Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11538/2022 r.g., proposto da
NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 451/2021 pubblicata in data 12/11/2021, n.r.g. 342/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con ordinanza ingiunzione, notificata in data 22/06/2017, a NOME era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 101.175,20 a titolo di sanzioni amministrative per plurime violazioni relative ad alcune posizioni lavorative dei suoi dipendenti, indicate nel verbale di accertamento della Guardia di Finanza.
OGGETTO:
opposizione ad ordinanza ingiunzione – verbali della Guardia di Finanza -rilevanza probatoria
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione la COGNOME, eccependone l’illegittimità (e chiedendone quindi l’annullamento) per violazione dell’art. 18 L. n. 689/1981, non essendo stata sentita personalmente pur avendone fatto richiesta; per inosservanza del termine di decadenza previsto per la contestazione della sanzione; per insussistenza delle violazioni contestate e per mancanza di prova circa l’asserito lavoro straordinario svolto e da lei asseritamente non registrato -dai dipendenti COGNOME e COGNOME.
2.- Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale adìto accoglieva parzialmente l’opposizione limitatamente alla violazione della mancata registrazione del rapporto di lavoro per un giorno, ma la rigettava nel resto.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale rigettava il gravame interposto dalla COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è inammissibile il motivo di appello relativo all’assenza di motivazione della sanzione, poiché censura nuova, in quanto non proposta con il ricorso di primo grado, e quindi tardiva;
le dichiarazioni rese ai verbalizzanti nel corso degli accertamenti ispettivi hanno un valore probatorio, anche se non reiterate in giudizio, poiché sono comunque elementi da valutare unitamente alle altre emergenze istruttorie, come insegna Cass. n. 9251/2010;
dinanzi alla Guardia di Finanza la sig.ra COGNOME aveva dettagliatamente indicato i periodi di lavoro prestati alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e si è presentata spontaneamente in data 27/08/2014 per rettificare l’anno di inizio del rapporto di lavoro, inizialmente dichiarato nel 2011 e poi corretto nel 2012, fornendo anche un preciso riferimento temporale a comprova di detto ricordo, ossia la circostanza del suo rientro da Milano alla fine di luglio 2012 e di aver iniziato a lavorare presso la RAGIONE_SOCIALE dopo l’estate di quell’anno;
sulla base di quelle dichiarazioni sono stati calcolati il periodo di lavoro non registrato dalla RAGIONE_SOCIALE e le relative sanzioni;
nel corso della deposizione testimoniale l’COGNOME , pur affermando di non ricordare nulla, ha però confermato di aver detto la verità dinanzi alla Guardia di Finanza;
gli altri testimoni, le cui deposizioni sono invocate dall’appellante per smentire la ricostruzione dei fatti della NOME, non sono attendibili, perché il sig. NOME NOME è il fratello dell’appellante e le sue dichiarazioni sui periodi di lavoro della NOME sono assai generiche ed incerte, basti evidenziare che non ricordava periodi di lavoro della NOME regolarmente registrati dalla sorella;
stesse considerazioni valgono per la sig.ra NOME, cliente del negozio, che ha escluso che la NOME avesse lavorato sia nel 2012, sia nel 2013, mentre nel 2013 è stata regolarmente registrata dalla COGNOME;
è inammissibile il motivo di appello sulla mancata ammissione di due testi, perché uno è la sig.ra NOME che, come visto, è stata escussa e dell’altro l’appellante non dice su cosa dovrebbe deporre;
infondato è infine il motivo relativo alla condanna a parte delle spese, poiché il principio di diritto è che la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, mentre nel caso in esame la NOME è stata solo in minima parte vittoriosa.
4.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta ‘omessa, insufficiente e contraddittoria, fittizia, apparente motivazione su un punto decisivo della controversia’ in relazione alla deposizione testimoniale della COGNOME.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo nella nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., il vizio di motivazione può essere fatto valere solo in termini di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente non ha indicato quale sarebbe stato il fatto storico di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, né ha illustrato la sua decisività.
In secondo luogo il motivo è inammissibile laddove denunzia una motivazione ‘insufficiente e contraddittoria’, vizio ormai espunto dai motivi
a critica vincolata imposti dall’art. 360 c.p.c.
In terzo luogo, contrariamente all’assunto della ricorrente, i giudici d’appello hanno reso un’ampia motivazione sulla utilizzabilità della deposizione della testimone COGNOME e sulla sua attendibilità, avverso la quale la ricorrente non rivolge censura alcuna. E dunque il motivo si rivela inammissibile per difetto di pertinenza.
Infine il motivo è inammissibile perché in realtà sollecita a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che invece è attività riservata al giudice del merito, il quale ha correttamente applicato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte circa la rilevanza da attribuire ai verbali di accertamento ispettivo redatti da pubblici ufficiali e circa la loro fidefacienza limitatamente ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e al fatto storico delle dichiarazioni a lui rese (Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 14965/2012; Cass. ord. n. 15191/2014).
2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in