Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 24919/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Firenze, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso il decreto nr. 1623/2022 depositato in data 14/9/2022 dal Tribunale di Firenze;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con decreto ex art. 99 l.fall., ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di esecutività AVV_NOTAIOo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso il credito di € 253.351,25 oltre interessi legali, insinuato, in via chirografaria, a titolo di asserite forniture di merci, di cui si forniva prova attraverso fatture e documenti di trasporto.
2.2 Le ragioni su cui poggia la decisione dei giudici fiorentini possono così sintetizzarsi: i) le fatture, per costante giurisprudenza AVV_NOTAIOa Corte, non costituiscono prova AVV_NOTAIOa pretesa azionata in giudizio, ii) i documenti di trasporto, sottoscritti dal solo vettore, non costituiscono, da sé soli, piena prova AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIOegna, in mancanza AVV_NOTAIOa conferma da parte del compilatore; iii) le dichiarazioni AVV_NOTAIOa teste COGNOME, dipendente di COGNOME e addetta, tra l’altro, alla ricezione AVV_NOTAIOe merci, lungi dal confermare il recapito al destinatario dei beni indicati nelle fatture, gettavano dubbi sulla effettiva AVV_NOTAIOegna, in quanto la stessa precisava che i documenti erano siglati senza un reale accertamento AVV_NOTAIOa ricezione AVV_NOTAIOa merce; iv) con riferimento ai ddt sottoscritti dal destinatario, la prova AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIOegna AVV_NOTAIOa merce era comunque insufficiente alla luce dei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, evidenziati dalla curatela e confermati dalle deposizioni testimoniali; in particolare la prassi invalsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era quella di emettere fatture di vendita senza alcun supporto causale, allo scopo di AVV_NOTAIOentire a RAGIONE_SOCIALE di sistemare le eccedenze di magazzino che, stanti i limiti quantitativi per lo stoccaggio fissati nella licenza di quest’ultima, erano regolate con vendite simulate a NOME; tali operazioni cartolari, in tutto o in parte fittizie, erano rese possibili dal rapporto di dipendenza e soggezione, confermato dalle dichiarazioni dei testi, di NOME a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che decideva i prezzi e le modalità di compilazione AVV_NOTAIOe fatture e AVV_NOTAIOa
contabilità e non sempre la merce presente in magazzino trovava corrispondenza con quella risultante dalle fatture e dai documenti di trasporto.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia omessa valutazione di un elemento decisivo risultante dagli atti di causa ex art.360 n.5 c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato tutte le eccezioni sollevate dall’opponente nelle difese in merito alla irrilevanza, genericità ed infondatezza AVV_NOTAIOe contestazioni ex adverso mosse circa la dedotta «fumosa realtà commerciale che lega la RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE». La ricorrente riporta nel ricorso tutte le argomentazioni difensive svolte con l’atto di opposizione, a suo dire, per nulla prese in AVV_NOTAIOiderazione dai giudici AVV_NOTAIO‘opposizione.
2 Il motivo è inammissibile.
2.1 La ricorrente mostra di dimenticare completamente che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (formalmente invocato nella rubrica del motivo ) -nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnato un decreto decisorio reso nel 2022), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr. tra le
tante e le più recenti Cass.nr. 15237/2022, 2195/2022, 505/2022 4477/2022 e 22397/2019).
3 Il secondo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare AVV_NOTAIO‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c.»; il Tribunale fiorentino, secondo quanto opina la ricorrente, avrebbe errato nel non ritenere sufficiente la prova del credito fornita attraverso la produzione AVV_NOTAIOe fatture e dei documenti di trasporto la cui valenza probatoria sarebbe stata ingiustamente depotenziata dalla ritenuta opacità del rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e dalle risultanze AVV_NOTAIO‘esperita prova per testi.
3.1 Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità.
3.2 Secondo la giurisprudenza AVV_NOTAIOolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere AVV_NOTAIOa prova in modo erroneo – cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione AVV_NOTAIOa fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017).
3.3 Nel caso di specie la ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, prospetta in realtà il malgoverno da parte del Tribunale del potere di libero convincimento in ordine agli elementi probatori.
3.4 Ora, la valutazione AVV_NOTAIOe prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di
fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice AVV_NOTAIOa legittimità alla sola congruenza AVV_NOTAIOa decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., 11511/2014 e 1634/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 9.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte AVV_NOTAIOa ricorrente AVV_NOTAIO‘ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2024.