Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31651 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
sul ricorso 30860/2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente – contro
COGNOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO; – controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente-
nonché da
COGNOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati –
avverso la sentenza n. 4949/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME propose innanzi al Tribunale di Roma domanda di inefficacia dell’atto di trasferimento immobiliare a rogito AVV_NOTAIO COGNOME di data 18 luglio 2012 e di quello di data 2 agosto 2012 a rogito AVV_NOTAIO, relativi all’appartamento sito in Roma alla INDIRIZZO, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Il Tribunale adito, riconducendo la fattispecie a quella di inefficacia della compravendita ai sensi dell’art. 1398 cod. civ. (sottoposta alla condizione di efficacia della ratifica) -con salvezza degli effetti della seconda compravendita ai sensi dell’art. 1445 cod. civ. – ed escludendo la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ. (alla luce della condotta dolosa degli autori della frode e non essendo ipotizzabile un contegno colposo in presenza della procura speciale, atto idoneo a generare l’affidamento, nonché rientrando il prezzo nei motivi di convenienza dell’affare), rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore.
Con sentenza di data 17 luglio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, dichiarando la nullità della procura speciale e degli atti di compravendita e condannando NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido fra di loro al risarcimento del danno in favore dello COGNOME nella misura di Euro
137.685,89, pari all’importo dei canoni non riscossi per effetto della illegittima vendita del bene (nella locazione del 1° giugno 2012 era indicato un canone annuo di Euro 18.000,00), nonché condannando NOME COGNOME alla restituzione in favore della COGNOME della somma di Euro 395.000,00 (e disattendendo la domanda della COGNOME con riferimento alle altre voci di danno -Euro 6.050,00 per spese di giustizia, Euro 3.000,00 per spese notarili e Euro 363,00 per IMU -, avendo l’istante goduto ininterrottamente dell’immobile e non risultando che lo avesse ancora rilasciato, per cui tutte le spese sostenute in relazione al godimento dell’immobile non potevano essere riconosciute).
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di sette motivi. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME del COGNOME sulla base di cinque motivi. Quest’ultima ha proposto anche controricorso, con ricorso incidentale basato su cinque motivi. Resiste al ricorso proposto dal COGNOME NOME COGNOME, il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di dieci motivi. Resiste ai ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME, il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste ai ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME. Resiste ai ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME NOME COGNOME. Resiste con controricorso NOME COGNOME. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
taluni dei motivi dei proposti ricorsi pongono questioni di diritto di particolare rilevanza che rendono opportuna la trattazione nella pubblica udienza.
Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2022