Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1302/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 1280/2020 depositata il 18/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, davanti al
RISARCIMENTO DANNI PER OMESSA TRASCRIZIONE.
R.G. 1302/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/9/2024
C.C. 14/4/2022
Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro subiti a seguito dell’asserito inadempimento, da parte del Cancelliere del medesimo Tribunale, dell’obbligo di trascrizione del vincolo di cui all’art. 2645 -ter cod. civ. connesso con la separazione coniugale.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, che il Tribunale di Bologna aveva omologato il verbale di separazione consensuale tra i coniugi COGNOME e COGNOME. In sede di accordi di separazione, la COGNOME aveva trasferito al COGNOME, quale contributo al mantenimento RAGIONE_SOCIALE figlia NOME, un immobile sito a Sala Bolognese, con il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 -ter citato. Ora, mentre era stato trascritto il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà, altrettanto non era avvenuto per il vincolo di asservimento dell’immobile ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma citata; per cui, in assenza di pubblicità del vincolo, sull’immobile erano state iscritte una pluralità di ipoteche ed un pignoramento immobiliare. Ritenendo sussistente, al riguardo, una violazione dell’obbligo di trascrizione ed una conseguente responsabilità in capo al Cancelliere del Tribunale, gli attori chiesero che il RAGIONE_SOCIALE fosse condannato al risarcimento degli stessi.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
Osservò quel Giudice che era corretto ipotizzare, a carico del Cancelliere, la violazione degli obblighi di diligenza a causa dell’omessa trascrizione del vincolo, ma che tanto non era sufficiente all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, perché la natura gratuita del vincolo di destinazione che i coniugi avevano voluto creare non avrebbe impedito ai creditori del COGNOME di agire in revocatoria nei suoi confronti.
La pronuncia è stata impugnata in via principale dagli attori soccombenti e in via incidentale dal RAGIONE_SOCIALE (al fine di sentire
escludere la sussistenza dell’obbligo di trascrizione a carico del Cancelliere) e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 18 maggio 2020, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale, ha dichiarato insussistente l’obbligo del Cancelliere di trascrivere il vincolo di cui all’art. 2645 -ter cit., ha confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che il verbale RAGIONE_SOCIALE separazione consensuale ha, per insegnamento giurisprudenziale, natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 cod. civ. e costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 cod. civ., essendo stata accolta una nozione allargata di titolo per la trascrizione .
Ciò premesso, la Corte bolognese ha aggiunto, però, che la circostanza per cui un certo atto può essere trascritto non significa porre a carico del cancelliere un conseguente obbligo di trascrizione. L’obbligo di trascrizione deriva dall’art. 2671 cod. civ., la cui interpretazione estensiva invalsa all’interno del Tribunale di Bologna aveva contribuito a creare una prassi per cui il cancelliere aveva il dovere di trascrivere i trasferimenti immobiliari; e tuttavia nessun obbligo di trascrizione poteva essere riconosciuto, a carico del cancelliere, in relazione al vincolo di destinazione di cui all’art. 2645ter citato. Detta norma, del resto, utilizza l’espressione ‘ possono essere trascritti ‘ anziché quella ‘ devono essere trascritti ‘; e l’individuazione di una facoltà, e non di un obbligo, fa sì che l’onere RAGIONE_SOCIALE trascrizione sia a carico del beneficiario, al fine di rendere il vincolo opponibile ai terzi.
Poiché, dunque, nessuna violazione era ipotizzabile a carico del cancelliere, la Corte di merito ha ribadito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda e ha posto a carico degli appellanti anche le spese del giudizio di primo grado.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bologna ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME con unico atto affidato ad un solo motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2645ter e 2671 cod. civ., in relazione all’esistenza di un obbligo di trascrizione in capo al cancelliere.
I ricorrenti osservano che la questione interpretativa ha ad oggetto le due norme suindicate, perché si tratta di stabilire se l’obbligo di curare la trascrizione previsto dall’art. 2671 cit. per il pubblico ufficiale che riceve l’atto sussista o meno anche in relazione al vincolo di destinazione di un bene; e la rilevanza è evidente, perché l’omessa trascrizione ha reso il vincolo non opponibile ai terzi. Ciò detto, i ricorrenti contestano l’interpretazione resa dalla Corte d’appello e sostengono che la trascrizione di cui all’art. 2645 -ter cit. dovrebbe ritenersi un obbligo esclusivo del pubblico ufficiale che riceve l’atto (nella specie, il cancelliere). La lettura fornita dalla sentenza impugnata sarebbe, secondo i ricorrenti, in contrasto con l’opposta tesi dottrinale, poiché si fonda su di un’interpretazione meramente letterale del dato normativo. D’altra parte, la norma in questione identifica una fattispecie complessa, nella quale la trascrizione del vincolo di destinazione sarebbe elemento necessario per la costituzione del vincolo stesso.
La Corte osserva, preliminarmente, che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale di Bologna e non all’Avvocatura generale dello Stato, come sarebbe stato corretto, per cui non c’è stata costituzione del RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue che la
decisione del ricorso dovrebbe, a rigore, essere rinviata per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio.
Ragioni di economia processuale, tuttavia, inducono la Corte a non seguire tale strada e a procedere immediatamente alla decisione, per i motivi che si vanno qui di seguito ad esporre, i quali evidenziano che il ricorso deve rigettarsi, sicché la parte rimasta erroneamente intimata non riceverà alcun pregiudizio.
La norma dell’art. 2645 -ter cod. civ., inserita dall’art. 39 -novies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, dispone che gli atti « in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione ». Nel prosieguo RAGIONE_SOCIALE disposizione è detto che i beni conferiti e i loro frutti « possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo ».
3.1. Si tratta di una norma che appare ispirata, nei limiti di compatibilità, alla figura del trust e risponde ad una logica che non costituisce un’assoluta novità nel nostro ordinamento; basti pensare, solo per dare un’indicazione, all’istituto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. cod. civ., riguardo al quale sono dettate specifiche regole ai fini dell’opponibilità ai terzi (art. 162, quarto comma, cod. civ.).
Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 -ter cit. può essere impresso non soltanto con un apposito contratto, ma anche in sede di accordi di separazione personale tra coniugi, dal momento che il
verbale di separazione è titolo idoneo alla trascrizione, ai sensi dell’art. 2657 cod. civ., qualora contenga clausole che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento (Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2021, n. 21761); e ciò consegue al fatto che quel verbale assume la natura di atto pubblico (art. 2699 cod. civ.).
Nel caso qui in esame si è verificato che, mentre è stato trascritto l’atto di trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà conseguente all’accordo intervenuto tra i coniugi COGNOME, non altrettanto è avvenuto con riguardo al vincolo di destinazione; di talché, risultando l’immobile evidentemente non vincolato, sul medesimo sono stati iscritti un pignoramento immobiliare e varie ipoteche.
Ciò premesso, la questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi ha ad oggetto uno specifico problema, sul quale non risulta vi siano state decisioni precedenti, e che consiste nello stabilire se, una volta che quel vincolo non sia stato trascritto da parte del cancelliere, sia ipotizzabile o meno, a suo carico, la relativa responsabilità derivante dal pregiudizio subito dagli ormai ex coniugi a seguito RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta aggressione del bene da parte dei creditori.
3.2. Ritiene la Corte che al quesito ora riassunto si debba dare risposta negativa.
Si deve innanzitutto osservare che, mentre la separazione coniugale, pur essendo una vicenda privata, ha un’evidente rilevanza pubblica, la decisione di imprimere, in sede di separazione, un vincolo di destinazione su beni immobili o mobili registrati e di provvedere alla relativa trascrizione è frutto di una scelta discrezionale, prettamente privatistica, il che già di per sé induce ad escludere che possa configurarsi l’invocata responsabilità.
Ma, anche volendo lasciare sullo sfondo questo rilievo, assume portata decisiva l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello -giuridicamente ineccepibile -secondo cui la formulazione testuale RAGIONE_SOCIALE norma e l’evidente diversità tra questa e l’art. 2671 cod. civ. portano decisamente ad escludere la possibilità di ritenere il cancelliere responsabile per l’omessa trascrizione. È indubbio che egli assuma in sede di redazione del verbale di separazione coniugale, come si è detto, la qualità di pubblico ufficiale; ma è altrettanto indubbio che, là dove la legge ha posto a carico dei pubblici ufficiali un obbligo di trascrizione, l’ha espressamente previsto. L’art. 2671 cit., infatti, dispone che il AVV_NOTAIO o altro pubblico ufficiale «che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo»; mentre l’art. 2645 -ter cit. stabilisce, con una formula chiaramente diversa, che gli atti ivi indicati possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione . La diversità del verbo utilizzato -nell’un caso identificativo di un obbligo e nell’altro di una semplice facoltà, evidentemente rimessa alla valutazione delle parti private, che debbono chiederlo (nel caso di atto notarile, al AVV_NOTAIO) -toglie ogni dubbio circa l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda, non potendo ipotizzarsi che il legislatore si sia espresso in modo improprio.
Ed è appena il caso di osservare che nessun valore può essere attribuito alla prassi esistente presso il Tribunale di Bologna -stando a quanto riferisce la Corte d’appello nell’impugnata sentenza -di imporre a carico del cancelliere l’obbligo di curare la trascrizione anche nel caso qui in esame.
Ne consegue l’evidente infondatezza del ricorso.
Il ricorso, pertanto, è rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:
« Qualora il vincolo di destinazione sui beni di cui all’art. 2645 -ter cod. civ. sia imposto in sede di accordi per la separazione coniugale e di esso non venga curata la trascrizione che rende l’atto opponibile ai terzi, nessuna responsabilità è configurabile a carico del cancelliere che autentica l’atto di separazione, posto che la norma citata prevede che la trascrizione sia una facoltà dipendente dalla richiesta RAGIONE_SOCIALE parte di procedervi e non un obbligo del pubblico ufficiale che riceve l’atto ».
Non occorre provvedere sulle spese, per le ragioni rese evidenti al precedente punto 2.
Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza