Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
sul ricorso 11393/2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo procuratore speciale BCC GESTIONE CREDITI, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 3140/2019 depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE -e per essa la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE -ricorrono a questa Corte, la prima in via principale con un solo motivo, la seconda in via incidentale con cinque motivi, al fine di sentire cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna -definendo il contenzioso insorto anche tra loro in merito al finanziamento concesso dalla seconda alla prima, nonché al coniuge NOME COGNOME, al figlio NOME COGNOME e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto delle azioni della RAGIONE_SOCIALE in possesso di NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME, e di NOME COGNOME -ha respinto l’appello della COGNOME, confermando, seppur con un diverso titolo, le determinazioni restitutorie già adottate in suo danno dal giudice di prima istanza sull’assunto del dichiarato annullamento del negozio di finanziamento; ed ha del pari respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE che si era
doluta che le proprie istanze di condanna verso i COGNOME–COGNOME -motivate, tra l’altro, sul presupposto che la responsabilità di costoro avrebbe dovuto essere dichiarata in funzione del carattere unitario dell’operazione finanziamento-acquisto, riconducibile alla specie del leveraged buyout, del collegamento negoziale corrente tra i detti negozi, della nullità del negozio di cessione delle azioni, dell’opponibilità nei loro confronti della nullità del negozio di finanziamento ed, ancora, del danno da fatto illecito -fossero state tutte indifferentemente respinte dal primo giudice con il conclusivo effetto che i COGNOME erano stati mandati per questo assolti da ogni addebito.
A conforto di quanto deciso, la Corte d’Appello, ha esaurito le ragioni di condanna della COGNOME nella considerazione che la stessa, in ragione del vincolo di coniugio con NOME COGNOME e della sua pregressa conoscenza delle vicende societarie -avendo, tra l’altro, partecipato all’assemblea nel corso della quale NOME COGNOME si era dissociata dalla gestione sociale nelle mani del fratello NOME -, non poteva non essere al corrente della reale situazione economico-finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, sicché, nell’avallare la predisposizione di un bilancio prospettante una situazione di questa più florida di quella effettiva, era ragionevole riconoscere che essa avesse concorso a realizzare un’operazione rivelatasi pregiudizievoli per gli interessi patrimoniali della controparte.
Quanto alle ragioni di gravame di RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado concernente la posizione dei COGNOME–COGNOME, la Corte d’Appello, replicandone gli argomenti, ha nell’ordine osservato che non vi era prova agli atti di causa del preteso carattere unitario dell’operazione consistita nell’erogazione del finanziamento e nella destinazione di esso all’acquisto della partecipazione sociale dei predetti, né vi era prova del pure preteso collegamento negoziale tra
le dette operazioni, di modo che, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, non era prospettabile la nullità anche del negozio di trasferimento; né era altrimenti invocabile la nullità di detto negozio, in quanto la RAGIONE_SOCIALE versava in uno stato di insolvenza, sicché le azioni della medesima sarebbero state inesistenti con conseguente caducazione del suo oggetto; né, ancora, era in facoltà di RAGIONE_SOCIALE, nella sua veste di delegata al pagamento del relativo corrispettivo, opporre ai delegatari COGNOME, destinatari appunto del pagamento, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante ovvero alla RAGIONE_SOCIALE che aveva disposto il pagamento, non ricorrendo le condizioni dell’art. 1271, comma 2, cod. civ. ed in particolare per essere stata esclusa la nullità del negozio di finanziamento; né da ultimo era rappresentabile in capo ai COGNOME una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., non essendovi prova alcuna che NOME COGNOME avesse concordato con il fratello le modalità attraverso le quali questi si sarebbe procurato, con danno di RAGIONE_SOCIALE, le risorse patrimoniali necessarie all’acquisto della partecipazione societaria in proprietà della sorella.
Al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE resistono i COGNOME–COGNOME -ora quanto ad NOME COGNOME, in persona degli eredi -con controricorso e memoria.
Memoria della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo del ricorso principale -con cui NOME COGNOME lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. per averne la Corte d’Appello ravvisato, in relazione ai fatti di causa, la dichiarata responsabilità extracontrattuale sulla base dei rapporti di parentela con gli altri compartecipi e dell’approvazione, anche da parte sua, di un bilancio della RAGIONE_SOCIALE risultato falso, benché la motivazione resa al riguardo non facesse menzione né del fatto
doloso o colposo imputato alla COGNOME né del nesso causale tra la condotta a lei ascritta ed il danno patito dalla controparte -è inammissibile in quanto precipuamente versato in fatto.
2.2. Com’è noto, secondo quello che si insegna abitualmente (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640), le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui è menzione nell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -qui evocato dalla ricorrente come parametro cassatorio di riferimento -concretano il duplice momento in cui si articola il giudizio di diritto concernente, da un lato, la ricerca e l’interpretazione della norma che si reputa idonea a regolare il caso di spese, dall’altro, l’applicazione di essa una volta che ne sia avvenuta l’individuazione e ne sia avvenuta l’interpretazione. Più in dettaglio si suole dire che il vizio di violazione di legge consiste nel negare o nell’affermare erroneamente l’esistenza o l’inesistenza di una norma o nell’attribuire ad essa un contenuto che non possiede rispetto alla fattispecie in disamina; viceversa il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. In ogni caso -ed è questo il punto di chiusura della norma cassatoria -sta fuori tanto dalla violazione di legge quanto dalla falsa applicazione di legge «l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità».
2.3. Ora, nel caso che ne occupa, la censura in rassegna non mette capo né all’una né all’altra delle due raffigurazioni dell’errore di
diritto: né alla violazione di legge, perché, regolando la vicenda al suo esame in applicazione dell’art. 2043 cod. civ., è implicito che la Corte d’Appello abbia correttamente individuato una norma in grado di regolarla, siccome va, d’altro canto, escluso, che, dichiarando la responsabilità per fatto illecito della ricorrente, la Corte d’Appello abbia attribuito alla norma così correttamente individuata un contenuto discorde rispetto a quello che l’è proprio, intendendo essa sanzionare esattamente le condotte illecite foriere di un danno ingiusto, come nella specie si è inteso appunto qualificare la condotta ascritta alla COGNOME; né alla falsa applicazione di legge perché non è sostenibile, per un verso, che la Corte decidente, con il ritenere scrutinabile la specie al suo esame sotto l’egida dell’art. 2043 cod. civ., abbia applicato alla fattispecie concreta, in ragione delle specifiche circostanze di fatto risultanti dal corso del processo, una norma inidonea a regolarla, siccome è del pari da escludersi, che dichiarandone la responsabilità per fatto illecito, il giudice territoriale abbia tratto dall’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., riguardo alla persona della COGNOME, delle conseguenze giuridiche incompatibili con la sua interpretazione.
E allora doveroso, se nessuna delle figure richiamate si rende applicabile al caso che ne occupa, ricondurre il preteso “errore di diritto” denunciato con il motivo in esame nell’alveo di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, il che, nel mentre induce a credere che altro avrebbe dovuto essere semmai il vizio denunciabile, allo stato confina la censura declinata sul piano delle critica di fatto, insuscettibile di qualsivoglia effetto cassatorio.
Il ricorso principale è dunque inammissibile.
4.1. Il primo motivo del ricorso incidentale -con cui RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322. 1362 e segg., 1372 cod. civ., nonché degli artt. 2697, 2699, 2702 cod. civ. e degli
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello escluso la riconoscibilità nei fatti di causa della fattispecie del leveraged buyout non essendovi prova dell’accordo di tutte le parti, quantunque nella specie ne ricorressero tutti gli elementi costitutivi, non fosse richiesto ai fini in questione anche l’accordo dei COGNOME, l’accordo di costoro fosse comunque provato dagli elementi emersi nel corso del giudizio e l’inquadramento giuridico della fattispecie non fosse stato contestato da alcuno -ed il secondo motivo del ricorso incidentale -con cui RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362 e segg. cod. civ., nonché degli artt. 2697, 2699, 2702 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello escluso la riconoscibilità nella specie del collegamento negoziale tra il negozio di finanziamento e quello di acquisto della partecipazione azionaria non essendovi prova che i COGNOME fossero al corrente dei rapporti tra NOME COGNOME e la banca che avrebbe dovuto finanziare l’acquisizione e, dunque, del comune intento tra le parti, quantunque nella specie si fosse evidenziato che i contratti risultassero collegati in quanto finalizzati a far ottenere a NOME COGNOME il controllo della società e a favorire l’estromissione dei COGNOME–COGNOME -esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono entrambi inammissibili in quanto precipuamente versati in fatto.
4.2. Ad onta, per vero, delle regole che sovrintendono alla denuncia dell’errore di diritto, segnatamente, laddove esso intenda sottoporre a revisione il sindacato interpretativo esperito dal giudice di merito -di cui, qui, a tacere del fatto che la capitolazione della parte si astiene dall’individuare esattamente il criterio legale di interpretazione asseritamente violato ed il punto della motivazione in cui ne è avvenuta la violazione, non si intravedono minimamente i presupposti, giacché il giudizio di sfavore enunciato dalla sentenza
non ha ad oggetto l’interpretazione del’assetto negoziale, ma le risultanze del processo -le censure esternate per mezzo dei motivi in rassegna -che vanno, dunque, più correttamente ricondotte nell’alveo di una critica al ragionamento probatorio sviluppato dal decidente -sono espressione di una mera opinione dissenziente nella valutazione del materiale istruttorio maturato nel corso del giudizio, sicché, in più perfetta aderenza al loro contenuto, è da vedere in esse un’indiretta sollecitazione a sottoporre a revisione l’apprezzamento delle emergenze di causa a cui è pervenuto il decidente del grado, non senza tuttavia pure vedere che, nel mentre è compito che pertiene a lui solo di selezionare le fonti del proprio convincimento secondo il metro del proprio prudente apprezzamento, è per contro precluso alla Corte di cassazione, che ne sia richiesta sotto il profilo qui azionato, farsi giudice del merito e sostituire così il proprio giudizio a quello della sentenza impugnata.
5.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale -con cui RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1476 cod. civ., nonché degli artt. 2033 e 2041 cod. civ. per avere la Corte d’Appello denegato la nullità del contratto di cessione della partecipazione sociale, quantunque questo fosse privo di oggetto in quanto le azioni di una società insolvente, com’era risultata nella specie la RAGIONE_SOCIALE, dovevano reputarsi inesistenti, non si fosse tenuto conto, in ossequio alla teoria della presupposizione, che il finanziamento dell’acquisto era stato deliberato sul presupposto che la società fosse in grado di onorarne la restituzione e non fosse condivisibile l’argomento che l’obbligo restitutorio, discendente dalla nullità del negozio, avrebbe dovuto far capo al solo destinatario del finanziamento e non a coloro che ne avevano beneficiato come, appunto nella specie i COGNOME–COGNOME -è inammissibile sotto tutti i profili dedotti.
5.2. Circa, infatti, la prima allegazione, esso è inutilmente reiterativo della medesima doglianza -ancorché qui argomentata con riferimento alla condizione di insolvenza della COGNOME -già negativamente scrutinata dal giudice di merito, che ha escluso, per la complessità degli effetti sottesi all’operazione, in particolare sotto il profilo dei diritti che fanno capo allo status socii , che l’acquisto delle azioni di una società in perdita abbia ad oggetto un bene inesistente e debba per questo reputarsi nullo per mancanza dell’oggetto.
La censura, per come qui rinnovata, trascura l’argomento decisorio fatto valere dalla sentenza, a critica del quale non vale osservare che la RAGIONE_SOCIALE era una società insolvente, giacché la condizione di insolvenza della società può deprimere il valore patrimoniale della partecipazione, ma non fa venire meno i diritti sociali che competono al socio.
La seconda allegazione rifluisce nel solco di una critica al ragionamento della Corte di merito -della cui inoppugnabilità in questa sede già si è fatta menzione giudicando inammissibili il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso incidentale -sicché, non diversamente da quanto si è già osservato riguardo ai medesimi, dei quali, a ben vedere, essa rinnova, sotto altro profilo, il medesimo dissenso, si infrange presto sull’insindacabilità cassatoria per ragioni di diritto dell’apprezzamento in fatto operato dal decidente di merito. nel e sconta negativamente il fatto che non è stata dichiarata alcuna nullità del
La terza allegazione ha ad oggetto un’affermazione che ragionamento della sentenza è operata ad abundantiam negozio di cessione della partecipazione.
6.1. Il quarto motivo del ricorso incidentale -con cui RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1268 e segg. cod. civ. per avere la Corte d’Appello sconfessato la tesi secondo cui il
vizio del negozio di finanziamento si sarebbe reso opponibile ai COGNOME in ossequio allo statuto giuridico della delegazione di pagamento titolata, applicabile non solo nel caso in cui il rapporto di valuta sia affetto da nullità, ma in ogni caso in cui sussista in relazione ad esso un’eccezione con effetto elidente e paralizzante -è inammissibile in quanto non si attiene alle ragioni decisorie sviluppate nella sentenza impugnata.
6.2. La Corte d’Appello, pur misurandosi con l’argomento ora rinnovato con il motivo in disamina -osteso assumendo che la banca nella sua veste di delegato sarebbe stata abilitata a spendere in danno dei COGNOME in quanto delegatari e destinatari del pagamento le eccezioni che la RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di delegante avrebbe potuto opporre ai delegatari -, ne ha negato ogni conferenza sul presupposto che della duplice condizione a tal fine prescritta dall’art. 1271, comma 2, cod. civ. -ovvero diverso accordo tra le parti e nullità del rapporto di valuta -nessuna di essa era riconoscibile nella specie: non la prima, non constando che vi fosse un accordo tra le parti per rendere opponibili dal delegato le eccezioni afferenti al rapporto di valuta altrimenti preclusegli in via ordinaria; e non la seconda, essendo stata esclusa, come si è visto, la nullità del negozio del cessione.
Ferma l’inoppugnabilità di questo quadro di riferimento, la censura si astiene dal confrontarsi con esso, dato che anche il richiamo al lontano precedente di questa Corte che dovrebbe legittimarne in qualche misura la sostenibilità -a dispetto peraltro di una lettura senz’altro più rigorosa della norma seguita dal decidente di merito -perde fatalmente ogni consistenza di fronte al fatto che il negozio di cessione è stato ritenuto valido ed immune da qualsivoglia vizio.
7.1. Il quinto motivo del ricorso incidentale -con cui RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055 e 2697
cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello denegato la responsabilità da fatto illecito dei NOME in relazione agli eventi di causa sul presupposto che non vi era prova della loro compartecipazione al disegno illecito posto in atto da NOME COGNOME, quando al contrario ne fossero ravvisabili nella specie tutti gli elementi ed in particolare l’evento dannoso, la ingiustizia di esso e la risarcibilità del danno -è inammissibile in quanto anch’esso volto a censurare l’apprezzamento in fatto a cui ha proceduto il decidente del grado nel delibare la vicenda al suo esame.
7.2. Possono essere qui riprese le medesime considerazioni già sviluppate in senso ostativo alla scrutinabilità del motivo con riferimento all’analoga censura che in modo speculare è stata esposta nell’unico motivo del ricorso principale, allorché, rammentato in che cosa consistano la violazione di legge e la falsa applicazione di legge, si è fatto notare che è estranea al perimetro entro cui ha luogo il giudizio di diritto alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è frutto del sindacato ponderatorio del giudice di merito e si sostanzia nella formulazione di un apprezzamento di fatto insuscettibile, per come è qui denunciato, di controllo da parte del giudice di legittimità.
Il motivo rimprovera in buona sostanza alla decisione impugnata di non aver tratto dal quadro istruttorio le conclusioni auspicate e, dunque, esso non mette in luce un vulnus in grado di infirmare giuridicamente il ragionamento decisorio, ma addebita allo stesso solo l’errata “lettura” delle risultanze di causa, dimenticando però, laddove ne impetra la rimeditazione da parte di questa Corte, che questa è la funzione tipica che l’ordinamento processuale affida al giudizio di merito e al giudice che lo esercita e non alla Corte di
Cassazione, che non ha istituzionalmente il compito di porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.
Il ricorso incidentale va quindi conclusivamente dichiarato inammissibile.
Le spese, risultando entrambi i ricorsi inammissibili, possono essere compensate.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di entrambe le parti ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.5.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME