Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE -Danni ad una unità immobiliare conseguiti a lavori effettuati in unità immobiliare sottostante -Declaratoria nullità notifica atto di citazione di prime cure -Affermata utilizzabilità della CTU di prime cure dal Tribunale in sede di rinvio -Declaratoria di nullità ex art. 159 c.p.c. da parte del giudice d’appello.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14668/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come da procure speciali in calce al ricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
– ricorrenti-
contro
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di
CC 19.01.2024
Ric. n. 14668/2020
Pres. COGNOMENOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
cassazione,
piazza
Cavour
(PEC:
EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4905/2019 della CORTE D’APPELLO di Napoli, pubblicata il 9/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La vicenda in esame prende le mosse dalla sentenza n. 142/2003 del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, per i danni conseguiti al loro appartamento a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti in quello sottostante, di proprietà della convenuta, sito in Napoli, INDIRIZZO, e condannato quest’ultima al risarcimento del danno, liquidato in Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia, con condanna alle spese di lite e di CTU.
1.1. Avverso la sentenza n. 143/2003 del Giudice di prime cure, aveva proposto appello principale la NOME deducendo la inesistenza e/o nullità dell’atto di citazione in primo grado e i convenuti, a loro volta, avevano proposto appello incidentale sul quantum debeatur .
1.2. L a Corte d’appello con sentenza n. 2229/2005 aveva rigettato entrambi gli appelli, principale e incidentale, compensando per metà le spese del grado e ponendole per la restante metà a carico della COGNOME.
1.3. Avverso quest’ultima decisione d ‘ appello, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5531/2011, con accertamento della nullità della notifica della citazione di primo grado e cassazione di
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AVV_NOTAIO entrambe le decisioni merito e rinvio al Tribunale di Napoli in prime cure.
Il giudizio veniva riassunto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 7931/2014, dopo aver affermato l’utilizzabilità della CTU già esperita nel giudizio conclusosi con la sentenza n.142/2003 (atteso che la convenuta in quella fase era stata contumace e la Suprema Corte aveva dichiarato la nullità dell’intero giudizio con sentenza n. 5531/2011), accoglieva la domanda risarcitoria ritenendo che i danni conseguiti all’appartamento di proprietà degli attori fossero derivati dai lavori svolti nell’appartamento di proprietà della convenuta, condannava quest’ultima al risarcimento in favore dei predett i della somma di Euro 5.053,54, dando conto di quanto dalla stessa già versato in esecuzione della sentenza di prime cure poi cassata, e condannando gli attori alla restituzione della somma di Euro 325,45 in favore della convenuta, importo da quest’ultima versato in eccesso.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n.4905/2019, in accoglimento dell’atto di appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (riassunto il giudizio, a seguito del decesso di quest’ultima, nei confronti di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME), in riforma della sentenza n. 7931/2014 del Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella dedotta qualità, nei confronti di NOME COGNOME, condannando questi ultimi, appellati, a restituire all’appellante le somme loro corrisposte dalla predetta in data 30 dicembre 2003 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n.142/2003, con condanna alla spese.
Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli n.4905/2019, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno
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proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 80 bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il ricorso in esame i ricorrenti denunciano:
1.1. con il primo motivo, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., ‘ Violazione di legge – art. 112 c.p.c. -art. 115 c.p.c. art. 116 c.p.c. -art. 157 -art. 342 c.p.c. ‘ ; in particolare, contestano che la Corte d’appello , in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c. e del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato ex art. 112, nonché in violazione dell’art. 157 comma 2 c.p.c., – nonostante che la parte resistente non avesse chiesto dichiararsi la nullità della CTU esperita in prime cure -, ne ha tuttavia affermato la nullità, violando, altresì, gli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla disponibilità e valutazione delle prove, avendo entrambe le parti posto a fondamento delle proprie censure la C.T.U. come riconoscimento del fatto storico;
1.2. con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ‘Violazione di legge , – Artt. 115, 157 e 159 c.p.c. -art. 2697 c.c. -art. 111 della Costituzione ‘ , lamentano che la Corte d’appello ha dichiarato la nullità della CTU senza prendere in considerazione che l’accertamento compiuto dall’ausiliare, e non disconosciuto dall’altra parte, ha valore ex art. 159 , ultimo comma, c.p.c. ed è idoneo ad assicurare la certezza dell’accadimento ; denunciano la decisione impugnata, altresì, per non aver considerato che le parti avevano assolto all’onere della prova su di loro incombente;
1.3. con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., ‘ Violazione di legge -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
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-in relazione agli artt. 115, 116, 162, 183, 184 c.p.c. -art. 2697 c.c. ‘ per avere la Corte dichiarato la nullità della C.T.U., senza dispor ne la rinnovazione come previsto dall’art. 162 c.p.c. , nonché per avere assunto l’inesistenza di richieste istruttorie e aver omesso la decisione dando al riguardo una motivazione inesistente e/o apparente su un punto decisivo della controversia, giungendo, sul presupposto dell’inesistenza di richieste probatorie, al rigetto della domanda, perché non provata, in vi olazione del principio dell’onere della prova.
Venendo all’esame del ricorso, Il primo motivo è fondato nei limiti di quanto si dirà.
Invero la Corte d’appello ha statuito che , una volta dichiarata la nullità della notifica dell’atto introduttivo da parte della Corte di legittimità -la quale aveva cassato sia la sentenza di prime cure che quella d’appello, essendosi comunicato il vizio a tutti gli atti successivi dipendenti, per il principio di estensione delle nullità ex art. 159 c.p.c. -, la CTU espletata nell’originario giudizio di primo grado, «risulta radicalmente nulla e perciò inutilizzabile ai fini del decidere» (pag. 6 della sentenza impugnata).
2.1. Tanto statuito, però, la Corte d’appello non ha considerato che, nella specie, non si discuteva della mancata integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 c.p.c., ma della sorte degli atti di acquisizione delle prove raccolte prima dell’integrazione del contraddittorio.
In proposito, giova osservare che l ‘orientamento tradizionale e più risalente della giurisprudenza di questa Corte ha affermato come la C.T.U. nulla, perché espletata in violazione del principio del contraddittorio – situazione che potrebbe considerarsi certamente analoga a quella in esame -, non è utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata espletata né in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento),
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RAGIONE_SOCIALE restando priva di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario (Cass. Sez. L, 15/01/1994, n. 343, v. anche Cass. Sez. 2, 23/02/2011, n. 4401).
Tuttavia, più di recente, proprio in tema di condizioni e limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata in altro procedimento in violazione del principio del contraddittorio, questa Corte ha affermato che «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito», trovando tale principio fondamento «nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione» e «nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost.» (Cass. Sez. 3 14 maggio 2013, n. 11555, punto 4.3.3. in motivazione).
È stato pure precisato che tale principio «convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice», principio dotato anch’esso di rilievo costituzionale, visto «che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. » (v., nuovamente, Cass. Sez. 3, n. 11555 del 2013, cit. richiamata in motivazione, di recente, da Cass. Sez. 3, 13/12/2019, n. 32784).
In questo solco, dunque, si è ritenuto che, « una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del thema probandum di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell’ipotesi di consulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il
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RAGIONE_SOCIALE giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio”, ovvero “possono ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali”, o, “in generale, possono svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa”, laddove esse, invece, “non possono dedurre in sede di legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo (mancata disposizione di una nuova consulenza richiesta dalla parte; mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.)”, visto che a “rilevare, infatti, è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, n. 11555 del 2013, cit.)» (v., in motivazione, Cass. Sez.3, 13/12/2019 n. 32784).
L ‘arresto del 2019, appena citato, ha applicato il ragionamento sin qui condotto ad un caso simile rispetto a quello di specie, avente ad oggetto accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell’art. 360 c.p.p. (esame autoptico); in proposito ha osservato che, ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, essi, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del thema probandum e sono soggetti alle regole del rito civile sull’acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d’ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa
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RAGIONE_SOCIALE successiva al deposito della relazione. (Cass. Sez. 3, n. 32784/2019 cit. che ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’utilizzabilità della C.T.U. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell’acquisizione della prova nel processo di provenienza).
2.2. Orbene, alla luce dei richiamati recenti approdi giurisprudenziali ed in considerazione, soprattutto, della particolarità della vicenda processuale in esame, occorre tenere ben presente che la C.T.U., già espletata tra le parti originarie del processo, entrambe proprietarie e residenti nelle unità immobiliari in questione (le quali risultavano entrambe aver presenziato alle operazioni peritali, in quanto, la COGNOME, sebbene fosse contumace nel giudizio, aveva nominato un proprio tecnico presente alle operazioni peritali cfr. pag. 15 in ricorso) poteva essere liberamente valutata dal Tribunale, come in effetti lo è stata, nel giudizio di riassunzione in prime cure.
Invero, giova rammentare che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l’inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l’effettiva utilizzabilità dell’elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita (v. Cass. Sez. 3, 2021 n. 31312; sulla utilizzabilità della prova atipica in diritto civile; Cass. Sez. 3, 5/05/2020 n. 8459).
2.3. Tanto evidenziato, con riferimento al problema qui in discussione, la Corte d’appello non ha dato giusto risalto al canone deducibile dall’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.,
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AVV_NOTAIO secondo cui spetta al Giudice di merito la facoltà di riconsiderare l’atto dichiarato nullo ( nella specie, la CTU ) e utilizzarlo ai fini della decisione.
Alla luce di tale canone, quindi, la Corte d’appello , avendo evidenziato come la convenuta nel giudizio di riassunzione non avesse contestato l’utilizzabilità della C.T.U., ma soltanto «gli esiti» (pag. 5 della sentenza impugnata), ben avrebbe potuto esaminare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di prime cure; difatti, il Tribunale aveva osservato in proposito (come riportato dalla stessa sentenza impugnata) che rispetto alla «CTU espletata nel giudizio di primo grado, in cui la convenuta era stata erroneamente qualificata come contumace (stante la nullità della notifica della citazione in primo grado)», ad ogni modo, la predetta «aveva sostanzialmente partecipato alle operazioni peritali; infatti l’indagine del CTU aveva riguardato due appartamenti confinanti (l’uno al primo piano, l’altro al secondo piano del fabbricato condominiale, sulla medesima verticale). Per giunta, si trattava di unità immobiliari di proprietà delle parti in causa, ed abitate dalle stesse. Quindi il primo giudice sulla scorta dell’espletata CTU aveva accolto la domanda risarcitoria attorea» (sentenza impugnata pag. 4).
In conclusione, il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, per quanto di ragione e nei limiti sopra indicati, assorbiti i restanti e la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra ricordati e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo, per quanto di ragione e nei limiti indicati in motivazione, assorbiti i restanti, cassa la sentenza
CC 19.01.2024 Ric. n. 14668/2020 Pres. RAGIONE_SOCIALE impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra ricordati e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione