Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28407 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10542/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
REGIONE PIEMONTE, difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 1302/2023 depositata il 20/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., NOME COGNOME , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l ‘AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE irroga a NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, una sanzione pecuniaria di € 9.010 (ordinanza ingiunzione DD288/A1103A/2020 del 19/6/2020) per avere realizzato opere all’interno del sito di importanza comunitaria (SicIt 1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea) senza la preventiva valutazione d’incidenza . La contestazione si fonda sulla violazione dell’art. 50 co. 1 l. reg . 19/2009. Quest’ultima l egge dispone, in conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che gli interventi, le opere e le attività eseguiti senza lo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza (ovvero in difformità dall’esito di tale valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi di tutela e di conservazione fissati nelle schede descrittive delle aree della rete RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei siti di importanza comunitaria), comportano la sanzione amministrativa ex art. 55 co. 1 lett. t), nonché l’obbligo del ripristino a cura e spese del responsabile .
Il provvedimento sanzionatorio si fonda sul processo verbale 6/2015 del 30/7/2015 con il quale il RAGIONE_SOCIALE (comando di Cuneo), a seguito di sopralluogo del 20/5/2015, ha accertato che (al Monte Alpet su mappali insistenti in parte nel Comune di Roburent e in parte nel Comune di Pamparato) sono state tracciate 4 piste da discesa per mountainbike, con larghezza da 0,50 metri a 2,50 metri che coinvolgono sia tratti di viabilità RAGIONE_SOCIALE, di sentieri e di pista da sci (esclusi dal calcolo de lle superfici investite dall’intervento, in quanto preesistenti), sia nuovi tratti all’interno del bosco e su prato pascolo, di lunghezza complessiva pari a ml. 6248, che coprono pertanto una superficie totale di mq. 9372 (6248×1,5 metri). Si rileva la mancanza della preventiva valutazione di incidenza ambientale, da richiedere al soggetto gestore del sito. L’opposizione è
stata rigettata in primo grado dal Tribunale di Cuneo e in secondo grado dalla Corte di appello di Torino.
Nel dettaglio la Corte territoriale, a sostegno della decisione, ritiene la contestazione chiara nell’individuare la condotta sanzionata, costituita dall’avere tracciato n. 4 piste di Downhill larghe mediamente variabili da 1,4 m. a 3 cm. circa, per una superficie totale modificata di circa 10.000 mq., che non costituiva mera manutenzione, essendo stati realizzati nuovi tratti di pista e nuove aperture all’interno del bosco, elementi suscettibili di incidere di per sé sulle specie e sugli habitat tutelati nel SIC. Aggiunge che la SCIA non ha alcuna efficacia sostitutiva della valutazione di incidenza, né rilevano al riguardo le valutazioni effettuate dal giudice in sede penale.
Ricorre in cassazione la parte privata con quindici motivi, illustrati da memorie. Resiste la pubblica amministrazione con controricorso e memoria. La Sostituta P.G ha depositato osservazioni scritte per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo di ricorso denuncia la genericità della contestazione, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha adottato il provvedimento sanzionatorio sulla base del verbale del RAGIONE_SOCIALE, che si limitava a rilevare la violazione dell’art. 50 co. 1 l. re g. 19/2009, senza permettere di comprendere il tipo di violazione contestata. Si denuncia violazione degli artt. 24 e 97 cost., dell’art. 1 l. 241/1990, lesione del diritto di difesa, violazione dell’art. 50 co. 1 l. reg. 19/2009, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, perplessità, illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione dei principi di economicità, efficienza e del buon agire amministrativo, sviamento di potere, inattendibilità dell a contestazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. reg. 19/2009.
Il primo motivo è da disattendere.
L ‘ordinanza ingiunzione ha richiamato il verbale di accertamento, che ha compiutamente descritto la condotta sanzionata; essa non ha esorbitato dai limiti della motivazione per relationem (cfr. Cass. 10212/2024); si è fatta carico delle osservazioni difensive svolte nel procedimento. In particolare, è da rilevare -insieme con il P.M. che l’atto sanzionatorio, pur se riproduttivo sostanzialmente del contenuto del verbale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha effettuato gli accertamenti in loco, non può essere considerato insufficientemente motivato, poiché contiene la descrizione della condotta accertata, rilevante ai sensi dell’art. 50 co . 1 l. reg. 19/2009. Non risulta, perciò, integrata la violazione del diritto di difesa. Sul piano generale è poi da ricordare che, secondo questa Corte, il provvedimento sanzionatorio con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l’atto della P.A., ma il rapporto sottostante (così, Cass. SU 1786/2010, Cass. 2959/2016 e 12503/2018). La Corte di appello si è attenuta a tali principi, ribaditi di recente da Cass. 15293/24.
Quanto alla dedotta violazione dell’art 24 Cost. perché la RAGIONE_SOCIALE non ha effettuato un ulteriore sopralluogo in contraddittorio con il ricorrente, essa non sussiste, poiché è esclusa la diretta applicabilità ai procedimenti sanzionatori di tale precetto costituzionale, invocabile solo con riferimento al processo giurisdizionale (cfr. Cass. SU 20935/09).
Quanto alla asserita violazione del principio del ne bis in idem, il provvedimento di archiviazione in sede penale -come ha argomentato anche il P.M. non può integrare l’ipotesi del ne bis in idem con
riferimento alla sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio, in quanto manca il presupposto della natura penale di quest’ultima, presupposto ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, per acclarare che sussiste una sanzione di natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazione giuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura dell’illecito e il grado di severità della sanzione. Sebbene tali criteri (cd. Engel) siano alternativi e non cumulativi e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non alla gravità della sanzione concretamente inflitta, è da considerare che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. Nel caso attuale, la legge regionale attribuisce natura amministrativa alla misura adottata e ciò è confermato dalle specifiche connotazioni della sanzione, che ha l’ effetto preventivo tipico della funzione amministrativa e non presenta quella connotazione di gravità da determinare afflizione personale, riprovevolezza sociale o influenze decisive sulla vita professionale del destinatario (cfr. Cass. 19030/2022).
Infine, la congerie di censure proposte con il primo motivo è sorretta da una trama di tentativi diretti a sovrapporre l’apprezzamento di parte dei fatti rilevanti a quello che i giudici di merito hanno consegnato in una motivazione ampia e dettagliata, che si sottrae a censure in sede di legittimità.
Il primo motivo è rigettato.
– Il secondo motivo denuncia la violazione della normativa sui siti di interesse comunitario, in quanto il sito non è stato convertito in zona speciale di conservazione entro il termine perentorio legislativo. Si denuncia violazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, dell’art. 3 d.p.r. 357/1997 e del d.m. 3/4/RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 50 co. 1 l.
reg. 19/2009, eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il secondo motivo non è fondato.
Il d.p.r. 357/97, successivamente modificato dal d.p.r. 120/03, ha recepito in Italia la direttiva CEE 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Ciò si inscrive nel quadro della RAGIONE_SOCIALE, il cui obiettivo è di garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat naturali, promuovendo un approccio di gestione sostenibile che tenga conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle regioni interessate. Questo approccio mira a preservare la biodiversità e a mitigare gli effetti negativi delle attività umane sugli ecosistemi. La struttura della RAGIONE_SOCIALE prevede tra l’altro i SIC (siti di interesse comunitario), quali aree identificate dagli Stati membri dell’UE, che contengono habitat e specie di interesse comunitario. Questi siti vengono successivamente designati come Zone speciali di conservazione (ZSC) una volta che sono stati formalmente approvati dalla Commissione Europea. In tale quadro, alle regioni compete l’avvio della procedura mediante l’autonoma individuazione dei siti di importanza comunitaria da proporre alla Commissione. Al Minist ero dell’ambiente , invece, è attribuita la formulazione della proposta alla Commissione europea. Dopo l’approvazione e definizione dell’elenco dei siti, il Ministro dell’ambiente designa i siti d’importanza comunitaria quali «Zone speciali di conservazione».
Al contrario di quanto argomentato dal ricorrente, l ‘esame dell a normativa da lui pur correttamente individuata non reca traccia di un termine espressamente qualificato come perentorio al fine del compimento di quest’ultimo passaggio. Al contrario, dal carattere degli obiettivi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così come, più in generale, dal tono finalistico che caratterizza gli interventi dell’Unione europea in questa materia, si desume che la conversione in Zona speciale di conservazione, pur se da compiere auspicabilmente il più
rapidamente possibile, non è – né deve essere – assoggettata ad alcun termine perentorio, pena la compromissione degli obiettivi di tutela che l’iniziativa dell’Unione europea si ripropone di conseguire.
Il secondo motivo è rigettato.
– Il terzo motivo denuncia che il recupero dei sentieri esistenti all’interno dell’area sciabile non era soggetto alla valutazione di incidenza. Si deduce violazione degli artt. 43, 44, 50 e 55 l. reg. 19/2009 ; dell’art. 31 l. reg. 2/2009; dell’art. 2 co. 7 e dell’art. 5 co. 1 lett. m) e t) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; dell’art. 1 l. 689/1981; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il terzo motivo è inammissibile.
Nei giudizi di merito si è accertato che gli interventi effettuati non si sono limitati al recupero di sentieri esistenti, hanno modificato una superficie di terreno pari quasi a mq 10.000 e movimentato un volume di materiali pari a circa mq 9.000, realizzando scarpate alte sino ad un metro. Tali int erventi non rientrano fra quelli che l’art. 2 co. 7 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esenta dalla valutazione d’incidenza ambientale. Più in generale, dalla normativa regionale di cui si lamenta la violazione non si desume che la realizzazione di tracciati per il transito estivo delle mountainbike come quelli di specie, ove insistano all’interno di un sito di interesse comunitario, vadano esenti da tale procedimento di valutazione. Al contrario, risulta che la RAGIONE_SOCIALE è dotata di poteri amministrativi, il cui esercizio è funzionale in primo luogo alla tutela dell’ambiente.
Il motivo di ricorso esibisce la struttura logica seguente: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti in modo che si asserisce essere erroneo, allora sono state violate norme giuridiche sostanziali. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. Il ricorrente sovrappone il suo apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità.
4. Il quarto motivo censura l’omessa considerazione della buona fede. Si denuncia violazione degli artt. 3 e 4 l. 689/1981, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, lesione dell’affidamento, insussistenza dell’elemento soggettivo ed esistenza di cause di giustificazione.
Il quarto motivo è inammissibile poiché prospetta la necessità di riesaminare il materiale probatorio valutato dalla Corte secondo suo prudente apprezzamento. La Corte di appello ha correttamente rilevato l’inadeguatezza degli elementi fornite dall’incolpato per dimostrare la propria buona fede, attenendosi al principio per cui, in materia di violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sufficiente la semplice colpa per configurare l’elemento soggettivo dell’illecito. L’errore di diritto sulla liceità della condotta può escludere la responsabilità amministrativa, similmente a quanto avviene per la responsabilità penale in tema di contravvenzioni, solo se risulta inevitabile. A tal fine, devono sussistere due condizioni: da un lato, devono esserci elementi esterni all’autore dell’infrazione capaci di far nascere in lui la convinzione della liceità della condotta; dall’altro, l’autore deve aver fatto tutto il possibile per rispettare la legge, in modo che non possa essergli mosso alcun rimprovero, neanche per negligenza omissiva. L’onere di provare tali elementi, necessari per dimostrare la buona fede, ricade sull’incolpato. Tale valutazione, di fatto, è riservata al giudice di merito e non può essere rivista in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (v. Cass. 13610/2007, 33441/2019, 24081/2019).
5. Il quinto motivo censura l’omessa considerazione della buona fede sotto profili ulteriori rispetto a quelli fatti valere nel quarto motivo, quali il contributo comunale pari a € 5000,00. Si denuncia violazione degli artt. 3 e 4 l. 689/1981, eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il quinto motivo è inammissibile perché argomenta la non imputabilità dell’addebito per essere gli interventi esenti dalla valutazione
di incidenza, ma ciò è smentito sulla scorta delle considerazioni espresse nel rigettare il terzo motivo.
– Il sesto motivo denuncia la decadenza dal potere di adottare l’ordinanza impugnata per decorrenza dei termini. Si denuncia la violazione dell’art. 2 co. 2 l. 241/1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Del sesto motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., poiché non offre ragioni per rimeditare la giurisprudenza di legittimità applicata dalla Corte di appello, secondo la quale -a partire da Cass. SU 9591/2006 con adesione di molte pronunce successive – la l. 689/1981 costituisce un sistema di norme organico, impermeabile ad una norma successiva di carattere generale come l’art. 2 co. 2 l. 241/1990). L’orientamento è compatibile con la giurisprudenza costituzionale invocata che si limita a dire che l’applicazione del criterio lex posterior generalis non derogat priori speciali è da verificare di volta in volta.
– Il settimo motivo denuncia la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione per superamento del termine quinquennale per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Si lamenta la violazione dell’art. 28 l. 689/1981.
Il settimo motivo è rigettato.
In tema di sanzioni amministrative occorre distinguere il momento perfezionativo dell’illecito ed il momento consumativo che nell’illecito permanente è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta illecita del contravventore (Cass. 21190/2006). Nel caso attuale la violazione si è consumata con la realizzazione delle opere senza autorizzazione e tale condotta si è protratta nel tempo, non avendo il ricorrente mai richiesto l’autorizzazione r egionale, né ripristinato i luoghi.
L’ottavo motivo denuncia la violazione dei principi in materia di unicità della condotta. Si deduce la violazione dell’art. 8 l.
689/1981, eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
L’ottavo motivo è rigettato.
L’unicità della condotta sul piano materiale non esclude una plurima rilevanza sul piano giuridico. Come è stato correttamente accertato dalla Corte di appello, sono integrate due distinte omissioni: della richiesta di autorizzazione ex art. 1 l. reg. 45/89 (sulla sanzione correlata a quest’ultima, v. il ricorso RG 28918/2022 dinanzi a questa Corte) e della preventiva valutazione d’incidenza ex art. 50 l. reg. 19/2009.
9. Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 9 co. 2 l. 689/1981 in merito al concorso di sanzioni penale e amministrativa. Si lamenta altresì eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti, inapplicabilità della sanzione amministrativa da parte della RAGIONE_SOCIALE per incompetenza, violazione del principio di specialità, del ne bis in idem, de ll’art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE, dell’art. 4 para. 1 prot. 7 Cedu, dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14/6/1985.
Il nono motivo è rigettato.
Sulla violazione del principio del ne bis in idem: mancano gli elementi per qualificare come sostanzialmente penale la sanzione amministrativa de qua. Sulla violazione dell’art. 9 co. 2 l. 689/1981 : la norma opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti, come nel caso attuale (cfr. tra le altre Cass. 21502/2012). In ultima analisi, dietro la parvenza di censurare la violazione di norme di diritto, il ricorrente sovrappone il proprio apprezzamento di parte della situazione giuridicamente rilevante a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che argomenta congruamente che le condotte contestate in sede amministrativa e penale non sono le stesse, poiché hanno ad oggetto beni giuridici distinti.
10. – Il decimo motivo denuncia la violazione delle norme sulla motivazione. Si deduce violazione dell’art. 41 co. 2 Carta dei diritti fondamentali UE, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, dell’art. 18 l. 1981/689. Si lamenta il di fetto di motivazione, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, la violazione del principio del contraddittorio.
L’undicesimo motivo denuncia la violazione del diritto di difesa. Si deduce la violazione dell’art. 41 co. 2 Trattato di Lisbona, degli artt. 24 e 97 cost. Si fa valere la lesione del diritto di difesa, la violazione dei principi in materia di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’agire amministrativo, la violazione dell’art. 1 l. 241 /1990.
Il decimo e l’undicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Essi sono rigettati.
Le argomentazioni censurate resistono alle doglianze fatte valere dal ricorrente. Infatti, l’ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa non è tenuta ad una motivazione analitica come quella di un provvedimento giudiziario; è sufficiente che dia conto succintamente delle ragioni della decisione; il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione ha ad oggetto non il provvedimento, bensì il rapporto sanzionatorio; nel caso di specie la parte privata è stata convocata ed ha potuto esporre le sue ragioni difensive.
11.1. – Il dodicesimo motivo denuncia il mancato accoglimento dell’opposizione in quanto non vi erano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Si deduce violazione dell’art. 6 co. 11 d.lgs. 150/2011, dell’art. 97 cost., dei principi in materia di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’agire amministrativo, dell’art. 61 c.p.c. Si fa valere il difetto di motivazione sulla richiesta di c.t.u.
Il tredicesimo motivo denuncia l’omessa pronuncia in primo grado sull’istanza di c.t.u. Si deduce violazione degli artt. 24 e 111 co. 6 cost., degli artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Si denuncia la
motivazione apparente nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile sulla richiesta di adempimenti istruttori.
Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la RAGIONE_SOCIALE non ha provato: né l’esistenza del sito di interesse comunitario, né che l’intervento necessitasse di una previa valutazione di incidenza. Si denuncia altresì l’ecce sso di potere per mancanza di elementi probatori, il difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Si deduce la violazione dell’art. 8 l. reg. 19/2009, degli artt. 2 co. 7, e 5 co. 1 lett. m) e t) della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Misure di conservazione per la tutela della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE). Si censura l’eccesso di potere per mancanza di elementi probatori, il difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Si deduce la violazione dell’art. 1 l. 689/1981 e dell’art. 61 c.p.c. Si fa valere il difet to di motivazione sulla richiesta di c.t.u.
Il quindicesimo motivo denuncia ex artt. 24 e 111 co. 6 cost., ex artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. l’omessa pronuncia ovvero la motivazione apparente sulla richiesta di c.t.u. in primo grado.
11.2. – Il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano sotto diversi profili l’attività istruttoria di accertamento della situazione di fatto rilevante.
Essi sono inammissibili.
Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU n. 8053/2014). Di talché egli – in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata – non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare (qui e altrove) che l’esito positivo della verifica
compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.
Nel caso di specie gli accertamenti sono stati compiuti sulla base dei rilievi degli agenti del corpo RAGIONE_SOCIALE, di sopraluoghi dell’RAGIONE_SOCIALE e della Provincia. Inoltre, sono stati adeguatamente discussi i rilievi del perito parte. Tutto ciò implica logicamente una valutazione di superfluità ex art. 209 c.p.c. della c.t.u., valutazione che non si espone a censure in sede di legittimità.
Laddove infine i motivi in esame lamentano la violazione di norme di diritto, essi sono accomunati dall’idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un (di regola) terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamen to dei fatti rilevanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione. Tale idea scambia il ruolo della Corte di cassazione con quello di una corte di terza istanza.
12. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che
liquida in € 4.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-