Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4923/2024 R.G. proposto da:
NOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1410/2023 depositata il 19/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato nel gennaio del 2020, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di beneficiari del RAGIONE_SOCIALE, istituito con atto ricevuto da AVV_NOTAIO in data 5.12.2012 Rep.
16964/11071, avente ad oggetto quote societarie hanno convenuto in giudizio COGNOME NOME (disponente), COGNOME NOME ( trustee ), COGNOME NOME (guardiano), chiedendo la declaratoria di annullamento dell’ atto autenticato nelle firme dal AVV_NOTAIO di Torino del 9.12.2019, col quale il disponente NOME COGNOME con il concorso del trustee NOME aveva introdotto modificazioni alla disciplina del trust RAGIONE_SOCIALE, introducendo fra l’altro la figura del protector (guardiano), designandolo nella persona di NOME COGNOME. Successivamente integravano le domande deducendo di essere venuti conoscenza che il guardiano del trust ne aveva richiesto lo scioglimento e che il trustee aveva proceduto allo scioglimento del trust in data 03/02/2000 e successivamente NOME COGNOME, trustee, con atto privo di data, registrato il 10.2.2020 (ma in Registro Imprese iscritto con data 5.2.2020) aveva, attraverso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Torino, commercialista, retrocesso le quote di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, già conferite nel trust COGNOME, ad NOME COGNOME disponente, il quale a sua volta ne aveva ceduto la nuda proprietà a NOME (nipote) contro la quale instauravano separato procedimento estendendo le conclusioni dell’atto di citazione chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto di cessione; il giudizio che poi veniva riunito al principale. Deducevano che l’intera operazione era finalizzata a provocare l’illegittimo scioglimento del trust e, di conseguenza, di precluderne la finalità in danno dei diritti dei beneficiari.
Il Tribunale ha dichiarato inefficaci: l’atto autenticato nelle firme dal AVV_NOTAIO di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83, recante modificazioni ed integrazioni all’atto istitutivo del trust RAGIONE_SOCIALE; la nomina del Guardiano del trust COGNOME formalizzata col predetto atto del 9 dicembre 2019; la comunicazione del AVV_NOTAIO, datato 31.1.2020 recante richiesta di scioglimento del trust RAGIONE_SOCIALE; l’atto recante data del 5.2.2020, ma registrato il 10.2.2020, di retrocessione delle quote societarie conferite nel trust COGNOME, in favore del disponente NOME
COGNOME; l’atto AVV_NOTAIO del 14.2.2020 Rep. n. 27.234, depositato nel Registro Imprese in data 5 -6.3.2020, di cessione quota societaria (nuda proprietà) in favore di NOME COGNOME; preso atto dell’intervenuto scioglimento del trust RAGIONE_SOCIALE dispone a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’assegnazione/trasferimento dei beni originariamente conferiti nel trust RAGIONE_SOCIALE, nella attuale loro consistenza.
La Corte d’appello, adita dal disponente, dal trustee, dal guardiano e da NOME COGNOME, ha respinto il gravame con il quale, per quanto qui di interesse, si sosteneva che il trust fosse nullo per difetto dell’effetto di segregazione in quanto il disponente aveva mantenuto il pieno controllo dei beni e continuato a convocare le assemblee e predisporre i verbali. La Corte ha rileva invece che il trust era strutturato in modo da porre i beni sotto il pieno controllo del trustee, come dimostrano le clausole statutarie, in ciò confermando il giudizio di primo grado. Inoltre il giudice d’appello ha rilevato che secondo l’atto costitutivo il trust è irrevocabile da parte del disponente e che, sempre secondo l’atto costitutivo, il trustee può disporre dei beni senza alcuna limitazione senza giustificare i propri poteri, se non che nell’esercizio della propria discrezionalità tiene conto delle indicazioni di massima del disponente uniformandosi ad esse qualora le ritenga conformi alle finalità del trust; la nomina del trustee può essere comunque revocato dal disponente. Pertanto ha concluso che i beni erano posti sotto il controllo del trustee e che il trust era irrevocabile; che il fatto che il disponente mantenesse il potere di revocare la nomina del trustee (e quindi avesse la possibilità di esercitare pressioni indebite sul trustee così da fargli seguire al trustee le sue indicazioni anche quando non conformi agli interessi e alle finalità del trust) è una questione di mero fatto che non attiene alla validità del trust; che nessuna delle altre disposizioni è idonea a escludere l’effetto della sottoposizione dei beni sotto il controllo del trustee e anche lo stesso rendiconto è soltanto un controllo sull’operato del trustee funzionale
all’esercizio del potere di revoca e che non comporta alcuna limitazione ai poteri a lui conferiti. La Corte ha quindi esaminato gli ulteriori documenti asseritamente idonei a dimostrare che il disponente NOME COGNOME aveva continuato ad amministrare di fatto i beni del trust e l’ha escluso, in particolare rilevando che da questi documenti si evince che il COGNOME agiva in qualità di amministratore delle società e non di disponente.
Gli appellanti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi (il settimo articolato in due punti).
I beneficiari del trust si sono difesi con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta esprimendosi per il rigetto del ricorso rilevando la inammissibilità della maggior parte dei motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza di primo grado – vizio di composizione del Tribunale – violazione e falsa applicazione art. 50 quater c.p.c. e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 2 e 4 c.p.c., in quanto la Corte di Appello implicitamente riconoscendo che la materia oggetto del presente giudizio non appartiene alle sezioni specializzate impresa, erroneamente non ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in quanto resa in forma collegiale anziché monocratica. I ricorrenti deducono di avere rilevato con l’atto d’appello che la competenza non spettava alle sezioni specializzate in materia di impresa e la Corte d’appello ha affermato che non è questione di competenza ma di ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio così riconoscendo che la presente controversia non è societaria e quindi doveva occuparsene il tribunale ordinario.
2. -Il motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la ragione decisoria in quanto la Corte d’appello di Genova non ha implicitamente affermato la competenza del Tribunale ordinario anzi ha respinto l’eccezione di incompetenza con
una ragione radicale e cioè che non si tratta di questione di competenza ma di ripartizione delle materie all’interno dello stesso ufficio.
Inoltre come correttamente rileva il Procuratore generale, l’eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del Tribunale è nullità che si converte in motivi di impugnazione e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice; pertanto, il fatto che la Corte d’appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del Tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l’applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione (Cass. 22235 del 14/07/2022). Nel primo motivo del ricorso queste allegazioni sono assenti.
3. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 132 e 183 e seguenti c.p.c. in ordine al regolare svolgimento del processo in quanto la sentenza di primo grado è stata predisposta prima del regolare svolgimento del giudizio di primo grado senza l’esame della comparsa di costituzione dei convenuti (oggi ricorrenti) e delle risultanze probatorie emerse in corso di causa. I ricorrenti deducono che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello il motivo non era inammissibile per mancata indicazione della norma, stante il principio di cui all’art. 113 c.p.c. Ed infatti, deducono i ricorrenti, la motivazione della sentenza qui impugnata ricalca pedissequamente il contenuto dell’ordinanza resa dal Tribunale di Genova in data 28.05.2020 nell’ambito del procedimento cautelare ex art. 669 bis c.p.c. La parte ricorrente osserva che, dal confronto della sentenza impugnata con le due predette ordinanze, emerge un’assoluta identità di motivazione su tutte le domande oggetto del presente giudizio proposte in via pregiudiziale, preliminare e, infine, di merito.
4. -Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, deve osservarsi che si si tratta -come rileva anche il Procuratore generale -di una mera illazione poiché nulla vieta che il giudice condivida nel provvedimento finale le argomentazioni già espresse in provvedimenti interinali e le faccia proprie riportandole in sentenza. La parte ricorrente peraltro non chiarisce quale sarebbe il fatto o l’argomento difensivo decisivo esposto nella comparsa e negli atti successivi che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione e comunque quale sarebbe l’incidenza negativa sulla decisione del giudice di secondo grado che ha riesaminato il merito della controversia.
5. -Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme relative alla legittimazione passiva dei convenuti in giudizio con riguardo alla mancata dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di NOME COGNOME, terza di buona fede ed estranea alle vicende del trust oggetto di causa.
6. -Il motivo è inammissibile
Il motivo è generico e non consiste in una vera e propria censura perché si limita a riportare il motivo di appello sul punto e la decisione della Corte la quale ha chiarito che la legittimazione di NOME COGNOME è ravvisabile non con riferimento alle vicende del trust, ma alla domanda di assegnazione delle quote societarie già conferite in trust in quanto titolare della nuda proprietà; a questa ragione decisoria non è mossa alcuna specifica critica, così non consentendo esso di individuare in maniera chiara e distinta quali siano i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i motivi del dissenso (Cass. n. 27199/2017).
7. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1.07.1985 come ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364, in quanto non sono state valutate secondo i parametri della citata Convenzione le circostanze che impediscono di formulare un giudizio positivo di riconoscibilità del trust
RAGIONE_SOCIALE. I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja 1.7.1985, ratificata dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, da cui la nullità del trust per cui è causa, per la mancanza dell’effetto di segregazione del patrimonio in ragione della mera apparenza della perdita di controllo dei beni da parte del soggetto disponente in favore del trustee. Gli elementi a supporto della tesi dei ricorrenti sono, nell’ordine: la previsione del potere di revoca del trustee da parte del disponente in ogni tempo e senza necessità di giusta causa e di motivazione; la possibilità per il disponente di fornire al trustee indicazioni di massima sulla gestione del trust; il fatto che nell’atto costitutivo del trust sia previsto che il trustee rendiconti annualmente al disponente e non già ai beneficiari; la circostanza che questi ultimi non abbiano diritto di ottenere l’assegnazione da parte del trustee del reddito generato dal trust; il fatto che il trustee sia il fratello del disponente. Inoltre deducono che il disponente aveva mantenuto di fatto il controllo pieno del trust e ciò esso risulta, chiaramente, dai documenti prodotti in primo grado che, però, non vengono minimamente considerati dal giudice di prime cure, il quale non si è neanche premurato di assumere le prove testimoniali – per valutare se fosse in concreto il disponente e non il trustee a gestire i beni del trust COGNOME – oppure di pregiarsi di ricevere qualche elemento giurisprudenziale e dottrinale sull’applicazione della legge di Jersey tramite la relazione di un esperto in materia. Deducono che il disponente ha continuato a gestire il trust convocando le assemblee partecipandovi a predisporre il verbale che l’architetto che il firmava per presa visione e che in sostanza era attribuito al disponente un larghissimo potere di ingerenza fuori dal perimetro della convenzione dell’aia non sussistendo i tre requisiti cosiddetta regola delle tre certezze, costituiti dal controllo dei beni del trust della volontà del disponente di costituire il trust e l’obbligo del rendiconto a carico del trustee in favore dei beneficiari che invece era a favore del disponente.
7.1. -Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme previste nella legge di Jersey del 1984 e successivi emendamenti e in particolare dell’art. 9 -A relativo ai ‘Poteri ritenuti dal Disponente’, in quanto disapplicando tali disposizioni è stata erroneamente dichiarata l’inefficacia dell’atto di modificazioni ed integrazioni all’atto istitutivo del trust RAGIONE_SOCIALE autenticato dal AVV_NOTAIO di Torino in data 9 dicembre 2019. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è viziata da falsa applicazione di norme di diritto in merito alla dichiarazione di inefficacia dell’atto autenticato nelle firme dal AVV_NOTAIO di Torino in data 9 dicembre 2019, repertorio n. 121/83 (doc. 4 , recante modificazioni ed integrazioni all’atto istitutivo del RAGIONE_SOCIALE. Rilevano che lo stesso AVV_NOTAIO deponendo nel processo penale ha affermato che l’atto era conforme alla legge del Jersey.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
8.1. -Occorre muovere dalla considerazione che il trust COGNOME è stato istituito come trust irrevocabile dal disponente.
L’art. 2 della Convenzione dell’Aja prevede che « il fatto che il disponente conservi alcuni diritti o facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del trus t.» L’art 9 -A della legge di Jersey, invocato dai ricorrenti, prevede che « la riserva o la concessione, da parte del disponente…di qualsiasi o tutti i poteri indicati al par. 2 non può pregiudicare la validità del trust o ritardarne l’efficacia». Il par . 2, alla lettera e), prevede che tra questi poteri vi sia quello di riservare ad esso disponente o a terzi il potere di nominare o revocare qualsiasi trustee, enfocer, protector o beneficiario; e alla lettera d) il potere di « impartire istruzioni al trustee circa l’acquisto, la ritenzione, la vendita, la gestione, la concessione in temporaneo godimento, il pegno o la costituzione di vincoli sui beni in trust o l’esercizio di qualsiasi potere o diritto derivante da tali beni. »
8.2. -Ciò premesso, si osserva che i due motivi presentano profili di inammissibilità nella parte in cui tendono a fornire una versione alternativa alla interpretazione dell’atto istitutivo del trust data dalla Corte d’appello la quale ha ritenuto che in base alle clausole dell’atto istituivo si fosse realizzato l’effetto segregativo e che la gestione dei beni in trust fosse affidata in maniera indipendente e autonoma al trustee. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente faccia valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., facendo esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo. Invece, le censure qui prospettate risolvono nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461 del 09/04/2021; Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 27136 del 15/11/2017).
8.3. -Inoltre, le censure non si confrontano con la ragione decisoria, in ordine alla effettività della gestione dei beni in trust dal momento che la Corte d’appello ha esaminato i documenti relativi alle convocazioni e delle assemblee e li ha ritenuti non rilevanti al fine di dimostrare la tesi quella nullità del trust (perché il disponente partecipava a quest’assemblea in qualità di legale rappresentante della società e non in qualità di disponente dei beni in trust); ed anche questo è un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Sulle prove testimoniali non assunte dal primo giudice la Corte d’appello si è pronunciata (pag. 26) rilevando che le istanze istruttorie,
non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e pertanto non sono inammissibili in appello.
8.4. -Si deve inoltre rilevare che nella parte in cui i ricorrenti insistono sulla validità dell’atto di nomina del guardiano perché ciò sarebbe consentito dalla legge di Jersey, ed in tal senso ha testimoniato il AVV_NOTAIO, non si confrontano con la ragione decisoria, perché la Corte d’appello ha messo in rilievo che per quanto la legge di Jersey consenta che alcuni poteri restino in capo al disponente ha però rimarcato il fatto che in mancanza di una previsione espressa nell’atto istitutivo del trust si deve ritenere che il disponente non si sia riservato i poteri in questione e in particolare quello di modificare le disposizioni del trust.
8.5. Nella sentenza d’appello si è dato particolare rilievo alla circostanza che nel trust, così come disegnato dall’atto istitutivo è prevista la sua irrevocabilità, che il trustee non è tenuto a seguire le indicazioni del disponente, anzi si prevede (art 14) che il trustee dispone dei beni in trust senza alcuna limitazione che non risulti nell’atto istitutivo, e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri; ed inoltre (art. 16) che egli nell’esercizio della propria discrezionalità terrà conto delle indicazioni di massima del disponente e ad « esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del trust» .
Ciò è sufficiente a dimostrare che si è realizzato, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, l’effetto segregativo, la cui utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del disponente, in una autorestrizione del potere di disposizione, mediante appunto la segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione della titolarità dei diritti ma che non ne consente di trarne beneficio personale (Cass. 21358/2024; Cass. 8147/2022; Cass. n. 16699/2019), secondo il caratteristico sdoppiamento del concetto di proprietà, in virtù del quale la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti, formalmente, in quanto nell’interesse dei
beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito, ma i beni restano segregati e quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello del trustee (Cass. n. 9320/2019; Cass. n. 16550 del 20/06/2019).
9. -Le condizioni poste dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja sono infatti le seguenti: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust. Anche l’art 9 -A della legge di Jersey è chiaro nell’affermare che la riserva o la concessione da parte del disponente di «qualsiasi o tutti i poteri indicati nel comma 2 non può pregiudicare la validità del trust né ritardarne l’efficacia » e tra i poteri citati nel comma due vi sono appunto quelli di revocare variare o modificare le disposizioni dell’atto istitutivo, impartire istruzioni del trustee circa l’acquisto o la ritenzione e la vendita la gestione dei beni nominare o revocare qualsiasi trustee mutare la legge regolatrice del trust nominare o revocare un gestore o un consulente finanziario
9.1 -Vi è, in questo caso, una piena compatibilità con l’articolo 2 della Convenzione dell’Aja che ammette che il costituente possa conservare alcune prerogative (dare indicazioni al trustee) e non specifica a chi debba rendere conto il trustee; inoltre caratteristica del trust è che si gestiscano i beni secondo i termini del trust stesso e in questo senso l’atto costitutivo è chiaro nel lasciare al trustee la libertà di non conformarsi alle indicazioni del disponente; ove il disponente usi del suo potere o meglio abusi del suo potere di revoca della nomina del trustee
per influenzarne le decisioni vi sarebbe una violazione delle regole di buona fede e correttezza ma non per questo una nullità del trust così come è configurato nell’atto istitutivo. Pertanto, se il trust in via di fatto abbia mal funzionato e il trustee sia venuto meno ai suoi obblighi di indipendenza, per ragioni non previste nell’atto istitutivo ma per l’abuso che possa aver fatto il disponente dei suoi poteri, non è ragione di nullità ma semmai di inadempimento degli obblighi assunti col trust.
10. -I giudici di merito hanno rilevato che, nel caso di specie, secondo l’atto istitutivo del trust il disponente si era riservato alcuni di questi poteri (dare istruzioni) ma non altri, in particolare non si era riservato il potere di modificare le disposizioni del trust.
Il fatto che la legge di Jersey consenta di ritenere alcuni poteri non significa che il disponente in difetto di una specifica clausola nell’atto istitutivo del trust li abbia effettivamente ritenuti. Ciò evidenza un ulteriore profilo di inammissibilità del quinto motivo perché esso si si fonda essenzialmente sul rilievo che la legge di Jersey consentiva di modificare il trust e di nominare un guardiano e in tal senso aveva deposto anche il AVV_NOTAIO affermando che l’atto era conforme alla legge del Jersey. Ma la ragione decisoria della Corte d’appello non è fondata su ciò che in astratto la legge di Jersey prevede, ma sul rilevo che l’atto istitutivo non conteneva alcuna clausola dalla quale si potesse evincere che il disponente si era riservato il potere di compiere gli atti che successivamente aveva compiuto. Del resto, la circostanza che in sede penale il AVV_NOTAIO abbia dichiarato che l’atto è conforme alla legge di Jersey è irrilevante sia perché fuori fuoco rispetto alla ragione decisoria, sia perché qualunque deposizione testimoniale valutativa, anche qualificata come quella di un AVV_NOTAIO, non può in alcun modo vincolare il giudice a conformarsi a detta valutazione.
11. -Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e ss. in
relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 perché se è inefficace l’atto integrativo del 2019 che ha previsto i poteri del guardiano e del trustee di scioglimento anticipato è nullo/inefficace integralmente l’atto del 2020 con il quale il trustee ha disposto il detto scioglimento anticipato. I ricorrenti rilevano che ai sensi dell’originario atto istitutivo del trust RAGIONE_SOCIALE, il trustee ha solo il potere ex art. 5.2. di cessare anticipatamente il trust e non di scioglierlo. Orbene, l’art. 5.2. testualmente dispone «il RAGIONE_SOCIALEee ha il potere di porre termine anticipatamente al trust aprendo la fase di assegnazione di cui alla parte VI del presente atto». I ricorrenti deducono che il Giudice, violando i canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha confuso lo scioglimento anticipato del trust con la diversa ipotesi dell’anticipata cessazione del trust. Ne discende che l’assegnazione delle quote ai beneficiari è illegittima perché è totalmente inefficace l’atto di scioglimento anticipato, non avendone i poteri il trustee ai sensi dell’art.5.2. dell’atto istitutivo del RAGIONE_SOCIALE.
12. -Il motivo è inammissibile.
Si tratta, come evidenziato dal Procuratore generale ed eccepito dalla controparte di una questione nuova. E’ inoltre una questione di merito, perché la parte pur invocando la violazione dei criteri ermeneutici, non specifica adeguatamente quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato dai giudici di merito. Possono qui richiamarsi le considerazioni sopra svolte, in ordine alla incensurabilità in sede di legittimità della interpretazione degli atti negoziali resa dal giudice di merito.
13. -Con il settimo motivo (e il motivo 7.2) si lamenta la violazione e falsa applicazione art. 1419 c.c. primo e secondo comma per essere l’atto privo di causa in concreto; la violazione dell’art. 42 della legge di Jersey in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 perché la Corte di appello ha sostituito alla volontà del trustee di scioglimento anticipato del trust le disposizioni relative alla diversa ipotesi di cessazione anticipata, colpendo con la inefficacia/nullità soltanto la parte della retrocessione dei beni al
disponente che era inscindibilmente legata allo scioglimento. Si lamenta altresì (motivo 7.2.) la violazione dell’ art. 782 c.c. perché la devoluzione dei beni ai beneficiari quando è ancora in vita il disponente costituirebbe donazione nulla per difetto di forma. I ricorrenti deducono che nel nostro ordinamento giuridico, la donazione per essere valida deve avere il requisito della forma ovvero deve essere stipulata per atto pubblico con la necessaria presenza di due testimoni. Invece, l’Atto di scioglimento del RAGIONE_SOCIALE non è stato stipulato per atto pubblico ed anche l’atto istitutivo, sebbene con atto pubblico, è senza testimoni, e, pertanto, ammettere come valido l’effetto devolutivo a favore dei beneficiari integrerebbe una donazione nulla.
14. -Il motivo è inammissibile.
Permesso quanto sopra osservato, la censura non si confronta con la ragione decisoria laddove entrambi giudici di merito hanno ritenuto che si trattasse di un caso di cessazione anticipata, negozialmente prevista, che apre di conseguenza la fase di assegnazione dei beni di cui alla parte sesta dell’atto istitutivo del trust; non hanno quindi applicato l’articolo 1419 c.c. ma hanno fatto riferimento all’unico atto ritenuto valido ed efficace (l’atto istitutivo del trust), intrepetandolo.
Quanto alla violazione dell’art 782 c.c. si tratta di questione nuova e comunque, anche in questo caso, la parte non si confronta con la ragione decisoria laddove i giudici di merito hanno applicato una disposizione dell’atto istitutivo del trust. RAGIONE_SOCIALE e donazione sono due istituti ben diversi e che non condividono la medesima causa. Lo scopo del trust è quello di destinare certi beni ad uno scopo, creando una segregazione con un atto traslativo che consente al trustee di amministrare i beni per lo scopo previsto, mentre la donazione è un atto fatto per spirito di liberalità; la devoluzione finale ai beneficiari è soltanto uno degli elementi che caratterizzano il trust, e, pur comportando un trasferimento di ricchezza, non può essere isolatamente considerato, come atto autonomo.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME