Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4333/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
contro
ricorrente –
e
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1176/2023 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata in data 24/7/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 24/7/2023, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna del AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni subiti dall’attore per avere il COGNOME asseritamente eseguito in modo negligente l’incarico professionale di AVV_NOTAIO in occasione della stipulazione di una compravendita, con la quale il COGNOME acquistò la proprietà di un immobile da NOME COGNOME, intervenuto nell’atto in veste di procuratore della venditrice, NOME COGNOME, sulla base di una procura speciale autenticata successivamente rivelatasi falsa;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, pur ritenendo fondate le contestazioni relative all’inadempimento del AVV_NOTAIO, ha rilevato come l’attore non avesse fornito alcuna prova idonea del danno subito, tenuto conto dell’insufficienza a tal fine della documentazione prodotta e degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede; con provvedimento reso in data 7/9/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., sul presupposto della rilevata inammissibilità del ricorso;
con istanza in data 11/10/2024, NOME COGNOME ha insistito per la decisione del ricorso;
entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;
considerato che,
converrà preliminarmente richiamare, ai fini della conferma della legittimità del procedimento in esame, l’insegnamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il AVV_NOTAIO delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del Collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez. U., sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667 – 01);
sempre in via preliminare, dev’essere rilevata l’inammissibilità della produzione documentale da ultimo operata dalla parte ricorrente (cfr. la memoria del COGNOME in data 20/11/2025), dovendo trovare applicazione al caso di specie il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372, co. 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di
rinuncia al ricorso (cfr., da ultimo, Sez. 2, ordinanza n. 2062 del 19/1/2024, Rv. 669983 – 01);
con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 157 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale, omesso di valutare adeguatamente, travisandole, le prove documentali allegate dall’odierno istante, negando l’ammissione di prove complementari (pur tardivamente) proposte dalla parte e confermando il rigetto della domanda per difetto di prova del danno sulla base di una motivazione meramente apparente;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all’art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso
art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U., sentenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037; Sez. 6 – 3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U., sentenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 02);
nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio
costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) -si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
parimenti inammissibile deve ritenersi la censura concernente il mancato o cattivo esercizio dei poteri istruttori del giudice, in ordine all’ammissione di documentazione prodotta oltre i limiti temporali scanditi dalle preclusioni processuali, trattandosi, ancora una volta, di una doglianza non sottoponibile al giudice di legittimità, avuto riguardo ai poteri di discrezionalità istruttoria propri del giudice di merito (nella specie legittimamente esercitati);
del tutto fuori luogo deve ritenersi la prospettazione del vizio di travisamento della prova da parte del giudice d’appello, non avendo il ricorrente rispettato i limiti posti all’invocazione di tale vizio nel giudizio di legittimità, secondo quanto da ultimo precisato da Sez. U., sentenza n. 5792 del 5/3/2024, Rv. 670391 -01, spingendosi, ancora una volta, alla prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede;
quanto, infine, al dedotto carattere meramente apparente della motivazione, varrà considerare come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla Corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr.
Sez. U., sentenza n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830 -01; Sez. U, sentenza n. 8054 del 7/4/2014, Rv. 629833 – 01);
d ev’essere infine disattesa la richiesta avanzata dal controricorrente, volta a sollecitare la correzione della motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 384 c.p.c., avendo la parte controcorrente sollecitato in concreto, non già il riscontro di un mero errore di diritto (in ipotesi ascrivibile alla motivazione del giudice d’appello), bensì un’indagine di fatto, ossia la rinnovazione di un apprezzamento delle circostanze di fatto individuate dal giudice a quo come espressive di un contegno non diligente del AVV_NOTAIO, in tal modo ponendosi in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d’ufficio (cfr. Sez. 5, ordinanza n. 20806 del 6/9/2017, Rv. 645301 -01; Sez. 2, sentenza n. 24165 del 25/10/2013, Rv. 628234 – 01);
sulla base di tale premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi
dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamente determinato di euro 3.000,00.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME