Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29988/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE GIÀ RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2677/2019 depositata il 25/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre per due mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 25 giugno 2019 con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Padova che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto ingiuntivo di pagamento di un milione e mezzo di euro nonché la domanda volta a far dichiarare l’inefficacia dell’iscrizione di ipoteca giudiziale operata dalla banca, in forza del decreto ingiuntivo, su beni della COGNOME, trattandosi di beni sottoposti al vincolo di destinazione di durata triennale ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c..
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre deposita memoria RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo, svolto da pagina 7 a pagina 11 del ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 645, 163 e 183 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non contestata la sopravvenuta inefficacia per scadenza del termine del vincolo di cui all’articolo 2645 ter c.c..
Il secondo mezzo, svolto da pagina 12 a pagina 30 del ricorso, denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso o decisivo, ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c.,
censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rigetto del primo motivo di impugnazione esonerasse la Corte d’appello dall’esaminare la questione attinente alla ritenuta, da parte del primo giudice, nullità del vincolo.
RITENUTO CHE
– Il ricorso va respinto.
4.1. – È in parte inammissibile, in parte infondato il primo mezzo.
4.1.1. – La Corte d’appello ha ricordato che, secondo il Tribunale, la deduzione da parte della banca, nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., della scadenza del termine del vincolo di cui all’articolo 2645 ter c.c., vincolo divenuto pertanto inefficace, non era stata contestata dalla COGNOME, che non aveva depositato alcuna memoria ai sensi del citato articolo 183, ed inoltre che la COGNOME non aveva prodotto, se non tardivamente, un provvedimento adottato dal Tribunale di Padova in relazione all’annotazione dell’atto del 23 febbraio 2015 che, secondo la medesima COGNOME, avrebbe dato conferma del rinnovo del suddetto vincolo.
A ciò, ha proseguito la Corte d’appello, l’appellante COGNOME aveva replicato assumendo che fosse stata la stessa banca, nella propria memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., a dar conto della trascrizione dell’atto di rinnovo, e che comunque, trattandosi di un atto pubblico trascritto, sarebbe stato dovere del giudice considerarlo come conosciuto.
Nel respingere il motivo la Corte territoriale ha osservato:
-) che la banca, nella detta memoria, non aveva rinunciato alla propria eccezione relativa alla scadenza del termine triennale del vincolo, ma si era limitata a dar conto di una trascrizione che, secondo quanto da essa banca ritenuto, non aveva determinato
affatto la proroga del vincolo, ma aveva tutt’al più dato luogo, per plurime ragioni, al sorgere di un nuovo vincolo, inopponibile alla creditrice, con l’ulteriore conseguenza che sulla scadenza del termine detto, attesa l’inerzia della COGNOME, si era formata la non contestazione;
-) che, anche volendo ritenere che il provvedimento del Tribunale di Padova con il quale era stata ordinata l’annotazione dell’atto di proroga del vincolo fosse rilevante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, esso non poteva essere considerato perché non era stato tempestivamente prodotto, neppure sussistendo al riguardo i presupposti di cui all’articolo 345 c.p.c. per superare la preclusione alla produzione di nuovi documenti.
La decisione del giudice d’appello, dunque, è in parte qua sostenuta da due distinte rationes decidendi , l’una concernente la non contestazione della intervenuta scadenza del termine di efficacia del vincolo, l’altra concernente la mancata prova del rinnovo del vincolo a cagione della mancata produzione del citato provvedimento.
4.1.2. – Orbene, quanto alla prima ratio , occorre rammentare che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; ma si veda anche Cass. 31 marzo 2021, n. 8994, pur non massimata).
Nel caso di specie la motivazione c’è, e supera senz’altro la soglia del « minimo costituzionale » (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), avendo il giudice di merito osservato, in modo del tutto piano, che la banca aveva sì richiamato l’atto di preteso rinnovo del vincolo, ma proprio al fine di sostenere che non di rinnovo si trattasse, e che comunque esso non fosse ad essa banca
opponibile, di guisa che era evidentemente da escludersi una volontà della banca di non contestare il verificatosi rinnovo del menzionato vincolo.
4.1.3. – Ma, passando all’esame della censura avverso la seconda ratio , anche l’assunto sostenuto in ricorso, secondo cui essa COGNOME avrebbe legittimamente prodotto il « provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova del 14 luglio 2016, pubblicato il 18 luglio 2016, con il quale, nell’accogliere il ricorso presentato dal AVV_NOTAIO rogante, veniva ribadita la validità del vincolo e della successiva richiesta di proroga con efficacia, appunto, dalla data di presentazione della nota del 26 marzo 2015 » (così il documento è descritto a pagina 11 del ricorso), è infondata, per l’ovvia considerazione che la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre precedenti giurisprudenziali a suffragio RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni difensive, la quale può essere esercitata anche in sede di discussione, non ha nulla a che vedere con la produzione di precedenti ai quali si vorrebbe attribuire efficacia probatoria di un fatto dedotto in giudizio e rilevante dal versante del primo o del secondo comma dell’articolo 2697 c.c..
A tal riguardo questa Corte ha difatti già avuto modo di osservare, nel caso di produzione di precedenti concernenti la medesima vicenda sostanziale, « che le due sentenze in questione … contenevano ipotesi ricostruttive, dati peritali, testimonianze circa le dinamiche e le cause del sinistro per cui è causa; che, quindi, la loro produzione non può essere assimilata all’esibizione di precedenti giurisprudenziali, che avviene nella prassi (essenzialmente in relazione a sentenze di legittimità) per indicare orientamenti interpretativi della norma invocata, come invece erroneamente ha effettuato la sentenza impugnata. Qui, invece, le sentenze venivano depositate non in quanto propugnavano una tesi giuridica su una norma in luogo di un’altra possibile astrattamente,
ma costituivano prove documentali, su cui ricostruire i fatti di causa. Così qualificate le sentenze in questione nell’ambito del procedimento di appello in cui furono prodotte, ne deriva che la loro produzione era inammissibile » (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, in motivazione).
Ciò è appunto quanto avvenuto con riguardo al provvedimento richiamato dalla COGNOME, il che esime dall’osservare ulteriormente che il motivo è per tale aspetto finanche privo di autosufficienza, dal momento che non si sa né quale fossero i termini del provvedimento, né se esso dispiegasse una qualche autorità nei confronti della Banca.
4.2. – Il secondo mezzo è infondato.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere superfluo l’esame del secondo motivo volto a censurare l’affermazione di nullità dell’atto costitutivo del già richiamato vincolo.
Ma l’impiego di ben 18 pagine, nel ricorso per cassazione, non vale a smentire l’evidenza dell’affermazione della Corte d’appello, la quale ha ritenuto che, essendo sufficiente al rigetto dell’appello della COGNOME la constatazione che sulla sopravvenuta inefficacia del vincolo di cui all’articolo 2645 ter c.c. si era formata la non contestazione, e che comunque la COGNOME non aveva prodotto la documentazione utile a comprovare il rinnovo del vincolo detto, non interessava ormai né punto né poco stabilire se, a monte, il vincolo fosse in sé nullo.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.