Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28324/2019 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1055/2019 depositata il 20/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cuneo COGNOME NOME per chiedere la condanna alla restituzione della somma di € 19.000,00 corrispondente alla metà del prezzo di vendita dell’autovettura Porsche Carreta 911, in proprietà indivisa tra i medesimi, oltre al risarcimento dei danni nella misura di € 6000,00.
1.1.Il Tribunale, nella contumacia del convenuto, accolse la domanda.
1.2. La Corte d’appello di Milano, decidendo sul gravame proposto da NOME COGNOME confermò la sentenza di primo grado.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne ammissibili i nuovi documenti prodotti da COGNOME NOME nel giudizio d’appello, costituiti dalla visura del PRA aggiornata al 9.5.2018 e dal certificato storico del PRA aggiornato al 10.5.2018, perché successivi all’introduzione del giudizio d’appello.
Nel merito, la Corte d’appello non condivise le censure dell’appellante secondo cui avrebbe trasferito al terzo solo la sua quota e non quella dell’attrice, ritenendo, al contrario, che la vendita avesse riguardato l’intero bene in comproprietà.
Venne, infine, rigettata l’eccezione di nullità dell’accordo transattivo, sul rilievo che la decisione era fondata non su detto accordo ma sul verbale di separazione che lo aveva recepito e che avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente.
2.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di tre motivi.
2.1.Barbero NOME ha resistito con controricorso
2.2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.3.In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art.345 c.p.c. e 183 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello fondato la decisione su documenti tardivamente prodotti in grado d’appello, nonostante la parte avesse potuto produrli già in primo grado; si trattava di due estratti del PRA relativi all’autovettura alienata dal ricorrente aggiornati al 9 e 10 maggio 2018.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2.La Corte d’appello non ha fondato la decisione sui nuovi documenti prodotti in appello da NOME COGNOME ma sulla documentazione dalla stessa già ritualmente prodotta in primo grado, da cui risultava che NOME COGNOME aveva intestato a sé l’autovettura dopo l’omologa della separazione e, successivamente, l’aveva alienata alla RAGIONE_SOCIALE per il corrispettivo di € 38.000,00 ( pag.6 della sentenza d’appello ).
La documentazione prodotta in appello -costituita dagli estratti del PRA attestanti i passaggi di proprietà del veicolo dopo la vendita da parte di COGNOME NOME ai fini della radiazione del mezzo- non erano necessari per provare l’intestazione del bene ad NOME COGNOME e la vendita dell’autovettura al terzo ma l’attualità del pregiudizio subito dall’appellante anche dopo la vendita dell’autovettura.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1376 c.c., 2644 c.c., 2684 c.c., 1103 c.c., 1478 c.c. , 1372 c.c. e 1156 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; con tale mezzo, si contesta che NOME COGNOME abbia trasferito il bene nella sua interezza mentre il trasferimento avrebbe riguardato unicamente la propria quota.
Si evidenzia che la mera intestazione dell’autovettura non costituiva titolo idoneo al trasferimento dell’intera proprietà ma aveva valore dichiarativo, con la finalità di regolare il conflitto tra diversi acquirenti, secondo i principi dettati in tema di trascrizione.
Sotto altro profilo, il ricorrente, richiamando l’art.1103 c.c., sostiene che il trasferimento abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del bene in comunione e non l’intero bene; in ogni caso, pur ritenendo che si trattasse di vendita di bene parzialmente altrui, la vendita avrebbe avuto effetti meramente obbligatori e non effetti reali della quota del ricorrente sicché il trasferimento della sola quota di NOME COGNOME avrebbe determinato una situazione di comproprietà tra NOME COGNOME ed il terzo acquirente della quota alienata da NOME COGNOME. Alla luce di tale impostazione, NOME COGNOME non avrebbe diritto alla metà del prezzo di vendita incassato dal ricorrente.
2.1.Il motivo è infondato.
2.2.La Corte d’appello ha accertato – e tale circostanza non è stata mai contestata dal convenuto- che le parti, comproprietarie del veicolo, avevano regolato i loro rapporti patrimoniali prima della separazione con l’accordo del 27.10.2014.
Detto accordo era stato trasfuso nel verbale di separazione del 31.10.2014, con il quale i coniugi si erano impegnati all’assegnazione del veicolo Porsche 911 ad NOME COGNOME.
La Corte d’appello ha aderito alla decisione del primo giudice, che aveva accertato plurimi inadempimenti dell’accordo da parte di NOME COGNOME che, arbitrariamente, aveva intestato a sé l’autovettura, senza il consenso della comproprietaria, e l’aveva alienata alla RAGIONE_SOCIALE
La Corte di merito ha, altresì, accertato, sulla base della documentazione in atti, che il trasferimento aveva riguardato l’autovettura per intero e non la quota.
2.3. Come affermato da questa Corte, infatti, il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l’immobile come un “unicum” inscindibile, è valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione “pro indiviso”, pur essendo meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all’atto (Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, n.2701).
2.4. Il rapporto tra i comproprietari è regolato dall’accordo trasfuso in sede di separazione; nel caso di specie, la comproprietaria, in ragione della violazione dell’accordo di separazione, ha preteso la corresponsione della metà del prezzo ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE, corrispondente alla sua quota ideale del 50% della proprietà del mezzo.
2.5.Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’art.1376 c.c., che si limita ad affermare il principio consensualistico nei rapporti tra venditore e compratore, in forza del quale il trasferimento della proprietà avviene sulla base del consenso, indipendentemente dall’iscrizione nei pubblici registri automobilistici.
E’ pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un’automobile non richieda la forma scritta ad substantiam , ma si perfezioni, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso tra il venditore e l’acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). L’eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari
contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cassazione civile sez. II, 02/08/2018, n.20436; Cass. 20/04/2016, n. 7771; Cass. 11/04/2016, n. 8415).
Nel caso in esame, però, non è in discussione l’effetto traslativo della proprietà in capo all’acquirente, nè il conflitto tra successivi acquirenti dello stesso mezzo ma il diritto del comproprietario di ricevere il controvalore della propria quota in seguito all’arbitraria disposizione del bene da parte dell’altro comproprietario, in violazione degli accordi contenuti nel verbale di separazione.
3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato la nullità dell’accordo transattivo con particolare riferimento alla clausola n.6 dell’accordo, con la quale le parti si erano impegnate a reciproche cessioni di quote sociali ed aziende, sostenendo che l’oggetto dell’accordo era indeterminato ed indeterminabile.
3.1.Il motivo è infondato.
3.2. La nullità dell’accordo transattivo, trasfuso nell’accordo di separazione, fondato sul rilievo dell’indeterminabilità delle reciproche prestazioni, non incide sull’illegittimità del comportamento del ricorrente che, come accertato dalla Corte di merito, proprio avvalendosi del contenuto dell’accordo, ha ottenuto l’iscrizione in suo favore da parte del PRA ed alienato l’autovettura ad un terzo, pur nella consapevolezza di non essere l’esclusivo proprietario.
4.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione