Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEcapogruppo RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME Misurale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale -contro
NOME
Oggetto: conto corrente vendita coattiva di azioni
-intimata-
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente su ricorso incidentale-
Avverso sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1230/2017 del 13.11.2017, depositata il 24.11.2017 nel giudizio r.g. 929/2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 10.7.2012 il Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Casarano ha definito tre giudizi riuniti, aventi ad oggetto alcuni rapporti bancari, intrattenuti da COGNOME NOME e COGNOME NOME con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale aveva prestato fideiussione NOME.
In particolare;
-il giudizio n.133/2003 era stato promosso da COGNOME NOME e COGNOME NOME, con opposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva loro intimato il pagamento di € 255.683,10;
-il giudizio n. 162/2003 era stato promosso dal fideiussore COGNOME NOME contro la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
e, infine, il giudizio n. 484/2003 era stato instaurato da COGNOME NOME e COGNOME NOME, per la restituzione rispettivamente della somma di € 2.004 e di € 6.124, per l’asserit a illegittimità della vendita, effettuata unilateralmente dalla RAGIONE_SOCIALE, delle partecipazioni di loro proprietà nel capitale della banca stessa.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio , il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di € 568.664,55, oltre interessi e spese.
Avverso la sentenza hanno proposto appello la COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha riformato parzialmente la sentenza di I grado riducendo l’importo dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE ad € 431.375,43.
La Corte ha anche respinto, in particolare, la domanda del COGNOME e della COGNOME di restituzione delle somme, rispettivamente di € 2.004,00 ed € 6.124,00, corrispondenti alla vendita coattiva di azioni della stessa banca intestate agli attori. Ha al riguardo osservato che non sussisteva il danno lamentato, atteso che ‘a fronte della vendita coattiva la banca ha pagato il controvalore, rectius lo ha accreditato sul conto corrente, in tal modo riducendone l’esposizione debitoria’. È appunto quest’ultima statuizione che viene fatta oggetto di ricorsi per cassazione, ossia del ricorso principale della COGNOME, con due motivi, e del ricorso incidentale condizionato della banca, per un motivo, al quale ha risposto il COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente COGNOME deduce:
1. Con il primo motivo si denuncia: Violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. in relazione all’art.360. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, a causa della contraddittorietà insita nell’affermazione della Corte d’appello, da una parte, che non sussisteva alcun debito del COGNOME e della COGNOME nei confronti della banca (la quale perciò aveva illegittimamente effettuato la segnalazione alla Centrale Rischi della RAGIONE_SOCIALE d’Italia) e, dall’altra che il versamento sul conto delle somme sopra dette andava a ridurre l’esposiz ione debitoria. Se non esisteva alcuna esposizione debitoria -osserva la ricorrente -non poteva esservi riduzione della stessa.
1.1 La censura è infondata. La Corte è arrivata alla rideterminazione del saldo partendo da una esposizione già decurtata delle somme in questione e il risultato sarebbe stato sicuramente inferiore se non vi fosse stata la decurtazione operata dalla RAGIONE_SOCIALE con il rinveniente
dalla vendita coattiva delle azioni sulla base della circostanza che le somme in questione erano state versate sul conto corrente, onde il correntista le aveva fatte proprie, mentre l’accenno alla riduzione della esposizione debitoria non ha un rilievo essenziale nel ragionamento della Corte.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2043, 1936 e 1944 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. Si sostiene che, poiché la COGNOME era soltanto fideiussore del COGNOME, unico titolare del conto corrente su cui era stato effettuato il versamento della somma, e non era debitrice della banca, dato che il debito era stato escluso dalla stessa Corte d’appello, il versamento sul conto del COGNOME non costituiva restituzione della somma dovuta a lei dalla banca.
2.1 Il motivo è fondato. La Corte d’appello chiarisce espressamente, a pag. 12 della sentenza, che la COGNOME era un mero garante e che i conti erano intestati al solo COGNOME. Costituisce pertanto falsa applicazione di norme di diritto qualificare -come in sostanza ha fatto la cda -pagamento in favore della ricorrente il versamento sul conto corrente di un terzo, qual è il COGNOME.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Si deduce che l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ha come effetto la riduzione del saldo attivo del conto del COGNOME, dal quale va detratto l’accredito corrispondente alla somma spettante invece alla COGNOME.
3.1 Il motivo è infondato. Lo scomputo dal conto del COGNOME della somma accreditata per errore, in quanto spettante alla COGNOME, è tutt’altro che automatico , bensì frutto di una apposita domanda della B anca, che faccia valere l’errore commesso e chieda la restituzione dell’indebito versamento: domanda che nel presente giudizio non risulta proposta e non può certo essere proposta in grado di legittimità.
4. Per quanto esposto, il secondo motivo del ricorso principale va accolto; il ricorso incidentale condizionato va invece rigettato. La sentenza impugnata va, pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale. Attesa la particolarità della vicenda, che presenta un singolare intreccio di posizioni tra le parti, può disporsi invece la compensazione quanto alle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente incidentale e il controricorrente COGNOME.
P.Q.M .
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo, nonché il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale, compensate le spese del giudizio di legittimità tra la controricorrente incidentale e il controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione