Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20399 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
IPOTECA RESTRIZIONE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 10/07/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 26966/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26966 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, con socio unico (C.F.: in persona del suo amministratore unico,
P_IVA), legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
ricorrente in via incidentaleper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Perugia n. 430/2022, pubblicata in data 26 agosto 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la restrizione dell’ipoteca a quest’ultima concessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, su uno solo degli immobili gravati, nonché il risarcimento dei danni subiti per il diniego opposto dalla banca creditrice alla sua preventiva richiesta stragiudiziale. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti a garanzia dei quali era stata iscritta l’ipoteca.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Terni.
La Corte d’a ppello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto la domanda di restrizione ipotecaria, limitando la garanzia ad un solo immobile e disponendone la cancellazione sulle residue proprietà immobiliari; ha, invece, rigettato la domanda risarcitoria.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE (società che ha incorporato il RAGIONE_SOCIALE), sulla base di due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE, nonché, RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE); quest’ultima propone ricorso incidentale sulla base di due motivi, al quale resiste, con ulteriore controricorso, RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale (proposto da RAGIONE_SOCIALE, società che ha incorporato il RAGIONE_SOCIALE) si denunzia « ai sensi dell ‘ articolo 360 comma
Ric. n. 26966/2022 – Sez. 3 – Ad. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10
1 n. 4 e 112 cod. proc. civ.: per la nullità della decisione derivante dalla relativa omessa pronuncia nei confronti di una parte del giudizio (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) ».
Secondo la società ricorrente, sarebbe stata omessa, in appello, la pronuncia sulle domande (o, comunque, sulle difese) proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito a garanzia del quale era stata iscritta l’ipoteca oggetto della domanda di restrizione.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
1.1 Si premette che RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito garantito dall’ipoteca e, quindi, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., aderendo alle difese del RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla domanda di restrizione dell’ipoteca proposta nei suoi confronti dalla debitrice RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi avere assunto, invece, la medesima posizione, né sostanziale, né processuale, in relazione alla domanda risarcitoria, posto che la cessione risulta successiva alla conAVV_NOTAIOa della banca creditrice ipotecaria di rifiuto alla richiesta stragiudiziale di restrizione della garanzia che si assume illecita e causativa di danno e, dunque, essa non potrebbe ritenersi essere succeduta anche nella titolarità (dal lato passivo) del preteso relativo credito risarcitorio (di cui peraltro è stata infine esclusa l’esistenza) .
Tanto premesso, RAGIONE_SOCIALE ha proposto una comparsa di costituzione in appello, chiedendo il rigetto del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la domanda di restrizione dell’ipoteca , richiesta alla quale ha sostanzialmente aderito il RAGIONE_SOCIALE, società che si è, inoltre, difesa in appello anche in relazione alla domanda risarcitoria (che è stata infine rigettata).
1.2 Orbene, deve ritenersi, in primo luogo, in radice inammissibile, per difetto di interesse, la censura di omessa pronuncia su domande (o, comunque, su eccezioni e difese) non proposte dalla ricorrente ovvero nei confronti della ricorrente.
Tale rilievo vale anche con riguardo alla decisione sulle spese di lite, tenuto conto della sostanziale coincidenza della posizione processuale di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla questione della restrizione dell’ipoteca: l’eventuale condanna al pagamento delle spese giudiziali a carico di RAGIONE_SOCIALE, considerato l’avvenuto accoglimento della domanda della società attrice, avrebbe, infatti, al più dovuto avvenire in favore di quest’ultima , non in favore della ricorrente.
D ‘altra parte, nel ricorso non vi è alcuna specifica allegazione in ordine alla sussistenza di un eventuale interesse, diretto o indiretto, della società ricorrente ad una pronuncia di condanna di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alle spese giudiziali: sotto tale profilo, la censura è da ritenere, dunque, inammissibile anche per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. .
1.3 In ogni caso, va certamente esclusa la deAVV_NOTAIOa omissione di pronuncia in relazione alle eccezioni e difese della RAGIONE_SOCIALE (la quale non ha proposto alcuna domanda, ma ha solo chiesto il rigetto di quella proposta dall’attrice di restrizione dell’ipoteca) : tali difese sono state, infatti, espressamente richiamate e prese in esame dalla corte d’appello , nella decisione impugnata, che le ha peraltro ritenute infondate.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia « ai sensi dell ‘ articolo 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. ».
La società ricorrente deduce che la decisione impugnata sarebbe stata assunta « sul presupposto di circostanze smentite in atti e neanche contestate in modo ‘onnicomprensivo’ se non
in misura residua e, comunque, successive alla formalizzazione del contratto di mutuo fondiario erogato dalla odierna ricorrente ed ottenuto dalla resistente », in violazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c., secondo cui « il giudice deve giudicare secondo quanto allegato e provato dalle parti del processo ».
Con il primo motivo del ricorso incidentale (proposto da RAGIONE_SOCIALE) si denunzia « violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’ art. 2697 c.c. ».
La società ricorrente in via incidentale contesta l’ avvenuta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., da parte della corte d’appello , con riguardo alla valutazione relativa al valore dell’immobile sul quale è stata ristretta l’iscrizione ipotecaria .
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia « ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. (travisamento del contenuto degli atti e dei documenti) ».
Sono proposte le medesime censure di cui al primo motivo del medesimo ricorso incidentale, sotto il profilo del travisamento della prova.
Il secondo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente ai due motivi del ricorso incidentale, in quanto si tratta di censure che hanno sostanzialmente il medesimo oggetto: si contesta, cioè, l’accoglimento del secondo motivo dell’appello della RAGIONE_SOCIALE , relativo alla restrizione dell’ipoteca.
2.1 La questione posta con i motivi di ricorso in esame riguarda il seguente passo della sentenza impugnata, che è opportuno trascrivere integralmente:
« Venendo al secondo motivo di appello, si osserva che la perizia di stima di parte del valore dell’immobile sito in INDIRIZZO rappresenta in effetti, come sostenuto dagli appellati, una mera allegazione difensiva e pertanto questa Corte non può
ritenere provato che esso abbia un valore di € 4.300.000,00: tuttavia deve anche rilevarsi il carattere pacifico, in quanto non contestato dall’odierna appellata, del fatto che la stessa aveva comunque attribuito al bene de quo un valore di almeno € 2.000.000,00, evidentemente più che sufficiente a soddisfare la residua pretesa creditoria (cfr. allegato 2.1 fascicolo 1° grado di parte appellante). Né, in contrario, potrebbe tenersi conto del riferimento del Giudicante di I grado al ‘notorio andamento negati vo del mercato immobiliare’, riferimento in effetti non ancorato a dati tecnici e oggettivi che permettano di individuare e quantificare la ritenuta possibile perdita di valore ».
2.1.1 La corte d’appello ha richiamato il contenuto di un documento proAVV_NOTAIOo in giudizio dalla società attrice: si tratta, in particolare, di una lettera inviata, prima del giudizio, dal legale della società RAGIONE_SOCIALE alla banca creditrice, in cui si faceva riferimento alla circostanza di fatto che la stessa banca aveva fatto stimare l’immobile sul quale si chiedeva di restringere l’ipoteca e gli aveva attribuito, in base a tale stima, un valore di circa € 2.000.000,00.
2.1.2 Le ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbe erroneamente fatto applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. .
Sostengono, in particolare, che il principio in questione non avrebbe potuto operare, sia perché la società attrice non aveva mai allegato specificamente, nelle sue difese, che l’immobile sul quale chiedeva restringersi la garanzia ipotecaria aveva un valore di € 2.000.000,00 e, dunque, tale circostanza non poteva ritenersi una specifica allegazione non oggetto di contestazione, sia perché il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. non opera in relazione al contenuto dei documenti proAVV_NOTAIOi ma solo in relazione alle allegazioni difensive, sia perché l’accertamento del valore dell’immobile non costituirebbe una
vera e propria circostanza di fatto ma, in definitiva, una stima, cioè un giudizio.
Affermano, comunque, che tale giudizio sarebbe stato operato sulla base di una errata valutazione degli elementi istruttori rilevanti.
Le censure sono inammissibili.
2.2 In primo luogo, esaminando nel suo complesso la motivazione della decisione impugnata, emerge che la corte d’appello , riguardo al valore dell’immobile sul quale era stato chiesto di restringere il vincolo ipotecario, non ha, in realtà, fatto diretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..
In base a tale disposizione, vanno escluse dal cd. thema probandum le circostanze di fatto specificamente allegate da una delle parti e non contestate dalla controparte: tali circostanze di fatto, di conseguenza, non richiedono alcun accertamento o valutazione degli elementi di prova adAVV_NOTAIOi a sostegno della loro esistenza.
Al contrario, nella specie, al fine di stabilire il valore dell’immobile sul quale era stata chiesta la restrizione dell’ipoteca, i giudici di secondo grado hanno svolto un vero e proprio accertamento di fatto, effettuando una prudente valutazione degli elementi di prova disponibili, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ed utilizzando, a tal fine, quale indizio, tra gli altri, il documento proAVV_NOTAIOo dalla società attrice, dal quale emergeva il fatto indicato come ‘ pacifico ‘ che la banca creditrice aveva fatto stimare l’immobile in questione e che il relativo risultato aveva evidenziato un valore pari comunque a circa € 2.000.000,00, a fronte del valore di € 4.300.000,00 attestato nella stima fatta eseguire dalla società debitrice.
In altri termini , la corte d’appello ha ritenuto plausibile la circostanza di fatto obiettivamente emergente da quel documento in relazione all’effettivo valore commerciale dell’immobile in
questione, non smentita da alcun elemento contrario, considerandola un indizio da valutare unitamente agli altri elementi istruttori disponibili: di conseguenza, considerando altresì l’esistenza di una perizia di stima proAVV_NOTAIOa dall’attrice , che asseverava un valore di tale immobile pari ad oltre € 4.000.000,00, e pur senza attribuire valore di piena prova a tale perizia, ha ritenuto ragionevolmente attendibile e, quindi, sufficientemente dimostrato, un valore effettivo del bene immobile di almeno € 2.000.000,00, con risultato che si è rivelato corrispondente alle risultanze della perizia pacificamente fatta eseguire dalla creditrice.
Si tratta, in definitiva e contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrenti, di un accertamento di fatto in ordine al valore controverso del bene immobile, vale a dire di un dato che, pur implicando una valutazione, costituisce certamente un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dalla società attrice.
Tale accertamento risulta sostanzialmente operato in concreto dalla corte d’appello, sulla base della prudente valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e non è stato affatto omesso sulla base della mera applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. .
Esso è, inoltre, sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, fondata sulla prudente valutazione degli elementi istruttori disponibili.
2.3 Così individuata l’effettiva ratio decidendi posta alla base della statuizione impugnata, ne consegue che le censure formulate con i motivi di ricorso in esame risultano tutte inammissibili, in parte perché non colgono adeguatamente l’ indicata effettiva ratio decidendi , in parte perché esse si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né
insanabilmente contraddittoria sul piano logico, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove.
2.4 È, infine, appena il caso di osservare che è certamente da escludere il cd. travisamento della prova, quale autonomo vizio della decisione impugnata, non ricorrendo certamente i presupposti di un siffatto vizio, come definito nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 -01).
Nella specie non viene, infatti, denunciata una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma si contesta la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, vizio che va fatto valere ai sensi dell ‘ art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (e, nel secondo caso, nei ristretti limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità per il vizio in esame dopo la novella del 2012 di quella norma).
Si è, peraltro, già chiarito che le censure prospettate in proposito ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., devono ritenersi in realtà inammissibili, per le ragioni sin qui esposte.
Sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Per le spese del giudizio di cassazione, dato atto della natura sostanzialmente adesiva del ricorso incidentale, si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, liquidandole a favore della controricorrente già attrice in primo grado, che ha svolto separate difese contro il ricorso principale e quello incidentale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale;
-condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole, a carico di ciascuna di esse, in complessivi € 15.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte delle ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-