Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33233 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33233 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11753/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
IL QUADRIFOGLIO DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2036/2021 depositata il 28/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ragusa, pronunciando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, condannava NOME COGNOME al pagamento dell’importo di € 6.510,25.
A seguito di rituale impugnazione del soccombente, con sentenza n. 2036 del 28 ottobre 2021 la Corte d’appello di Catania riduceva la somma dovuta ad € 5.103,63 .
Il giudice di secondo grado ha motivato la parziale riforma, affermando che il Tribunale non avrebbe dovuto condannare il COGNOME al pagamento dell’importo di € 1.403,62, portato da un assegno insoluto, in quanto da imputare o alle prime fatture, per le quali nulla era dovuto, od alle seconde, per le quali aveva già pronunciato condanna .
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
E’ rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116 e 645 e segg. c.p.c.), per aver la Corte distrettuale ritenuto che le risultanze istruttorie provassero l’esecuzione di forniture di cui alle fatture contestate e quindi le pretese creditorie, le quali sarebbero state invece tutte prive di prova.
In buona sostanza, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di falsa applicazione della disciplina delle obbligazioni contrattuali,
nella misura in cui è stata effettuata un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, interpretandola nel senso della configurabilità dell’assoluzione ai predetti oneri, quando le acquisizioni istruttorie e processuali avrebbero evidenziato invece la totale carenza di prova.
Il motivo è inammissibile.
1.1) E’ opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
1.2) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
1.3) E, d’altronde, i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021).
1.4) È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 co. 6 -bis del D.L. 179/2012 in relazione agli artt. 62 D.L. 1/2012 e 3 D.M. 199/2012 e 36-bis D.L 179/12 conv. in l. 221/12 e degli artt. 329, 342 e 346 c.p.c., La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la configurazione di rapporti tra imprenditori agricoli da parte del Tribunale nonché la mancata contestazione e acquiescenza sul punto in appello, e per questo inammissibili i rilievi d’invalidità, ai sensi degli artt. 62 cit. e 1418 e 1325 c.c. delle fatture residue di € 5.106,63.
Ed, invece, l’appellante non sarebbe stato tenuto a sollevare alcuna contestazione e impugnazione sull’argomento, in quanto il Tribunale in realtà avrebbe sostenuto l’esatto contrario.
Il rilievo è inammissibile.
2.1) La sentenza impugnata ha in proposito affermato: ‘ E’ inammissibile nella sua prima parte perché il primo giudice ha fondato la contestata statuizione su due motivazione alternative, entrambe sufficienti a giustificarla, di cui solo la seconda contestata da parte appellante, che non ha tenuto conto in alcun modo e dunque neppure censurato la prima motivazione, con la quale specificatamente il primo giudice ha rilevato che, con l’art. 36 al comma 6 bis, introdotto dalla legge di conversione, era stato previsto che ‘i contratti conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27’ ed inoltre che fosse indubbia la qualifica di imprenditore agricolo di entrambe le parti in causa. ‘
2.2) La valutazione della Corte d’appello circa la pluralità di rationes decidendi costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se motivata secondo criteri di logica e di prudente apprezzamento.
Il Tribunale – nel passo riportato dal ricorrente – ha affermato ‘ Ora, stante la indubbia qualifica delle due parti in causa, la superiore normativa va senz’altro applicata alle fattispecie in oggetto con conseguente riconoscimento della validità delle sottese compravendite, la cui esecuzione non viene specificatamente contestata dall’opponente che fonda la sua opposizione esclusivamente sul rilievo del difetto di prova documentale atta a comprovare la conclusione delle sottese compravendite, e può desumersi dal corredo degli elementi istruttoria gli atti ‘ . Pur nella prosa involuta, il primo giudice sembra aver considerato, nel caso
di specie, la qualità di imprenditori agricoli delle parti (non contestata in atti e quindi pacifica) e la possibilità di applicare un disposto di norme, ritenute utilizzabili, il cui coordinamento avrebbe consentito di valorizzare le prove testimoniali, proprio alla luce delle modifiche all’art. 62 L. n. 27/2012.
La lettura della Corte d’appello circa i due capisaldi della motivazione di primo grado (qualifica di imprenditore agricolo in capo a ciascuna parte e prova dell’esecuzione delle forniture) non è implausibile e dunque si sottrae al giudizio di legittimità.
Mediante la terza doglianza, il COGNOME assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la Corte di merito ritenuto una preponderante soccombenza dell’opponente -appellante compensando per 1/3 le spese giudiziali, anziché attribuire solo all’appellata la predetta condizione, pure aumentando le spese liquidate in primo grado senza domanda e in violazione dell’art. 112 c.p.c. e anche del D.M. 55/2014; e violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto soccombente l’opponente, anziché l’opposta .
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
3.1) La decisione impugnata è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, secondo cui in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U, n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controparte, rimasta intimata.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2023