Vendita immobile amministratore di sostegno: quando il giudice autorizza
La gestione del patrimonio di una persona fragile richiede un delicato equilibrio tra la necessità di compiere atti utili e la massima tutela dei suoi interessi. Un recente provvedimento del Tribunale di Monza offre un chiaro esempio di come l’autorità giudiziaria interviene in questi casi, specificamente riguardo alla vendita immobile amministratore di sostegno. L’analisi di questa decisione ci permette di comprendere i criteri seguiti dal Giudice Tutelare e i paletti posti a garanzia del beneficiario.
I Fatti del Caso
Un amministratore di sostegno si rivolgeva al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza per ottenere l’autorizzazione a vendere la quota di un sesto (1/6) di un immobile (appartamento con cantina) di proprietà della persona da lui assistita. L’istanza era corredata da una perizia di stima giurata che fissava il valore complessivo dell’immobile a € 190.550,00. L’amministratore chiedeva, inoltre, di essere esonerato dall’obbligo di rendicontazione annuale per questa specifica operazione.
La Decisione del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare, esaminata la richiesta, ha deciso di accoglierla solo in parte. In particolare, ha concesso l’autorizzazione a procedere con la vendita della quota immobiliare, ma ha stabilito precise condizioni a tutela della beneficiaria:
1. Prezzo Minimo: La vendita deve avvenire a un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima giurata.
2. Modalità di Vendita: Le procedure devono rispettare quanto già stabilito nel decreto di nomina dell’amministratore. Se, ad esempio, era prevista la firma congiunta della beneficiaria per atti di straordinaria amministrazione, tale requisito deve essere rispettato.
3. Destinazione del Ricavato: La somma incassata dalla vendita deve essere versata su un conto corrente personale intestato esclusivamente alla beneficiaria.
4. Utilizzo dei Fondi: Il giudice ha concesso la dispensa dall’obbligo di reinvestire il ricavato, autorizzandone l’uso per far fronte alle diverse spese della persona assistita.
5. Obbligo di Rendicontazione: Contrariamente a quanto richiesto, il Giudice ha negato l’esonero dalla rendicontazione, imponendo all’amministratore di inserire le voci relative alla vendita e una copia dell’atto notarile nel rendiconto annuale.
Le Motivazioni della Decisione e la vendita immobile amministratore di sostegno
La decisione del Tribunale di Monza si fonda su un principio cardine dell’amministrazione di sostegno: la massima protezione dell’interesse del beneficiario. L’autorizzazione alla vendita viene concessa perché risponde a un’esigenza concreta: fornire alla persona assistita la liquidità necessaria per far fronte alle proprie spese. In questo senso, la dispensa dall’obbligo di reimpiego è logica e funzionale a questo obiettivo primario.
Tuttavia, il diniego dell’esonero dalla rendicontazione rappresenta il contrappeso essenziale a questa flessibilità. Il giudice ribadisce che, sebbene la vendita immobile amministratore di sostegno sia permessa, la trasparenza nella gestione è un obbligo irrinunciabile. La rendicontazione non è un mero adempimento burocratico, ma lo strumento principale attraverso cui il Giudice Tutelare esercita il suo controllo, verificando che il patrimonio del beneficiario sia amministrato con correttezza e diligenza. Permettere una vendita senza un successivo resoconto creerebbe una zona d’ombra inaccettabile nella gestione patrimoniale, esponendo il soggetto debole a potenziali abusi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento evidenzia come il ruolo dell’amministratore di sostegno sia quello di un gestore che agisce sempre sotto la supervisione del giudice. L’autorizzazione alla vendita di beni immobili non è automatica, ma subordinata a una valutazione dell’effettiva utilità per il beneficiario. La decisione del Tribunale di Monza conferma che, se da un lato si riconosce la necessità di compiere operazioni economiche per il benessere dell’assistito, dall’altro si rafforza il principio di trasparenza e responsabilità. L’obbligo di rendicontazione rimane un pilastro fondamentale del sistema, garantendo che ogni atto di disposizione patrimoniale sia tracciabile e giustificato nell’esclusivo interesse della persona protetta.
Un amministratore di sostegno può vendere un immobile della persona beneficiaria?
Sì, può farlo, ma solo dopo aver ricevuto una specifica autorizzazione dal Giudice Tutelare. Il giudice valuta se la vendita è necessaria e vantaggiosa per gli interessi della persona assistita, come in questo caso per coprire le sue spese.
L’amministratore è obbligato a rendicontare al giudice l’operazione di vendita?
Sì. Come stabilito in questo provvedimento, anche se la vendita è autorizzata, l’amministratore non è esonerato dal dovere di trasparenza. Deve inserire tutti i dettagli dell’operazione, inclusa una copia dell’atto notarile, nel rendiconto annuale da presentare al giudice.
Come deve essere utilizzato il denaro ricavato dalla vendita?
In questo caso, il giudice ha stabilito che i proventi della vendita devono essere depositati su un conto corrente intestato unicamente alla beneficiaria e possono essere utilizzati per le sue varie necessità, concedendo una dispensa dall’obbligo di reinvestire la somma.
Testo del provvedimento
DECRETO TRIBUNALE DI MONZA – N. R.G. 00007244 2025 DEPOSITO MINUTA 18 11 2025 PUBBLICAZIONE 18 11 2025
TRIBUNALE DI MONZA Sezione IV Civile-Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare
Vista l’istanza depositata con allegati il 07.11.12025 da quale amministratore di sostegno di con cui chiede autorizzazione a vendere gli immobili (appartamento e cantina) di proprietà della beneficiaria nella misura di 1/6 siti a INDIRIZZO INDIRIZZO meglio descritti nella perizia di stima giurata il 16.09.2025 a firma Arch. , al prezzo non inferiore per l’intero e per il complesso ad € 190.550,00 con determinazione delle modalità di reimpiego ed esonero da rendicontazione; ritenuto che quanto richiesto risponda agli interessi della beneficiaria
eccezion fatta per la richiesta di esonero da rendicontazione;
autorizza
quale amministratore di sostegno di , ed a nome e per conto della stessa a procedere alla vendita, quanto alla quota di spettanza di (1/6) e con le modalità indicate nel Decreto di Attribuzione dei Poteri all’Amministratore di Sostegno (in particolare, qualora nel decreto sia stata prevista la partecipazione all’atto da parte del soggetto beneficiario con firma congiunta, la vendita non potrà avvenire se non con tale modalità), dell’immobile (appartamento e cantina) sito a Varedo (MB), INDIRIZZO n. 102/a meglio descritto in perizia di stima giurata il 16.09.2025 a firma Arch. , al prezzo non inferiore per l’intero e per il complesso ad € 190.550,00 come indicato in perizia di stima giurata il allegata all’istanza, partecipando al relativo atto notarile con ogni potere occorrente, incassando il prezzo e compiendo ogni altra attività connessa alla vendita.
Quanto sopra a cura e sotto la responsabilità del AVV_NOTAIO.
Con obbligo di versare il ricavato dalla vendita sul conto corrente personale intestato alla sola beneficiaria, con dispensa dall’obbligo del reimpiego del ricavato della vendita, onde far fronte alle spese varie della beneficiaria.
Con obbligo di inserimento voci e copia rogito in rendicontazione annuale.
Concede l’efficacia immediata ex art. 741 c.p.c.;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.
Monza, 18.11.2025
Il Giudice Tutelare NOME COGNOME