Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19527 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14287/2019) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
R.G.N. 14287/19
U.P. 4/7/2024
Vendita – Simulazione relativa – Donazione – Azione di riduzione
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 154/2019, pubblicata il 17 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 22/23 febbraio 2006, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per sentire: A) accertare la simulazione dell’atto di vendita del 30 dicembre 2005, avente ad oggetto un appartamento e un locale ad uso commerciale, tra l’alienante COGNOME NOME e l’acquirente COGNOME NOME, in quanto dissimulante una donazione; B) dichiarare, per l’effetto, che fosse aperta la successione della COGNOME, con la riunione dei predetti immobili all’asse ereditario nonché di ogni altro bene relitto, con la conseguente riduzione della donazione, previa divisione dei beni o
vendita o assegnazione delle quote, nel caso in cui fosse stata impossibile la divisione in natura; C) in via subordinata, accertarsi l’obbligo del convenuto COGNOME NOME del conferimento del compendio immobiliare ai coeredi, a titolo di collazione in natura o per imputazione, avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, negando che la vendita fosse simulata e richiamando le ultime volontà espresse dalla de cuius con testamento olografo pubblicato il 15 marzo 2006. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse rimborsato delle somme corrisposte per l’acquisto dei predetti immobili e delle relative spese condominiali e fiscali sostenute nonché delle spese per i debiti contratti dalla madre con terzi e delle spese funerarie.
Rimanevano contumaci COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Interveniva volontariamente in causa COGNOME NOME, quale creditore di COGNOME NOME.
Nel corso del giudizio era assunta la prova testimoniale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 929/2011, depositata il 27 gennaio 2011: 1) dichiarava che la compravendita evocata dissimulava una donazione della de cuius in favore del figlio COGNOME NOME; 2) accoglieva la domanda di riduzione, 3) per l’effetto, dichiarava che l’appartamento e il locale adibito a negozio appartenevano, per la quota di 6/9, a COGNOME NOME e, per la quota di 1/9 pro capite , a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; 4) rigettava la domanda
riconvenzionale proposta dal convenuto; 5) rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo delle operazioni divisionali.
2. -Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2011, proponeva appello avverso tale pronuncia COGNOME NOME, il quale lamentava: 1) l’erronea dichiarazione d’ufficio della nullità del contratto di vendita dei beni oggetto del giudizio tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, concluso con scrittura privata del 19 gennaio 1989, in quanto privo della dichiarazione di cui all’art. 40 della legge n. 47/1985; 2) il vizio di ultra-petizione in ordine alla dichiarazione di simulazione della vendita di cui alla citata scrittura privata del 19 gennaio 1989 e delle ricevute di pagamento del prezzo, di cui sarebbe stata rilevata d’ufficio la non autenticità delle sottoscrizioni; 3) l’erronea valutazione su base presuntiva in ordine alla ritenuta simulazione della vendita formalizzata con atto pubblico del 30 dicembre 2005; 4) l’indebito ampliamento del thema decidendum per effetto dell’avvenuto disconoscimento del testamento olografo; 5) l’erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali in ordine alla capacità economica dell’appellante.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, le quali instavano per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovvero per il suo rigetto.
Si costituiva altresì in appello l’interveniente COGNOME NOME, il quale concludeva per il rigetto dell’impugnazione.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la censura in ordine al rilievo d’ufficio della nullità della scrittura privata di vendita del 19 gennaio 1989 era irrilevante ai fini del decidere, in quanto il Tribunale aveva ritenuto invalido il contratto perché simulato, sulla base di taluni elementi presuntivi, mentre solo incidentalmente aveva rilevato anche la sua nullità per violazione dell’art. 40, secondo comma, della legge n. 47/1985, si cché, essendo prevalente la ratio decidendi incentrata sull’accertamento della simulazione, era priva di interesse la questione inerente alla nullità, ad abundantiam affermata dal Tribunale; b ) che, come ritenuto dal Tribunale, con statuizione non censurata, l’atto pubblico del 30 dicembre 2005 costituiva una mera formalizzazione della scrittura privata del 19 gennaio 1989, con la conseguenza che correttamente la verifica della natura simulata della compravendita era stata condotta considerando unitariamente la vicenda negoziale cristallizzata in entrambi gli atti e valutando, in relazione agli stessi, gli indici della simulazione, di talché non era dato ravvisare alcun vizio di ultrapetizione nell’affermata natura simulata della scrittura privata citata; c ) che, quanto al vizio di ultra-petizione sulla rilevazione del difetto di autenticità delle ricevute rilasciate dalla COGNOME per il pagamento del prezzo della vendita, il Tribunale aveva escluso la valenza probatoria di dette ricevute, valorizzando ragioni diverse dalla sottoscrizione, quali la mancanza di data e la circostanza che anche dette quietanze erano considerate oggetto dell’accordo simulatorio, tenuto conto delle non floride condizioni economiche di COGNOME NOME all’epoca della vendita del 1989, non
significativamente mutate al momento dell’atto pubblico del 2005, e dell’inverosimile dilazione nel pagamento del prezzo, senza alcuna specifica previsione negoziale circa le singole tranche; d ) che le ragioni critiche svolte dall’appellante non erano in grado di inficiare il ragionamento presuntivo del Tribunale, sia se analizzate singolarmente, sia se esaminate nel loro complesso, poiché: 1) la presenza di due testimoni ad un atto di compravendita era sospetta, essendo dalla legge richiesta non per la vendita ma come requisito formale della donazione; 2) e così la mancata previsione nell’atto di vendita del trasferimento del possesso, unitamente alla permanenza nell’abitazione della venditrice, sin dal 1989 fino al decesso, pur considerando i rapporti parentali tra le parti, costituiva indice idoneo a rivelare la reale causa del trasferimento del bene, essendo inverosimile che l’appellante si fosse determinato ad acquistare l’immobile per un considerevole prezzo (pari a vecchie lire 180 milioni), pur sapendo che vi avrebbe continuato a vivere l’anziana madre, priva di altra sistemazione abitativa; 3) ed ancora le non floride condizioni economiche dell’appellante, all’epoca della vendita del 1989 e anche successivamente, emergevano proprio dalle dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte, con l’effetto che né il reddito dell’anno dell’acquisto, né il reddito degli anni immediatamente successivi valevano a provare la capacità economica di affrontare l’acquisto in questione, mentre le cambiali a firma del NOME dimostravano solo che egli assumeva debiti per l’attività svolta, non anche che avesse una liquidità sufficiente a sostenere il proprio giro d’affari; 4) ed infine il testamento del 27 aprile 2003 dimostrava che la COGNOME ben sapeva che l’immobile non era
stato acquistato dal figlio NOME con l’atto del 1989, formalizzato successivamente con il rogito del 2005, e anzi evidenziava la volontà che l’immobile fosse attribuito a titolo gratuito al figlio, che le aveva prestato assistenza e aiuto, così rafforzando la tesi dell’avvenuta donazione; e ) che, con la sentenza non definitiva gravata, non era stata emessa alcuna statuizione in ordine alla validità del testamento, mentre solo nella motivazione il Tribunale aveva preso in esame la scheda testamentaria al precipuo fine di trarre argomenti atti a corroborare la tesi della simulazione della vendita e di statuire, una volta ritenuta la sussistenza della dissimulata donazione dell’unico bene relitto della de cuius , l’irrilevanza delle procedure di accertamento della validità dell’atto di ultima volontà, in quanto esso sarebbe stato destinato a disciplinare le sorti dei beni relitti, che, per quanto detto, erano del tutto assenti, con la conseguenza che la censura mossa sul punto, in ogni caso, non avrebbe potuto determinare la modifica del dispositivo, ove non si rinveniva alcuna pronuncia sul testamento, il cui giudizio di validità era stato anzi ritenuto non necessario dal Tribunale ai fini del decidere; f ) che le risultanze delle dichiarazioni reddituali prodotte dall’appellante in primo grado confermavano la situazione economica deficitaria di COGNOME NOME, tanto da farlo ritenere non in grado di affrontare gli esborsi della compravendita, mentre le deposizioni rese dai testi COGNOME NOME e COGNOME NOME non fornivano elementi probatori idonei a dimostrare che il COGNOME, all’epoca dell’operazione di compravendita e pagamento del prezzo, godesse di un reddito sufficiente per sostenere il relativo esborso economico, ai fini di superare i plurimi indici presuntivi
che avevano indotto il Tribunale ad escludere l’effettivo pagamento del prezzo, onere probatorio che gravava senz’altro sull’appellante, quale fatto di per sé idoneo ad escludere la simulazione della vendita; g ) che le spese del grado dovevano essere poste a carico dell’appellante, in favore degli appellati e dell’interveniente.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, COGNOME NOME.
Hanno resistito, con controricorso, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controricorrenti.
1.1. -Quanto alla prospettata inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità sono individuati i punti salienti contestati della motivazione della sentenza impugnata, con il riferimento ai documenti su cui si fondano i singoli motivi, di cui è stato riassunto il contenuto o sono stati trascritti i passaggi essenziali (individuando la fase processuale in cui ciascuno di essi è stato
prodotto), tanto da consentire a questa Corte l’immediata percezione delle censure prospettate.
Ebbene, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).
1.2. -Quanto alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui ai primi due motivi, debitamente è stata evocata la violazione dell’art. 112 c.p.c., facendo valere un error in procedendo , sebbene impropriamente la censura sia stata inserita nella cornice dei vizi delineati dall’art. 360, primo comma, n. 3, anziché dal n. 4, il che non toglie che, nello sviluppo delle doglianze, sia stato censurato il difetto di attività del giudice di secondo grado, effettivamente fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022; Sez. 6-L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 29/08/2013; Sez. 6-5, Sentenza n. 11801
del 15/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 19/01/2007; Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 3190 del 14/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1755 del 27/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 26/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12475 del 07/07/2004).
1.3. -In ordine all’evocato passaggio in giudicato della sentenza definitiva sulla divisione dei beni immobili (come dedotto dalle controricorrenti con la memoria illustrativa, che richiama la sentenza non appellata del Tribunale di Napoli n. 15552/2015, depositata il 22 dicembre 2015, senza peraltro produrla), essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull’ an dividendum sit , esso non fa venir meno l’interesse all’impugnazione già proposta contro quest’ultima sentenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023; Sez. 1, Sentenza n. 19745 del 25/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13915 del 18/06/2014; Sez. U, Sentenza n. 2204 del 04/02/2005).
2. -Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ( recte n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso, senza darne alcuna valida giustificazione giuridica, di rispondere alla specifica censura volta a contestare la rilevazione d’ufficio, a cura del Tribunale, della nullità della scrittura privata di vendita del 19 gennaio 1989, in quanto priva della dichiarazione di cui all’art. 40 della legge n. 47/1985.
2.1. -Il motivo è infondato.
Non ricorre, infatti, alcuna omessa pronuncia sul motivo di gravame proposto.
Premesso che la nullità formale per la mancata indicazione del titolo concessorio è rilevabile d’ufficio, ad ogni modo, la Corte dell’impugnazione ha specificamente scrutinato la censura in ordine al rilievo d’ufficio della nullità della scrittura privata di vendita del 19 gennaio 1989.
E in proposito ha ritenuto che essa fosse irrilevante ai fini del decidere, in quanto il Tribunale aveva ritenuto invalido il contratto perché simulato, sulla base di taluni elementi presuntivi, mentre solo incidentalmente aveva rilevato anche la sua nullità per violazione dell’art. 40, secondo comma, della legge n. 47/1985.
Per l’effetto, la Corte d’appello ha considerato prevalente la ratio decidendi incentrata sull’accertamento della simulazione, con la conseguente affermazione della carenza di interesse dell’appellante a far valere la questione inerente alla nullità, ad abundantiam affermata dal Tribunale.
3. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ( recte n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte territoriale male interpretato l’eccezione di ultra -petizione sollevata in sede di gravame, in ordine alla dichiarazione, a cura del Tribunale, della simulazione della scrittura privata del 19 gennaio 1989, benché le attrici giammai avessero sollevato tale contestazione nell’atto introduttivo, e così con riferimento alle ricevute di pagamento del prezzo, di cui era stata affermata la solo apparente sottoscrizione a cura della venditrice, essendo le stesse prive di data, con la conseguente estensione dell’accertamento della simulazione anche a dette ricevute, in carenza di un’esplicita domanda.
3.1. -Il motivo è infondato.
Anche in questo caso non sussiste un’omessa pronuncia né ricorre alcun altro vizio, alla stregua dell’interpretazione della domanda spettante al giudicante.
Ed invero la Corte d’appello ha puntualizzato, in sintonia con le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, con statuizione non censurata, che l’atto pubblico del 30 dicembre 2005 costituiva una mera formalizzazione della scrittura privata del 19 gennaio 1989, avendo tali atti lo stesso oggetto e vertendo tra le stesse parti.
Sicché alla conclusione della vendita mediante scrittura privata è seguita la mera formalizzazione della stessa vendita, con il medesimo contenuto, mediante atto pubblico, allo scopo di permetterne la trascrizione.
All’esito, la sentenza impugnata ha rilevato che correttamente la verifica della natura simulata della compravendita era stata condotta considerando unitariamente la vicenda negoziale cristallizzata in entrambi gli atti e valutando, in relazione agli stessi, gli indici della simulazione, di talché non era dato ravvisare alcun vizio di ultrapetizione nell’affermata natura simulata della scrittura privata citata.
Ora, in materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum , sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004).
Nella fattispecie il petitum è rimasto immutato, proprio in ragione del collegamento funzionale tra la scrittura privata del 19 gennaio 1989 e la sua formalizzazione con atto pubblico del 30 dicembre 2005, il che implicava che, facendo riferimento i due atti alla stessa vendita, la richiesta di accertamento della simulazione dell’atto pubblico non poteva non ripercuotersi sulla simulazione della pregressa scrittura privata.
Con riguardo al vizio di ultra-petizione sulla rilevazione del difetto di autenticità delle ricevute rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del prezzo della vendita, anche in questo caso la Corte del gravame ha congruamente argomentato sulle ragioni per le quali il Tribunale aveva escluso la valenza probatoria di dette ricevute.
E, in specie, la Corte territoriale ha evidenziato che erano state valorizzate ragioni diverse dalla sottoscrizione, quali la mancanza di data e la circostanza che anche dette quietanze erano considerate oggetto dell’accordo simulatorio, tenuto conto delle non floride condizioni economiche di COGNOME NOME all’epoca della vendita del 1989, non significativamente mutate al momento dell’atto pubblico del 2005, e dell’inverosimile dilazione nel pagamento del prezzo, senza alcuna specifica previsione negoziale circa le singole tranche.
Pertanto, anche in merito a questo aspetto non sussiste alcun vizio di ultra-petizione, poiché la domanda di simulazione
dell’unico atto di vendita in discussione non poteva non implicare anche la simulazione delle ricevute di pagamento.
4. -Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 e 2727 c.c. nonché la palese errata interpretazione dell’art. 48 della legge notarile n. 89/1913, per avere la Corte distrettuale erroneamente apprezzato le circostanze da cui è stato sviluppato il ragionamento presuntivo, sia in ordine alla presenza dei testimoni al momento della stipula dell’atto notarile di vendita, sia quanto al mancato trasferimento del possesso dell’immobile al momento della stipulazione dell’atto di vendita, sia con riferimento alle non floride condizioni economiche dell’acquirente, tali da impedire il pagamento effettivo del prezzo.
Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello avrebbe altresì omesso di valutare le prove esistenti sulla solvibilità del deducente, oggetto di discussione tra le parti, senza tenere conto delle cambiali prodotte, le quali avrebbero certificato ampiamente il giro di affari, per svariate decine di milioni di vecchie lire, dell’azienda personale di COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
4.1. -Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato.
4.2. -È inammissibile il tentativo di rivalutazione degli elementi indiziari utilizzati.
In proposito, si evidenzia che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere
determinato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.
Da tanto deriva che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione
di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28261 del 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).
E, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto, sia in chiave analitica, sia in chiave sintetica, quali: la presenza di due testimoni all’atto di vendita, il mancato trasferimento del possesso, le condizioni economiche deficitarie dell’acquirente, la previsione di un pagamento dilazionato sine die , senza che il rilascio delle cambiali mutasse detta valutazione, anzi ne comportasse la conferma, il tenore del testamento olografo (con il quale la de cuius disponeva
che i beni asseritamente già alienati andassero al figlio NOME NOME).
Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza non può ammissibilmente mirare ad un’alternativa ricostruzione probabilistica della prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15356 del 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2024).
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit , in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005).
4.3. -Con riferimento al censurato omesso esame delle circostanze addotte, tale omissione non ricorre.
Il giudice del gravame ha, infatti, prontamente esaminato il contenuto delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall’appellante nel giudizio di primo grado, ai fini di escludere che questi fosse in floride condizioni economiche all’epoca della vendita del 1989 e negli anni successivi.
Sul punto la Corte di merito ha evidenziato che il reddito dell’anno 1989 era pari a 9.000.000 di vecchie lire, con una perdita pari a vecchie lire 43.059.000; il reddito dell’anno 1991 segnalava una perdita ammontante a vecchie lire 74.599.000; la dichiarazione dell’anno 1992 evidenziava una perdita pari a vecchie lire 19.600.000, mentre nei soli anni 1992 ( recte 1990) e 1993 vi erano redditi minimi, rispettivamente pari a vecchie lire 12.818.000 e a vecchie lire 5.034.000.
Quanto alle cambiali a firma di COGNOME NOME, la Corte distrettuale ha espressamente affrontato anche tale tema, prospettando che, attraverso tali titoli, l’appellante avesse assunto debiti per l’attività svolta e non già avesse una liquidità sufficiente a sostenere il proprio giro d’affari.
5. -Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e l’omesso esame e decisione su un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello escluso il vizio di extra -petizione in ordine alla rilevazione della non autenticità della sottoscrizione del testamento olografo del 27 aprile 2003, ritenendo che alcuna pronuncia attinente al testamento fosse contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata e deducendo comunque che il testamento sarebbe stato ininfluente, avendo la de cuius già
disposto dell’intero asse ereditario a titolo universale, senza considerare che, alla morte della NOME, erano residuati beni mobili di arredo contenuti nell’appartamento e, quindi, esistevano ancora beni oggetto della successione.
5.1. -Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha in proposito precisato che, con la sentenza non definitiva gravata, non era stata emessa alcuna statuizione in ordine alla validità del testamento, mentre solo nella motivazione il Tribunale aveva preso in esame la scheda testamentaria al solo fine di trarre argomenti atti a corroborare la tesi della simulazione della vendita e di statuire, una volta ritenuta la sussistenza della dissimulata donazione dell’unico bene relitto della de cuius , l’irrilevanza delle procedure di accertamento della validità dell’atto di ultima volontà.
E ciò in quanto esso sarebbe stato in astratto destinato a disciplinare le sorti dei beni relitti, che in concreto erano del tutto assenti.
Con la conseguenza che la censura mossa sul punto, in ogni caso, non avrebbe potuto determinare la modifica del dispositivo, ove non si rinveniva alcuna pronuncia sul testamento, il cui giudizio di validità era stato anzi ritenuto non necessario dal Tribunale ai fini del decidere.
Pertanto, nessuna statuizione vi è stata sulla validità del testamento olografo, la cui valutazione è stata effettuata in via esclusivamente incidentale allo scopo di suffragare l’accertata simulazione dell’atto di vendita.
Con l’ulteriore specificazione che, ad ogni modo, il testamento non avrebbe avuto una valenza decisiva, perché
disponeva degli unici immobili facenti parte dell’asse ereditario, già oggetto della vendita simulata.
Quanto alla censura sulla presenza nell’asse di beni relitti (e in specie di arredi dell’appartamento), essa introduce una circostanza in fatto, non sindacabile in questa sede.
6. -Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 113 c.p.c. nonché l’omesso esame della documentazione esibita, decisiva per la definizione del giudizio, per avere la Corte del gravame tralasciato di valutare le risultanze documentali relative alle condizioni di salute della COGNOME, agli effetti sottoscritti dal deducente, tutti con data certa e comprovanti l’ampio giro d’affari dell’azienda, le ricevute sottoscritte dalla de cuius , le dichiarazioni scritte della stessa in ordine alle donazioni effettuate alle figlie, giammai contestate, le dichiarazioni ulteriori fatte nel testamento, particolarmente importanti e decisive ai fini del calcolo della legittima lesa.
6.1. -Il motivo è inammissibile.
E tanto perché, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, la censura mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione sulle circostanze di fatto attinenti alla causa, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
7. -Il sesto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., per
avere la Corte di merito leso il principio di soccombenza, disponendo la condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite anche in favore dell’interveniente COGNOME NOME, nonostante questi non avesse mai avuto alcun rapporto, né giuridico né di fatto, con il deducente, essendosi limitato ad una semplice partecipazione passiva al giudizio.
Il che aveva reso necessaria la sua evocazione nella causa d’appello, quale mero litisconsorte processuale.
Adduce il ricorrente che nessuna richiesta di merito sarebbe stata proposta nei suoi confronti, né la sentenza di primo grado aveva considerato tale intervento, né sussistevano elementi di collegamento tra le sue richieste e i provvedimenti adottati nel dispositivo.
7.1. -Il motivo è infondato.
Ora, COGNOME NOME è intervenuto nel giudizio di prime cure, quale creditore dell’attrice COGNOME NOME, spiegando un intervento di mera adesione alle prospettazioni della sua debitrice.
Nel giudizio di gravame è stato evocato in causa dall’appellante COGNOME NOME, quale puro litisconsorte processuale.
Ne discende che l’interventore adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, c.p.c. ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza della controparte delle parti alle cui posizioni tale interveniente ha aderito, essendo sufficiente, a tal fine, la sua partecipazione al giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 19/01/2022; Sez. 3, Sentenza n. 1105 del 20/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 5025 del 18/04/2000; Sez. 3, Sentenza n. 161 del 16/01/1990).
8. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda