Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28185 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29056-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 2077/2022 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANIA, depositata il 9/11/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello di Catania, con sentenza del 9.11.2022, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Catania
dichiarativa del suo fallimento su iniziativa del pubblico ministero.
1.2. La corte del merito ha ritenuto che ricorresse il presupposto di fallibilità di cui all’art. 1, 2° comma lett. c) l. fall., in quanto dai bilanci di RAGIONE_SOCIALE dell’ultimo triennio (2019/2021) emergeva che l’esposizione della società (per debiti erariali e previdenziali) superava ampiamente il limite dei 500.000 euro, mentre andava respinta la generica eccezione di prescrizione di tali crediti sollevata dalla reclamante: sul punto, in particolare, la corte ha osservato, per un verso, che i crediti erariali per Irpef, Iva, Irap, Ires ed imposta di registro si prescrivono nell’ordinario termine decennale e, per l’altro , che pur risultando il superamento del quinquennio dalla notifica delle cartelle dei crediti contributivi, non v’era prova che l’amministrazione , con la quale non poteva essere instaurato il contraddittorio, non avesse notificato atti interruttivi.
1.3. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso notificato il 9/12/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato al pari del pubblico ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101, 102 e 354 c.p.c., censura l’assunto della corte del merito secondo cui, ai fini della sussistenza del requisito dimensionale di cui alla lett. c) dell’art. 1, 2° comma l. fall., rileva unicamente il dato oggettivo costituito dall ‘indebitamento complessivo della fallenda, senza che a quest ‘ ultima sia consentito sollevare eccezioni relative alla natura, all ‘ esistenza e alla prescrizione dei debiti mediante instaurazione di un valido contraddittorio con i
creditori, qualora questi non siano parti del giudizio ex art. 18 l. fall., e lamenta, sotto tale profilo, la violazione del proprio diritto di difesa, posto che il pubblico ministero ha potuto utilizzare la documentazione proveniente dal l’agente per la riscossione (una mera dichiarazione, non accompagnata neppure dall’estratto dei ruoli) mentre essa non ha potuto contestare l’esistenza del debito nei confronti dei pretesi creditori.
2.2. Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE, prospettando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 15, comma 4°, l.fall., lamenta che la corte d ‘ appello abbia ritenuto che dalla documentazione contabile da essa prodotta non emergesse che il suo indebitamento derivava esclusivamente da crediti erariali e contributivi, nonostante nelle predette scritture risultasse chiaramente specificata la natura dei debiti contratti, peraltro evincibile in via presuntiva anche dal fatto della sua messa in liquidazione, e dalla conseguente cessazione dell’attività di impresa, a far data dal 30/6/2010.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2948 c.c., contesta che i crediti per imposte dirette e IVA si prescrivano nel termine ordinario di dieci anni anziché nel quinquennio, ai sensi dell ‘ art. 2948 c.c., trattandosi di somme che devono corrispondersi entro l ‘ anno rispetto alla dichiarazione a cui si riferiscono.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2937 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto che l ‘ appostazione a bilancio dei debiti di natura erariale e contributiva debba intendersi come riconoscimento del debito e rinunzia alla prescrizione, senza considerare che la contabilizzazione era dovuta da parte del liquidatore, conformatosi all ‘ obbligo di legge di improntare il compimento degli atti di gestione a criteri di prudenza e legalità,
per poi precisare nelle note integrative ai bilanci depositati nel Registro delle Imprese che i debiti contabilizzati avevano ad oggetto esposizioni di natura erariale e contributiva che tenuto conto della loro risalenza dovevano ritenersi presumibilmente prescritti.
2.5. Il primo e il quarto motivo sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.
2.6. L ‘art. 1, comma 2°, l.fall. esonera dal fallimento soltanto l ‘imprenditore, anche collettivo, il quale dimostri in giudizio il possesso congiunto di ciascuno dei requisiti previsti dalle lett. a), b) e c) della stessa disposizione, e cioè, rispettivamente: – di aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento , un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00; – di aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento , ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 200.000,00; – di avere debiti (anche non scaduti) di ammontare non superiore ad €. 500.000,00.
2.7. Ora non v ‘ è dubbio che, ai fini dell ‘accertamento del fatto impeditivo previsto dall ‘ art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall., e cioè la sussistenza in capo al resistente, al momento della pronuncia, ‘ di debiti anche non scaduti ‘ di ammontare ‘ non superiore ‘ ad €. 500.000, 00, occorre tener conto non solo dei debiti gi à̀ sorti ed appostati al passivo del bilancio ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice , essendo comunque rilevanti (al pari dei debiti condizionati, come quelli derivanti dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore: Cass. n. 9760 del 2011), quale dato dimensionale dell ‘ impresa, per stabilirne l ‘ assoggettabilità al fallimento (Cass. n. 601 del 2017;
Cass. n. 25870 del 2011; più di recente, Cass. n. 21241 del 2023).
2.8. La (mera) contestazione, in tutto o in parte, di una o più obbligazioni, infatti, non impedisce di per sé, pur se già pendente in sede giudiziale, la loro inclusione nel computo dell ‘ indebitamento complessivo rilevante, trattandosi di un dato oggettivo che non pu ò̀ dipendere dall ‘ opinione soggettiva del debitore al riguardo o, comunque, dal suo comportamento (Cass. n. 20877 del 2015, in motiv.).
2.9. La sussistenza del requisito dimensionale in esame, tuttavia, non si sottrae all ‘ accertamento e alla valutazione del tribunale (nonché, in sede di reclamo, della corte d ‘ appello), tutte le volte in cui, nel procedimento per la dichiarazione del suo fallimento, il resistente abbia specificamente dedotto fatti estintivi (come il pagamento totale, la compensazione, la prescrizione, ecc.) ovvero modificativi (come il pagamento parziale o la prescrizione di alcuni) dei debiti contratti e (doverosamente) esposti come tali nei bilanci prodotti a norma dell ‘ art. 15, comma 4°, in fine, l.fall..
2.10. In tali ipotesi, infatti, il giudice del procedimento prefallimentare o del reclamo, sempre che sia necessario (ovvero nel caso in cui non sia in contestazione la sussistenza dei residui fatti impeditivi previsti dall ‘ art. 1, comma 2°, lett. a) e b) l.fall.), ha l ‘ obbligo di verificare, non solo sulla base delle prove acquisite (bilanci, scritture contabili del debitore, o qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell ‘ impresa: Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020) ma anche di quelle acquisibili d’ufficio ( a norma dell ‘ art. 15, comma 4°, l.fall. o dell ‘ art. 18, comma 10°, l.fall.), se ed in quale misura, alla
luce delle emergenze istruttorie, i debiti contratti dal resistente siano, o meno, al momento della decisione sulla domanda di fallimento, effettivamente (ancora) esistenti nella misura minima richiesta dall ‘ art. 1, comma 2°, lett. c) cit.., in ragione del corrispondente regime giuridico sostanziale e del conseguente termine di prescrizione.
2.11. Questa Corte ha, del resto, già affermato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007, pone a carico del debitore l ‘ onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale, limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l ‘ altro, nell ‘ acquisizione, ove rilevanti ai fini della decisione, di informazioni urgenti (art. 15, comma 4°, l.fall.) e, dunque, e nell ‘ assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l.fall. (cfr. Cass. n. 8965 del 2019; Cass. n. 24721 del 2015).
2.12. Ora, in un caso quale quello di specie, in cui l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento è stata assunta dal P.M. sulla scorta di documentazione fornitagli dall’agente per la riscossione, il giudice non può respingere l’eccezione del fallendo, di prescrizione dei crediti tributari e contributivi (ciò nonostante, si ripete, doverosamente) iscritti a bilancio limitandosi a rilevare che gli enti impositori e previdenziali non sono parti del giudizio ex artt. 15 e 18 l. fall., ma ben può richiedere informazioni urgenti a quegli enti, ivi comprese quelle concernenti l’esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, proprio al fine di evitare la lesione del diritto di
difesa del debitore, impossibilitato a instaurare il contraddittorio in via diretta con i presunti creditori.
2.13. La corte d ‘ appello, lì dove ha ritenuto che ‘ l ‘ accertamento del requisito dimensionale di fallibilità di cui all ‘art. 1 co. 2 lett. c) l.fall, va compiuto … procedendo alla valutazione dell ‘ esposizione complessiva dell ‘ imprenditore nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli eventualmente contestati in tutto o in parte e ancora sub iudice’ , senza, per contro, verificare, come invece avrebbe dovuto, se ed in quale misura, alla luce delle prove acquisite ovvero acquisibili in giudizio (compresi gli atti interruttivi dei creditori), tali debiti, ancorché iscritti in bilancio, si fossero effettivamente prescritti, come eccepito dalla reclamante, non si è, pertanto, attenuta ai principi esposti.
2.14. Il secondo motivo, che è rivolto contro una statuizione che non trova riscontro nella sentenza impugnata, è invece inammissibile.
2.15. Resta assorbito il terzo motivo, posto che la pur corretta affermazione del giudice d’appello, circa il termine di prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei crediti erariali per IRPEG, IRAP, IVA e imposta di registro (Cass. n. 33213 del 2023; Cass. n. 12740 del 2020) potrà assumere rilevanza nell’ambito del giudizio solo all’esito di un accertamento, che non è stato compiuto, concernente il loro effettivo ammontare (tenuto conto che si prescrivono invece in cinque anni i crediti per tributi locali, nonché quelli per interessi e sanzioni) e la data di loro effettiva insorgenza.
Il ricorso, nei limiti indicati, dev ‘ essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l ‘ effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d ‘ appello di Catania che, in differente
composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d ‘ appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima