Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28405 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28918/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
REGIONE PIEMONTE, difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 299/2022 depositata il 10/05/2022.
Udita l a relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., NOME COGNOME , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l ‘AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE irroga a NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, una sanzione pecuniaria di € 3.010 (ordinanza ingiunzione DD287/A1103A/2020 del 19/6/2020) per avere modificato e trasformato il suolo e realizzato opere senza autorizzazione in area naturale sottoposta a vincolo idrogeologico. L’opposizione è stata rigettata in primo grado dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e in secondo grado dalla Corte di appello di Torino.
Nel dettaglio la Corte territoriale, a sostegno della decisione, riti ene la contestazione chiara nell’individuare la condotta sanzionata, costituita dall’avere tracciato n. 4 piste di Downhill larghe mediamente 1,5 m., realizzando anche sponde alte fino a 1 m. nelle curve paraboliche su terreni destinati a bosco e prato pascolo, diversi ed ulteriori rispetto a quelli già destinati a viabilità RAGIONE_SOCIALE, sentieri e tratti di pista da sci, così modificando l’assetto idrogeologico del territorio e senza chiedere la necessaria autorizzazione. Aggiunge che la SCIA non h a alcuna efficacia sostitutiva dell’autorizzazione ricorrendo una modifica del suolo con incidenza sull’assetto territoriale locale su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, non rilevando al riguardo le valutazioni effettuate dal giudice in sede penale.
Ricorre in cassazione la parte privata con quindici motivi, illustrati da memorie. Resiste la pubblica amministrazione con controricorso e memoria. La Sostituta P.G ha depositato osservazioni scritte per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Per la migliore comprensione delle ragioni della decisione, che altrimenti sarebbe complicata dalla frammentarietà delle risposte ai quindici motivi di ricorso, è opportuno anteporre una sintesi delle ragioni della sentenza della Corte di appello impugnata.
La contestazione si fonda sulla violazione dell’art. 1 l. reg. 45/1989. Quest’ultima disciplina gli interventi e le attività nelle zone soggette a vincolo idrogeologico (ex r.d.l. 3267/1923) che
comportano modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo. Il provvedimento sanzionatorio si fonda sul processo verbale 5/2015 del 30/6/2015 con il quale il RAGIONE_SOCIALE (Comando RAGIONE_SOCIALE), a seguito di sopralluogo del 20/5/2015, ha accertato che (al Monte Alpet su mappali insistenti in parte nel Comune di Roburent e in parte nel Comune di Pamparato) sono state tracciate 4 piste da discesa per mountainbike, con larghezza da 0,50 metri a 2,50 metri che coinvolgono sia tratti di viabilità RAGIONE_SOCIALE, di sentieri e di pista da sci (esclusi dal calcolo delle superfici investite dall’intervento, in quanto preesistenti), sia nuovi tratti all’interno del bosco e su prato pascolo, di lunghezza complessiva pari a ml. 6248, che coprono pertanto una superficie totale di mq. 9372 (6248×1,5 metri), il tutto in mancanza di autorizzazione ex l. reg. 45/89 per i nuovi tratti.
La Corte di appello (p. 10 ss.), accerta che «la contestazione è stata chiara nell’individuare la condotta sanzionata », « l’area è soggetta a vincoli idrogeologici», «la SCIA non aveva alcuna efficacia sostitutiva dell’autorizzazione ricorrendo una modifica del suolo » « l’esito del procedimento penale è irrilevante », «la valutazione operata dal Tribunale appare corretta e va confermata» (p. 16), l’ accertamento del RAGIONE_SOCIALE «non risulta smentito o superato da nessun’altra emergenza probatoria» (p. 16), né da parte del sopralluogo dell’RAGIONE_SOCIALE , né da quello della Provincia di RAGIONE_SOCIALE; accertato ciò, «diventa irrilevante quanto consentito a mente della legge n. 2/2009» (p. 18), «il coinvolgimento aree destinate a bosco e pascolo e quindi estranee ai sentieri e piste preesistenti esclude che possa predicarsi qualsiasi buona fede» (p. 21), «La circostanza che la situazione accertata e rilevante sia unica non comporta tuttavia che si tratti della medesima condotta (omissiva), laddove nel caso in esame sono integrate due distinte omissioni: la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 1 l. reg. n. 45/89 e la preventiva valutazione d’incidenza di cui all’art. 50 l. reg. 19/09» (p. 25) (sulla
sanzione correlata alla seconda, v. il ricorso RG 10542/2023 tra le stesse parti, discusso in questa stessa udienza pubblica).
Inoltre, prima di passare all’esame analitico dei 15 motivi di ricorso, è opportuno osservare che la stragrande maggioranza di questi ultimi, laddove censurano la violazione di norme sostanziali, nella sostanza sovrappongono all ‘ apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità, poiché è logica e giuridicamente corretta, valutazioni alternative al convincimento del giudice, inammissibili in sede di legittimità. Identica struttura logica ha esibito fondamentalmente l ‘argomentazione svolta in udienza pubblica .
– Il primo motivo (p. 22) denuncia essenzialmente: (a) la duplicazione della sanzione da parte della RAGIONE_SOCIALE, poiché la stessa condotta è stata già sanzionata dalla Provincia con ordinanza ingiunzione di € 1.500; (b) la mancata considerazione dell’esito del procedimento penale che si era concluso con archiviazione per infondatezza della notizia di reato; (c) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, considerato che la RAGIONE_SOCIALE non ha effettuato il sopralluogo; (d) la genericità della contestazione di trasformazione o la modificazione del suolo, in assenza di autorizzazione. In particolare, si denuncia violazione del principio del ne bis in idem, degli artt. 24 e 97 cost., dell’art. 1 l. 241/1990, lesione del diritto di difesa, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, perplessità, illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione dei principi di economicità, di efficienza e del buon agire amministrativo, inattendibilità della contestazione, violazione dell’art. 1 co. 2 lett. c) e d) l. reg. 45/ 1989. Si invoca altresì Corte cost. 149/2022.
Il primo motivo è rigettato.
Infatti, nel ripercorrere le singole censure si osserva che: la sanzione pecuniaria è stata rideterminata da € 1.500 a € 3.010 (v.
sentenza, p. 31 in alto); il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non ha rilevanza in sede civile ai fini del ne bis in idem (v., tra le altre, Cass. 16649/2020), né la sanzione de qua presenta i connotati della sanzione penale (cfr. Cass. 19030/2022); non presta il fianco a rilievi in sede di legittimità la motivazione relativa all’accertamento che fa perno sul sopralluogo del 20/05/2015 compiuto dagli agenti del RAGIONE_SOCIALE; non presta il fianco a rilievi in sede di legittimità la motivazione sul carattere specifico della contestazione.
4. Il secondo motivo (p. 26) denuncia che: (a) l’area sciabile non ha subito interventi che abbiano modificato l’assetto idrogeologico del territorio; (b) nessun’opera di scavo, di sbancamento, di trasformazione del suolo è stata contestata; (c) non è sta ta alterata l’originaria destinazione ma, in forza della Scia, si sono recuperati i sentieri esistenti all’interno dell’area sciabile come percorsi per le mountainbike ex art. 31 l. reg. n. 2/09. Si deduce violazione degli artt. 115 co. 1 e 116 co. 1 c.p. c., dell’art. 1 co. 1 e 2 lett. c) e d) l. reg. 45/1989, dell’art. 31 co. 1 e 2 l. reg. 2/2009, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il terzo motivo denuncia che il recupero dei sentieri esistenti all’interno dell’area sciabile è stato effettuato per la pratica di attività ludico-sportive consentite nel periodo estivo ex art. 31 co. 1 l. reg. 2/09. Si deduce violazione degli artt. 1 co. 1 e 2 lett. c) e d), 2 co. 1 lett. a), 3 co. 1 e 11 co. 1 lett. d) l. reg. 45/1989, dell’art. 31 co. 1 e 2 l. reg. 2/2009, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
Il quarto motivo rileva l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione dal punto vista idrogeologico, poiché si tratta di piste per mountainbike realizzate ex art. 31 co. 1 l. reg. 2/09 con recupero dei sentieri esistenti all’interno dell’area sciabile. Si ded uce violazione degli artt. 1, 2 e 11 l. reg. 45/1989, dell’art. 22 d.p.r. 380/2001, degli artt. 4
e 31 co. 1 e 2 l. reg. 2/2009, dell’art. 1 l. 689/1981, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono da esaminare contestualmente per connessione.
Essi sono inammissibili.
Nelle parti censurate (p. 16), la sentenza afferma che gli agenti del corpo RAGIONE_SOCIALE nel sopralluogo del 20/05/2015 hanno accertato che le piste di downhill realizzate non coincidevano integralmente con le aree già destinate a viabilità RAGIONE_SOCIALE, a sentieri e tratti di pista da sci; calcolavano soltanto le piste realizzate ex novo nel terreno destinato a bosco e a prato pascolo, determinando tale area (al netto delle piste preesistenti) in complessivi mq. 9372; precisavano inoltre che le aree interessavano mappali ricadenti in parte nel Comune di Roburent e in parte nel Comune di Pamparato. La Corte ha sostenuto che tale accertamento non risulti smentito o superato da nessun’altra emergenza probatoria. Inoltre, la Corte ha accertato che «l’attività di tracciamento con formazione di nuovi percorsi per le mountainbike (con relative sponde in corrispondenza delle curve) ha modificato l’assetto idrogeologico del territorio (laddove ha creato nuovi percorsi di scorrimento all’acqua piovana, canalizzata nelle tracce delle piste) e ha mutato la destinazione del terreno (da pascolo e bosco a pista di downhill».
La difesa dell’opponente ha argomentato che i sentieri da mountainbike coincidono con l’area sciabile, che quindi rientravano nell’attività consentita ex l. 2/2009 e che per la loro esecuzione era stata anche presentata la Scia al Comune. Tuttavia, tale tesi non ha ricevuto conferma dagli accertamenti in primo grado, riscontrati in modo analitico in secondo grado. Dietro la parvenza di censurare la violazione di norme di diritto, il ricorrente sovrappone il proprio apprezzamento di parte della situazione giuridicamente rilevante a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure nel giudizio di legittimità (cfr. paragrafo n. 2).
5. Il quinto motivo denuncia l’incompetenza della RAGIONE_SOCIALE ad adottare la sanzione, in considerazione della dimensione dell’area oggetto di recupero inferiore a mq 30.000 (per cui sarebbe competente la Provincia). Si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e incompetenza della RAGIONE_SOCIALE al rilascio dell’autorizzazione con riferimento a Cons. di RAGIONE_SOCIALE 2701/2019 che ha stabilito la competenza della Provincia di RAGIONE_SOCIALE; violazione degli artt. 63 co. 2 lett. a) n. 4), 64 co. 1 lett. a), 65 co. 1 lett. a), l. reg. 4 4/2000; violazione dell’art. 31 co. 2 l. reg. 2/2009; violazione degli artt. 2 co. 1 lett. a), 3 co. 1, 12 co. 2, 13 co. 4 l. reg. 45/1989.
Il quinto motivo è rigettato.
Nei gradi di merito è stato accertato l’area in contestazione misura mq 9372 e insiste sui Comuni di Roburent e Pamparato. Su questa base, che non può essere infirmata in sede di legittimità, è stata determinata in capo alla RAGIONE_SOCIALE la competenza al rilasc io dell’autorizzazione amministrativa (cfr. artt. 64 e 65 l. reg. 44/2020, in tema di tutela del territorio con riferimento alla realizzazione di impianti di risalita e piste da sci, e art. 2 co. 2, 3 e 4 l. reg. 45/1989, in tema di vincolo idrogeologico). Il provvedimento del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE menzionato non muta il quadro poiché (come osservato anche dal P.M.) si tratta di un parere consultivo.
6. – Il sesto motivo denuncia ex artt. 24 e 111 co. 6 cost., artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado per non aver disposto la c.t.u. richiesta.
Il sesto motivo è inammissibile.
Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli – in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata – non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo
elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.
Nel caso di specie gli accertamenti sono stati compiuti sulla base dei rilievi degli agenti del corpo RAGIONE_SOCIALE, di sopraluoghi dell’RAGIONE_SOCIALE e della Provincia. Inoltre, sono stati adeguatamente discussi i rilievi del perito di parte. Tutto ciò implica logicamente una valutazione di superfluità ex art. 209 c.p.c. della c.t.u., valutazione che non si espone a censure in sede di legittimità.
Il settimo motivo fa valere ex art. 3 e 4 l. 689/1981 l’esimente della buona fede. Si denuncia eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, lesione dell’affidamento, nonché insussistenza dell’elemento soggettivo ed esistenza di cause di giustificazione.
L’ottavo motivo fa valere la buona fede sotto profili ulteriori (autorizzazione ex Scia e versamento di un contributo comunale), denunciando la violazione dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il settimo e l’ottavo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione.
Essi sono inammissibili.
Il coinvolgimento nella realizzazione delle quattro piste di aree a bosco e pascolo, quindi estranee ai sentieri e piste preesistenti esclude la buona fede nella mancata richiesta di autorizzazione alla RAGIONE_SOCIALE (a prescindere dall’ampiezza dell’area interessata, che ricadeva nel territorio di due comuni). Al cospetto di ciò, è irrilevante la presentazione della Scia e il pagamento di un contributo da parte del Comune che presuppongono trattarsi del recupero di tracciati invernali.
– Il nono motivo denuncia ex art. 2 co. 2 l. 241/1990 la decadenza dal potere di adottare l’ordinanza impugnata per decorrenza dei termini.
Il nono motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché non offre ragioni per rimeditare la giurisprudenza di legittimità applicata dalla Corte di appello (la l. 689/1981 costituisce un sistema di norme organico, impermeabile ad una norma successiva di carattere generale come l’art. 2 co. 2 l. 241/1990). Cass. SU 9591/06 (cui rinviano le successive) ha chiarito il rapporto tra la legge n. 241 del 1990 e la legge n. 689 del 1981, nel senso che, mentre la prima riguarda i procedimenti amministrativi in genere, la seconda quelli finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare che richiede una distinta disciplina.
-Il decimo motivo denuncia ex art. 28 l. 689/1981 l’avverarsi della prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione.
Il decimo motivo è rigettato.
Come ha ricordato il P.M., in tema di sanzioni amministrative occorre distinguere il momento perfezionativo dell’illecito ed il momento consumativo che nell’illecito permanente è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta illecita del contravventore (Cass. 21190/2006). Nel caso attuale la violazione si è consumata con la realizzazione delle opere senza autorizzazione e tale condotta si è protratta nel tempo, non avendo il ricorrente mai r ichiesto l’autorizzazione regionale, né ripristinato i luoghi.
-L’undicesimo motivo denuncia la violazione dell’ art. 8 l. 689/1981, nonché l’ eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, l’inosservanza del criterio della unicità della condotta.
L’undicesimo motivo è rigettato.
L’unicità della condotta sul piano materiale non ne esclude una plurima rilevanza sul piano giuridico (cfr. Cass. 36443/2023). Come è stato correttamente accertato dalla Corte di appello, sono integrate
due distinte omissioni: la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 1 l. reg. 45/89 e l ‘ assenza di una preventiva valutazione d’incidenza ex art. 50 l. reg. 19/2009 (sulla sanzione correlata a quest’ultima , v., come detto, il ricorso RG 10542/2023 dinanzi a questa Corte).
11. -Il dodicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 9 co. 2 l. 689/1981 per il concorso di sanzioni penale e amministrativa. Denuncia l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e il difetto dei presupposti, l’inapplicabilità della sanzione ammini strativa da parte della RAGIONE_SOCIALE per incompetenza, la violazione del principio di specialità, la violazione del principio del ne bis in idem, la violazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE, la violazione dell’art. 4 para. 1 prot. 7 Ced u, la violazione dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (14/6/1985).
Il dodicesimo motivo è rigettato.
Sulla violazione del principio del ne bis in idem: mancano gli elementi per qualificare come sostanzialmente penale la sanzione amministrativa de qua. Sulla violazione dell’art. 9 co. 2 l. 689/1981 : la norma opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti, come nel caso attuale (cfr. tra le altre Cass. n. 21502 del 2012). In ultima analisi, dietro la parvenza di censurare la violazione di norme di diritto, il ricorrente sovrappone di nuovo il proprio apprezzamento di parte della situazione giuridicamente rilevante a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che argomenta congruamente che le condotte contestate in sede amministrativa e penale non sono le stesse, poiché hanno ad oggetto beni giuridici distinti.
12. – Il tredicesimo motivo denuncia la violazione delle norme sulla motivazione dell’art. 41 Carta diritti fondamentali UE; degli artt. 24, 97 e 113 cost.; degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, dell’art. 18 l. 1981/689. Denuncia il difetto di motivazione, l’ecces so di potere per carenza di istruttoria e la violazione del principio del contraddittorio.
Il tredicesimo motivo è rigettato.
Le argomentazioni censurate resistono alle doglianze. Infatti, l’ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa non è tenuta ad una motivazione analitica come quella di un provvedimento giudiziario; è sufficiente che dia conto succintamente delle ragioni della decisione; il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione ha ad oggetto non il provvedimento, bensì il rapporto sanzionatorio; nel caso di specie la parte privata è stata convocata ed ha potuto esporre le sue ragioni in fatto.
13. -Il quattordicesimo motivo denuncia ex art. 2697 c.c., ex art. 2 reg. CE/1/2003, per eccesso di potere per mancanza di elementi probatori, per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria che la RAGIONE_SOCIALE non abbia dato prova dell’esistenza del vincol o idrogeologico.
Il quattordicesimo motivo è inammissibile.
La Corte di appello non ha violato l’art. 2697 c.c.: come ha osservato il P.M., tale violazione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi e fatti impeditivi modificativi o estintivi (v. Cass. 26769 del 2018), mentre, nel caso di specie la Corte di appello, senza alcuna inversione dell’onere della p rova, ha semplicemente ritenuto che la p.a. ha assolto il proprio onere di dimostrare che l’odierno ricorrente ha commesso l’illecito per cui è stato sanzionato. Il motivo aspira ad attaccare l’accertamento, che non si espone a censure in questa sede, che l’area interessata dalla realizzazione delle nuove piste è sottoposta a vincolo idrogeologico.
14. -Il quindicesimo motivo denuncia l’incompetenza dell’organo accertatore. Si deduce violazione degli artt. 12 l. reg. 45/1989, 31 co. 2 l. reg. 2/2009, 63 co. 2 lett. a) n. 4), 64 co. 1, lett. a) e 65 co. 1 lett. a) l. reg. 44/2000.
Il quindicesimo motivo è rigettato.
Il motivo presuppone l’applicazione dell’art. 31 co. 2 l. reg. 2/2009. Ciò è stato congruamente escluso dalla Corte di appello. Inoltre, non si espone a censure l’accertamento della competenza regionale, considerato il coinvolgimento del territorio di più comuni e l’interessamento di un’area di ampiezza superiore a mq 5000.
15. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-