Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4499/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente –
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 77/2023, depositata il 04/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Roma NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentirli condannare alla consegna delle chiavi del portone di accesso allo stabile ove era sito un appartamento del quale l’attore rivendicava la co mproprietà, oltre al risarcimento dei danni da lui subìti per l’impedito uso dell’immobile.
A sostegno della sua pretesa, l’attore deduceva di essere proprietario per i 2/3 dell’appartamento di cui è causa, per successione testamentaria del fratello del padre, NOME COGNOME ovvero per contratto di compravendita dei diritti successori della vedova dello zio, NOME COGNOME.
Il Tribunale adìto rigettava la domanda, ritenendo non sussistente lo spoglio, atteso che l’attore aveva mantenuto la disponibilità dell’accesso all’appartamento; né la domanda di accertamento poteva essere accolta, in quanto il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella successione mortis causa di NOME COGNOME e, nel merito, rigettava la richiesta stante l’indeterminatezza della consistenza e l’incertezza della titolarità del diritto che ne è oggetto, quali scaturiscono dalle deduzioni e allegazioni probatorie della parte attrice.
NOME COGNOME impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Roma che, in parziale accoglimento del gravame, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME al rilascio delle chiavi del portone di accesso allo stabile di cui è causa in favore di NOME COGNOME in quanto titolare di una quota di comproprietà, oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene dal febbraio 2016 alla data di deposito della sentenza d’appello, pari alla somma di €. 6.000,00.
La suddetta pronuncia è qui impugnata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per la cassazione; il ricorso è affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso adesivo al ricorso principale.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrenti hanno chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
E’ utile precisare che, a séguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere Delegato proponente, ex art. 380bis cod. proc. civ., in qualità di componente del Collegio che definisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che nel giudizio di cassazione il controricorso che non sia volto a «contraddire» il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna, ovvero a tutte le censure in esso contenute -come
nel caso di specie – è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo, ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l’art. 334 cod. proc. civ. ( ex multis , di recente: Sez. L, Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024, Rv. 670349 – 01).
Nel caso di specie, il ricorso incidentale di tipo adesivo proposto da NOME COGNOME risulta notificato in data 27.07.2023, ossia successivamente alla scadenza del termine lungo del 04.07.2023 (atteso che la sentenza impugnata era stata depositata il 04.01.2023): pertanto, esso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto precisato, è ora possibile esaminare i motivi del ricorso.
Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.). I ricorrenti lamentano che, nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma ometteva di valutare una questione di fatto decisiva ai fini della definizione della presente questione: ossia l’incertezza della dedotta posizione dominicale vantata dal sig. NOME COGNOME che emerge dall’impugnato «Atto integrativo di accordo di mediazione avente ad oggetto diritti soggetti a trascrizione» concluso da NOME COGNOME, dal fratello NOME COGNOME e da NOME COGNOME (unica erede della defunta NOME COGNOME) in data 24.02.2016, consistente nella cessione, in favore dei due fratelli, di tutti i diritti ereditari derivanti dalla successione di NOME COGNOME al prezzo di €. 1 40.000,00. Senonché, chiariscono i ricorrenti, l’oggetto della cessione non è determinato o determinabile, atteso che talvolta si fa riferimento alla quota di eredità di cui alla successione testamentaria di NOME COGNOME nell’ipotesi di mancata pronunzia di invalidità del testamento olografo (la cui falsità
è già stata accertata dal Tribunale penale, attualmente impugnato anche in sede civile da NOME COGNOME NOME COGNOME e dagli eredi di NOME COGNOME quindi riunito per pregiudizialità con il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’Atto integrativo di accordo di mediazione avente ad oggetto diritti soggetti a trascrizione), talvolta alla quota di eredità di cui alla successione legittima per il caso di accertamento dell’invalidità del testamento olografo. In altri termini: a seconda dell’esito delle vicende successorie riguardanti la validità o invalidità del testamento olografo di NOME COGNOME, NOME COGNOME si intenderà definitivamente acquirente di una quota di proprietà sull’immobile pari a due terzi nel caso di validità del testamento olografo; nel diverso caso della pronuncia di validità del testamento l’effetto della scrittura privata, trattandosi in tal caso di successione testamentaria, dovrà intendersi limitato alla cessione all’odierno attore (e al sig. NOME COGNOME, della quota di legittima (50%) spettante alla Sig.ra NOME COGNOME quale coniuge del testatore. Oltre al fatto che, proseguono i ricorrenti, nella medesima scrittura privata NOME e NOME COGNOME dichiaravano «di essere consapevoli che qualora non venga loro riconosciuta la qualità di eredi di NOME COGNOME, la compravendita di eredità conclusa potrebbe essere soggetta a diritto di riscatto da parte degli eredi legittimi come previsto dall’art. 732 cod. civ.». Del resto, concludono i ricorrenti, la natura aleatoria della compravendita della quota ereditaria emergeva anche dalla consapevolezza di eventuali decadenze e/o prescrizioni maturate in capo alla cedente. Infine, neanche è stata data prova – nei giudizi r iuniti aventi ad oggetto l’impugnativa del testamento di NOME COGNOME ed il giudizio avente ad oggetto la contestazione del su esaminato Atto di cessione -dell’avvenuto pagamento del prezzo di cessione.
2.1 Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello discostandosi dalla pronuncia del giudice di prime cure -ha ritenuto perfettamente valida la cessione della quota ereditaria appartenente a NOME COGNOME ( rectius : NOME COGNOME: v. sentenza p. 8, righi 13-15), ritenendo che NOME COGNOME, quale comproprietario del bene controverso, avesse diritto ad avere copia delle chiavi di accesso allo stesso (p. 9 della sentenza). Orbene: anche tenendo conto della pendenza di due giudizi attinenti all’impugnazione del testamento o lografo e dello stesso atto conciliativo del 24.02.2016, nonché dell’incertezza del diritto di proprietà rivendicato dal NOME NOMECOGNOME dalla definizione di detti giudizi non potrebbe comunque derivare la totale esclusione di NOME COGNOME dalla successione di NOME COGNOME per l’ esercizio del diritto di prelazione dei coeredi, né a causa del riscatto nel caso in cui il predetto accordo non sia mai stato loro notificato, come pure paventato dal giudice di prime cure, atteso che NOME COGNOME riveste egli stesso la qualità di coerede, per linea successoria derivante dal padre, fratello del defunto autore del testamento olografo.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). I ricorrenti lamentano che il giudice di merito avrebbe omesso di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento. Infatti, dopo aver pedissequamente riprodotto la parte motiva della sentenza di primo grado, favorevole agli odierni ricorrenti, del tutto inopinatamente la Corte d’Appello si discostava dal ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, omettendo di illustrare il percorso motivazionale seguito in virtù del quale giungeva all’impugnata decisione.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha espressamente fondato il suo convincimento in merito alla titolarità di NOME COGNOME della quota di comproprietà sull’immobile di cui si discute sulla base dell’avvenuto trasferimento della quota tramite accordo conciliativo (v. sentenza p. 8, 3° e 4° capoverso).
Deve, pertanto, escludersi la ricorrenza di un’ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che ricorre allorquando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01; Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 -01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016).
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Essendo inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto da NOME COGNOME non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Poiché la decisione è stata resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,
condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di NOME COGNOME che liquida in €. 3.5 00,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
condanna, altresì, la parte ricorrente principale, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore di NOME COGNOME di una somma ulteriore di € . 3.500,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. – al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda