Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17054 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31668-2018 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 395/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, sez.dist. di TARANTO, depositata il 01/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.877/2015, il Tribunale di Taranto accolse parzialmente l’opposizione proposta da NOME COGNOME, con atto di citazione del 20/11/2012, avverso il d.i. n. 1023/2011 ottenuto nei suoi confronti dall’AVV_NOTAIO a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in suo favore; revocò perciò il decreto opposto e condannò l’opponente al pagamento dell a minor somma di Euro 1.983,00, oltre accessori, di cui Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 183,00 per spese del parere di congruità.
Con sentenza n.395/2018, la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello proposto da ll’AVV_NOTAIO nella qualità di erede dell’AVV_NOTAIO , deceduto nelle more del giudizio.
In particolare, la Corte territoriale rilevò che in effetti, come lamentato dall’appellante, il Tribunale non aveva indicato quali tariffe avesse applicato e le ragioni per cui si fosse discostato dal parere di congruità reso dal Consiglio dell’ordine ; confermò però la liquidazione resa dal Giudice di primo grado, integrando soltanto la motivazione della sentenza e precisando che l’onorario liquidato dal Tribunale corrispondeva al valore medio tra i parametri minimi e massimi del secondo scaglione di cui alla tab. A -II -n.ri da 12 a 20 del d.m. 127/04 – applicabile alla fattispecie – invece di quello di valore superiore indicato dall’avvocato istante nel parere di congruità .
Per la determinazione del valore della domanda e la conseguente scelta dello scaglione, infatti, la Corte d’appello prese a riferimento il valore del credito conseguito -e precettato – dallo stesso COGNOME, in forza della sentenza resa dalla sez. lavoro d ella Corte d’appello di Lecce, sez. di Taranto, a conclusione del giudizio nel cui primo grado l’avvocato COGNOME era stato difensore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO nella qualità di erede dell’AVV_NOTAIO, per due motivi. NOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la mancata adozione del rito ex art. 14 d. lgs. 150/2011 per la decisione in materia di compensi professionali, in riferimento al tempo di introduzione della causa, non costituisce questione nel presente giudizio perché mai sollevata, neppure in grado di appello.
Con il primo motivo, il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza, in relazione al n. 4 dell’art. 360 comma I cod. proc. civ., per violazione degli art. 112, 115, 116, 163 e 167 cod. proc. civ. e del d.m. 8/4/2004, per avere la Corte determinato il valore della domanda ed individuato uno scaglione diversi da quelli riportati nella parcella vistata, pur in mancanza di specifica contestazione sul punto da parte dell’ingiunto opponente; ha sostenuto che la presunzione di veridicità della dichiarazione resa dall’avvocato per il parere di congruità implica la necessità di una specifica contestazione anche dello scaglione applicato, ciò che nella specie era mancata.
1.1. Il motivo è infondato. Il principio di veridicità, secondo l’interpretazione di questa Corte richiamata dal ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010), assiste la descrizione unilaterale dell’attività espletata come dichiarata in parcella ma non può essere esteso, tramite il principio di non contestazione pure invocato, né alla individuazione del valore della domanda né alla conseguente scelta dello scaglione applicabile: l’una e l’altra operazione , infatti, sono riservate al Giudice in quant o implicano un’attività interpretativa e, cioè, la sussunzione di fatti nelle norme giuridiche disciplinanti la fattispecie.
In particolare, quanto alla non contestazione, questa Corte, sulla scorta di Cass. SU 761/2002, ha precisato che questo principio opera in relazione ai «fatti giuridici costitutivi della fattispecie non conoscibili di ufficio, ovvero a circostanze dalla cui prova si può inferire l’esistenza di codesti fatti», ma non può assorbire aspetti che investono la valutazione giuridica di quei fatti.
Nella specie vengono in considerazione non solo le norme del codice di procedura civile che individuano il valore della domanda, ma anche gli artt. 1 e ss. e, per quel che qui rileva, 4 e 5 comma 3 del regolamento disciplinante la questione per cui è giudizio e, cioè, il regolamento adottato con decreto ministeriale 08/04/2004 n. 127, recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.
È escluso, pertanto, che sia sottratta alla cognizione del giudice la scelta dello scaglione applicabile e, ancor prima, la individuazione del valore della domanda e la valutazione dell’attività concretamente svolta dal difensore per liquidare gli onorari a carico del cliente.
In tal senso, correttamente la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 5 comma 3 d.m. 127/04 , ha individuato lo scaglione applicabile per determinare il compenso del difensore in riferimento ai risultati conseguiti dal cliente alla fine del giudizio.
Conseguentemente, è pure infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 10 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 6.5. del capitolo I tariffa civile, amministrativa e tributaria e della tabella II -onorari giudiziali, cause davanti al Tribunale -del dm 127/ 2004, in relazione al n. 3 dell’art. 360 comma I cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente determinato lo scaglione applicabile in rifer imento all’importo del
credito precettato, invece di considerare la causa di valore indeterminabile perché era stata chiesta la tutela reale di reintegrazione nel posto di lavoro.
2.1. In effetti, in primo grado l’avvocato dante causa del ricorrente aveva chiesto la reintegrazione del suo assistito nel posto di lavoro, la corresponsione di dodici mensilità e il risarcimento del danno per il carattere ingiurioso del licenziamento nella misura di ulteriori Euro 50.000,00.
COGNOME, tuttavia, aveva ottenuto -in appello, dopo il rigetto in primo grado e con l’assistenza di altro difensore – soltanto la tutela obbligatoria, con la corresponsione di sei mensilità di retribuzione.
La Corte territoriale, pertanto , ha applicato l’art. 5 citato in conformità all’interpretazione consolidata di questa Corte, secondo cui «nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito; pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata» (Cass. Sez. 2, n. 18507 del 12/07/2018).
Per queste ragioni il ricorso è respinto. Nulla va statuito sulle spese perché NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda