Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Vendita -Dedotta ipotesi di vendita di aliud pro alio – Accertamento del giudice di merito – Incensurabilità in cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11876/2023 R.G. proposto da COGNOME per il tramite del proprio procuratore generale NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL;
-ricorrente –
contro
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1258/2022, depositata in data 1° dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale della stessa città aveva rigettato, per intervenute decadenza e prescrizione ex art. 1495 cod. civ., la domanda con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la condanna di NOME COGNOME al risarcimento del danno per le spese e gli oneri sostenuti a causa degli interventi che la Pubblica Amministrazione aveva imposto sull’immobile da essa acquistato dalla convenuta;
conformemente al primo giudice la Corte ligure ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’appellante non consent isse di concludere che le prescrizioni (asseritamente) imposte dalla Provincia di Alessandria per sanare le irregolarità urbanistiche dell’immobile per cui è causa fossero tali da rendere quest’ultimo inidoneo ad assolvere alla sua funzione abitativa, con conseguente qualificazione del contratto di vendita intercorso tra le parti in data 10 aprile 2010 come aliud pro alio e applicazione del termine decennale di prescrizione in luogo del regime previsto dall’ art. 1495 c.c. ;
avverso tale sentenza NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore generale NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
preliminarmente opposta dalla controricorrente per la mancata produzione nel presente giudizio della procura generale del Consolato Generale d’Italia a Mosca che si dice rilasciata da NOME COGNOME a NOME COGNOME sottoscrittore della procura alle liti;
il Testi risulta già costituito nel giudizio di appello quale procuratore generale della Podgorodskaia in forza della medesima procura generale ora richiamata in ricorso;
tale sua qualità lo legittima certamente a proporre impugnazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio di appello senza necessità di nuovamente documentarla e, per converso, l’eventuale difetto di rappresentanza in quel grado o di una sua adeguata documentazione avrebbe dovuto essere dedotto dalla controricorrente con la proposizione di ricorso incidentale condizionato;
con il primo motivo di ricorso, al cui esame deve dunque procedersi, la ricorrente denuncia « errore di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. falsa applicazione della vendita aliud pro alio; erronea valutazione della fattispecie giuridica; erronea valutazione del bene venduto (per errore sui requisiti di diritto) da parte della Corte d’appello »;
lamenta che la Corte non abbia adeguatamente valutato i requisiti giuridici della vendita aliud pro alio ;
premesso che l’immobile deve essere complessivamente inteso e che la parte venditrice deve consegnare un immobile – per quanto in cattivo stato manutentivo – in regola con gli oneri urbanistici ed edilizi e, per quanto di specie, in regola con il piano regolatore del Comune di Castelletto d’Orba, lamenta che la mancanza, nella specie, di tali requisiti non pare essere stata considerata dalla Corte d’Appello di Genova che, per tal motivo, è incorsa in un errore di diritto;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia « errore di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove offerte; prova delle richieste da
parte della p.a., pena sanzioni; prova dell’esecuzione, dei costi e dei pagamenti dei lavori effettuati per la regolarizzazione e sanatoria dell’immobile »;
lamenta la mancata o erronea valutazione dei documenti prodotti e la mancata ammissione di prove orali;
il primo motivo è inammissibile;
secondo pacifico insegnamento lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio , o di cosa mancante di qualità, o di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito (v. Cass. n. 11438 del 08/04/2022; n. 13782 del 31/05/2017; n. 5066 del 05/03/2007; n. 14586 del 30/07/2004; n. 10288 del 16/07/2002; n. 1061 del 09/02/1985; n. 3992 del 25/06/1980; n. 2544 del 03/12/1970, Rv. 348878), come tale non censurabile in sede di legittimità se non -oggi- nei limiti in cui è sindacabile la ricognizione del fatto sostanziale da parte del giudice di merito, vale a dire, ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vizio nella specie non dedotto e la cui deduzione sarebbe stata comunque preclusa, ex art. 348ter cod. proc. civ., la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme);
il secondo motivo è parimenti inammissibile;
la violazione dell’art. 116 c.p.c. è dedotta al di fuori dei criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis , da Cass. n. 20867 del 2020 [secondo cui « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente
apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »];
la censura si appalesa diretta a sollecitare inammissibilmente una rivalutazione della quaestio facti ;
la doglianza di mancata ammissione di prove orali è generica e, comunque, totalmente inosservante degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;
altrettanto deve dirsi quanto alla censura di mancato esame di documenti, peraltro in astratto riconducibile al vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. come detto preclusa nel caso in esame ex art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ.;
la memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi ;
il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della controricorrente, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, come in atti rappresentata, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza