Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Roma
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME pecEMAIL
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 156/2021, pubblicata il 12.1.2021, notificata il 12.4.2021.
Oggetto: corrente
conto
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda della Boioni RAGIONE_SOCIALE.r.l. volta ad accertare, nei confronti dell’Unicredit s.p.a. e con riferimento ai conti correnti nn. 40349919 e 100092180, l’addebito di interessi usurari, ultralegali non contrattualizzati e frutto di indebita capitalizzazione trimestrale, come pure di commissione di massimo scoperto non pattuita .
2 .─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
3 .─ La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
La Corte condivide i rilievi di parte appellante in ordine all’inammissibilità del gravame, sotto il profilo della sua effettiva non rispondenza ai requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c., come riformulato dall’art. 54, primo comma, lett. a), d.l. n. 83/12 e che ha ridelineato l’atto di appello. Il suddetto art. 342 c.p.c. ha sostituito l’esposizione sommaria dei fatti con l’esatta indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste, in aggiunta alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e alla loro rilevanza pratica e attraverso l’esauriente individuazione del “quantum appellatum”, ovvero la circoscrizione degli specifici capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, oltreché la formulazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, a loro volta idonee a giustificare le modifiche della decisione censurata (Cass., n. 21336/2017);
b) in punto di capitalizzazione degli interessi, l’appellante si duole del mancato ordine alla Banca di esibire gli estratti conto, sulla cui scorta
sarebbe stato possibile ricostruire la movimentazione del conto e l’effettività degli indebiti lamentati, occorre viceversa riscontrare che il Tribunale, salvo il rilievo, in effetti non condivisibile, della necessità del previo inoltro di un’analoga richiesta stragiudiziale ex art. 119 Tub, avesse altresì giustificato il rigetto sulla scorta del rilievo del possesso, da parte dell’istante, della documentazione in parola, secondo quanto risultante dall’elaborato del suo Consulente di parte;
c) si può ritenere, così che, almeno in parte qua , il gravame sia davvero inammissibile, e sufficiente rilevare come l’appellante non abbia replicato a confutazione del merito della suddetta premessa argomentativa;
d) appare destituito di pregio quanto adduce dall’appellante in punto di cd. usura sopravvenuta, a suo avviso determinatosi in conseguenza del cumulo dei tassi oggetto pattuiti a titolo di extrafido e di mora. Vale considerare come si tratti di una pattuizione pacificamente risalente al 1994, ovvero in epoca antecedente alla Legge n. 108/96, per effetto della quale l’art. 1815 secondo comma c.c. limita la comminatoria di nullità al caso in cui siano “…convenuti interessi usurari”, con la conseguenza che, qualora il superamento del cd. tasso soglia avvenga nel corso dello svolgimento del rapporto, non si verifica la dedotta nullità, trattandosi di pattuizione antecedente all’entrata in vigore della predetta legge (cfr. Cass., Sez. Unite n. 24675/17).;
e) il motivo concernente la mancata dimostrazione, da parte di Unicredit, dei fatti a fondamento della sua eccezione di prescrizione, è privo di interesse all’impugnazione, posto che l’eccezione non è stata delibata dal Tribunale e, per quanto occorre, nemmeno riproposta ex art. 346 c.p.c. in questa sede di gravame;
f) del tutto immotivata, poi, risulta la doglianza riguardante l’eccessività della condanna alle spese di lite.
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi, ed anche memoria.
Unicredit s.p.a. ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.1 e 3 c.p.c. per violazione degli artt. 101,190 e 352 c.p.c. Omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Il giudice di appello si è pronunciato prima del termine essenziale, concesso con decorrenza dal 2.2.2021 per deposito di comparse e repliche, come risulta dal verbale di udienza del 30.9.2021. La sentenza è stata depositata il 12. 1.2021 non rispettando il predetto termine.
5.1 -La censura è fondata. il ricorrente ha prodotto il processo verbale informatico con attestazione di conformità da cui risulta che effettivamente fu concesso il termine per deposito di conclusionali e repliche a decorrere dal 2.2.2021; la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al
quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass., n. 4125/2020; Cass., Sez. U. n. 36596/2021; Cass., n. 29510/2024).
-Con il secondo motivo: In relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 4 c.p.c. per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 119 TUB. Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per decisione contraddittoria su un punto decisivo per il giudizio per avere la Corte motivato la concessione dell’ordine di esibizione sul presupposto del possesso degli estratti conto contenuti nella perizia di parte. La Corte non ha rettificato ed anzi ha statuito in contrasto con il Tribunale sulla valenza della perizia di parte a fini probatori. Ha posto a carico dell’attrice l’onere probatorio del deposito degli estratti, pur dando atto che il contratto non vedeva presente la clausola di reciprocità nel calcolo degli interessi e ha dato dell’errata interpretazione dell’art. 119 TUB delineata in I grado
7. ─ Con il terzo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per falsa applicazione in relazione all’art. 342 c.p.c. La Corte ha erroneamente rilevato la mancata e puntuale impugnazione di tutti i capi della sentenza.
7.1 ─ Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
─ Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima