Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14271 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 28/05/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
Banca
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud.23/04/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24861 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
ricorrente
contro
Azienda Sociosanitaria Territoriale Nord Milano , rappresentata e NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il quale è
difesa dall’avvocato domiciliato;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 732/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano il 3 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 24861/2022 Numero sezionale 1694/2025 Numero di raccolta generale 14271/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
1. ─ La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 marzo 2022, ha accolto parzialmente il gravame proposto dall’A zienda sociosanitaria territoriale Nord Milano e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’appellante al pagamento in favore di Banca Farmafactoring s.p.a., della somma di euro 122.237,41, oltre interessi.
Ha proposto ricorso per cassazione la banca, facendo valere un solo motivo di impugnazione; resiste con controricorso l’A zienda sociosanitaria territoriale Nord Milano
2 . ─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«a ricorrente ha opposto la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 , nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di esaminare fatti discussi tra le parte e atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia;
«il motivo è inammissibile;
«la censura investe il passaggio della motivazione ove la Corte di appello ha dato conto del pagamento eseguito dall’Azienda sociosanitaria in favore della società RAGIONE_SOCIALE, risultante da una quietanza che, per essere anteriore al momento in cui fu notificata alla debitrice la cessione del credito in favore dell’odierna ricorrente, era da considerarsi liberatorio;
«assume la banca istante che la deduzione avversaria che aveva determinato il parziale accoglimento dell’appello ‘ si sarebbe potuta considerare fondata soltanto se supportata dall’esibizione non solo dei precisi mandati di pagamento, muniti di quietanza del soggetto esercente il servizio di tesoreria per l’Azienda, unico documento sulla scorta del quale è possibile stabilire l’ an , il quantum , la data del presunto
Numero registro generale 24861/2022
Numero sezionale 1694/2025
Numero di raccolta generale 14271/2025
Data pubblicazione 28/05/2025
pagamento ed il beneficiario dello stesso ma anche -necessariamente -dei bonifici o delle schermate di pagamento effettuate (cosa che non è accaduta, non avendosi prova dell’effettivo pagamento effettuato in favore di RAGIONE_SOCIALE) ‘ ;
si osserva, però, in linea di principio, che la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudic ante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2012, n. 37382);
« d’altro canto: per dedurre avanti alla Corte di cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile in sede legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,
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mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867, cit.; Cass.9 giugno 2021, n. 16016, cit.); la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107) ; a norma dell’art. 360, n. 5 c.p.c. può denunciarsi solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415) e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma di tale norma (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892)».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono stati del resto avversate dalla parte ricorrente, la quale non ha depositato memoria.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
3 . -Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Devono pronunciarsi le condanne di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME