Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32065 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32065 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10632/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso COGNOMERAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 259/2017 depositata il 21/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
letta la memoria depositata dal difensore del controricorrente.
PREMESSO CHE
1. Nel 2001 NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima impresa edile, esponendo di avere dato in appalto al convenuto, con scrittura privata del 1998, i lavori di demolizione di alcuni fabbricati rurali, di costruzione di un edificio e dello sbancamento necessario per la realizzazione dell’opera, per un corrispettivo di lire 170 milioni, importo che era stato regolarmente corrisposto all’appaltatore, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), non versata a seguito del mancato completamento dell’opera. L’attore lamentava che il 10 dicembre 1999 era stato disposto il sequestro del cantiere, con immediata sospensione dei lavori e obbligo di demolizione delle opere già eseguite, che la ditta RAGIONE_SOCIALE, nonostante in data 9 agosto 2000 fosse stata revocata la sospensione dei lavori in quanto era stata ottenuta la concessione in sanatoria, aveva rifiutato di riprendere i lavori adducendo il mancato pagamento dell’IVA, dell’indennizzo per il fermo tecnico e del maggiore corrispettivo dovuto a seguito delle mutate condizioni dei lavori e che la stessa ditta aveva poi comunicato di avere provveduto allo smantellamento del cantiere. L’attore deduceva la responsabilità dell’appaltatore per avere apportato modifiche al progetto originario, senza autorizzazione del committente o del direttore dei lavori, modifiche che avevano
determinato il sequestro dell’opera e la sospensione dei lavori, per avere ingiustificatamente rifiutato di completare gli interventi e per la presenza di gravi vizi alla costruzione a causa della esecuzione non a regola d’arte dei lavori; chiedeva, quindi, che fosse riconosciuto che il convenuto era responsabile esclusivo del sequestro dell’opera e che lo stesso si era reso inadempiente rispetto al concluso contratto di appalto per avere violato le condizioni contrattuali e per avere rifiutato di completare i lavori e che, conseguentemente, fosse condannato al risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande, evidenziando che le variazioni apportate (alle fondazioni, al piano interrato e ai suoi muri portanti, ai pilastri e alle travature di sostegno) erano modifiche che si erano rese necessarie e che erano state eseguite su richiesta del committente e sotto la guida della direzione dei lavori, per adattare la realizzazione delle opere progettate alla effettiva situazione dei luoghi e dei confini, non adeguatamente valutata in sede progettuale; escludeva, quindi, ogni sua responsabilità per il sequestro dell’opera, oltre che per la realizzazione dei lavori, eseguiti a regola d’arte, e lamentava il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per le opere extracapitolato; deduceva, inoltre, che, nonostante non fosse stata mai comunicata la volontà di recesso e non fosse intervenuta la risoluzione del contratto, l’attore aveva permesso l’ingresso nel cantiere di un’impresa estranea per la prosecuzione dei lavori. Il COGNOME chiedeva, quindi, di rigettare
le domande dell’attore e, in via riconvenzionale, di accertare il proprio diritto a ottenere il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori diversi da quelli previsti e l’indennizzo per il fermo tecnico subito, nonché di accertare l’inadempimento dell’attore per avere receduto unilateralmente dal contratto senza tenerlo indenne ai sensi dell’art. 1671 c.c.
Il Tribunale di Messina – con la sentenza n. 2315 del 2009 -condannava, in accoglimento per quanto di ragione la domanda dell’attore, il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma, liquidata in via equitativa, di euro 5.000, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, e rigettava le domande riconvenzionali del COGNOME.
La sentenza veniva impugnata in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME. La Corte d’appello di Messina – con la sentenza 21 marzo 2017, n. 259 -rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese del grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NOME, con atto notificato il 29 marzo 2018.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Memoria è stata depositata dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Va premessa la tempestività del ricorso, trattandosi di causa introdotta nel 2001, così che non trova applicazione la modifica dell’art. 327 c.p.c. intervenuta con l’art. 46 della legge n. 69/2009, che ha abbreviato a sei mesi il termine c.d.
lungo per proporre l’impugnazione, e va respinta la generale eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente in relazione alla prospettata applicabilità dell’art. 360 -bis c.p.c., in quanto i motivi -come si vedrà infra -non sono riconducibili alle due ipotesi indicate da detta norma.
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e possono, perciò, essere trattati congiuntamente:
il primo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 232 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dati per ammessi i fatti dedotti per la mancata presenza del convenuto all’interrogatorio formale senza valutare altri elementi di prova’;
il secondo lamenta , ‘in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza d’appello trascurato l’esistenza della prova documentale della riferibilità al committente delle variazioni intervenute’.
I motivi non sono fondati.
Ad avviso del ricorrente il giudice d’appello avrebbe basato il proprio convincimento unicamente sulla circostanza che egli non si era presentato a rispondere all’interrogatorio formale, omettendo ‘qualsiasi riferimento agli elementi istruttori concorrenti’ e , in particolare, non considerando quanto
dichiarato dal direttore dei lavori che, nella relazione tecnica del progetto di variante poi presentato, aveva espressamente sostenuto che ‘la variante si è resa necessaria per esigenze della ditta’.
Al riguardo va, anzitutto, rilevato che il giudice d’appello, richiamata per relationem l’istruttoria svolta in primo grado, ha sottolineato come il giudice di prime cure avesse considerato che il ricorrente non solo non si era presentato per rendere interrogatorio formale, senza giustificare la propria assenza, ma era anche stato dichiarato decaduto dalla prova per testi ai sensi dell’art. 208 c.p.c., così che non era stata raggiunta la prova, da parte del ricorrente, dell’imputabilità al committente delle varianti alla base della sospensione dei lavori. A ciò va aggiunto che, se si considera l’istruttoria di primo grado -che, come si è detto, la sentenza di appello richiama e fa propria per relationem -, il Tribunale aveva correttamente valutato le dichiarazioni del direttore dei lavori, ritenendo che non avessero esplicitamente confermato la riferibilità dei lavori aggiuntivi al committente, mentre l’altro testimone -aveva sempre ritenuto il Tribunale -li aveva addebitati espressamente a una iniziativa dell’appaltatore.
Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati: non ricorre la violazione o falsa applicazione degli art. 232 c.p.c. e 2729 c.c., non essendosi la Corte territoriale limitata a considerare la mancata risposta del ricorrente all’interrogatorio formale, né è ravvisabile l’omesso esame di un fatto decisivo, non risultando tale -anche a fronte dell’esame delle dichiarazioni rese dal
direttore dei lavori nei processo -il generico riferimento alle ‘esigenze della ditta’ presente nella relazione tecnica al progetto di variante.
Il terzo motivo fa valere ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1660 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere accolto la sentenza d’appello il gravame avverso il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta del pagamento dei lavori aggiuntivi eseguiti rispetto all’appalto originario’, in tal modo violando quanto disposto dal citato art. 1660 c.c.
Anche questo motivo non può essere accolto.
È vero che – secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘nel caso in cui il corrispettivo d’appalto, secondo un progetto che non preveda l’esecuzione di determinate opere, sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell’appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall’appaltatore, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell’art. 1660 c.c.’ (Cass. n. 9796/2011), così che ‘le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell’opera, possono essere eseguite dall’appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente’ e ‘spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere,
parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti’ (Cass. n. 10891/2017).
Nel caso in esame, però, il diritto dell’appaltatore al compenso dei lavori aggiuntivi è stato dal giudice di merito escluso sulla base del tenore testuale dell’art. 2 del contratto concluso tra le parti (v. la pag. 5 della sentenza impugnata), profilo che il ricorrente considera alle pagg. 19 e 20 del ricorso, riconoscendo la necessità dell’accordo delle parti al riguardo e sostenendo che la clausola ‘non prevede certamente che, in mancanza di tale accordo, nessun corrispettivo spetti all’appaltatore per i maggiori lavori eseguiti’, denuncia del tutto generica c on la quale neppure si fa valere la violazione dei canoni di interpretazione dell’atto.
3. Il quarto motivo deduce ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1671 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.’: si afferma che l’impugnata sentenza nulla dispone circa il motivo di gravame relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dal ricorrente, che chiedeva di riconoscere ‘l’inadempimento dell’attore committente, che recedendo di fatto unilateralmente dall’appalto, spogliava del cantiere l’appaltatore non tenendolo indenne ai sensi dell’art. 1671 c.c.’.
Pure questo motivo è infondato.
Una volta accertata la riferibilità alla sola iniziativa unilaterale dell’appaltatore delle varianti, varianti dalla cui esecuzione era derivato il sequestro del cantiere, e accolta la
domanda di condanna risarcitoria in favore del committente, ne consegue l’implicito accertamento da parte della Corte d’appello della legittimità del recesso operato dal committente.
Il rigetto dei primi quattro motivo comporta l’assorbimento del quinto, che denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 91 c.p.c. per il mancato accoglimento del motivo d’appello relativo all’annullamento della condanna del convenuto alle spese del giudizio di primo grado e la condanna dell’appellato committente alle spese del primo e secondo grado di giudizio’, contestando la condanna del ricorrente alle spese del processo di primo grado e la compensazione delle spese del processo d’appello.
II. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della