Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14043 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21966-2021 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 43 del 2021 del la CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 17 febbraio 2021 (R.G.N. 282/2019).
R.G.N. 21966/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 12/2/2025
giurisdizione Gestione commercianti e redditi percepiti dai soci fondatori di una società di capitali.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 43 del 2021, depositata il 17 febbraio 2021, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni, che aveva accolto l’opposizione del signor NOME COGNOME contro l’avviso di addebito n. 409 2017 000003408 50 000, concernente la contribuzione non versata alla Gestione commercianti per la vendita di un immobile della COGNOME RAGIONE_SOCIALE società di cui l’opponente era socio fondatore.
La Corte territoriale ha osservato che gli utili spettanti al socio fondatore di una società di capitali potrebbero essere inclusi nell’imponibile contributivo per la Gestione commercianti soltanto se fossero qualificabili come redditi d’impresa. Qualificazione che, nel caso di specie, dev’essere esclusa, con la conseguente infondatezza della pretesa dell’INPS.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233, con l’art. 53, comma 2, lettera d ),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e con l’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’Istituto lamenta che i giudici d’appello abbiano erroneamente escluso l’obbligo di contribuzione nei confronti della Gestione commercianti per i redditi derivanti dalla partecipazione del signor NOME COGNOME agli utili della società di capitali, di cui è socio fondatore. La legge assimilerebbe i redditi percepiti dal socio fondatore ai redditi di lavoro autonomo, differenziandoli dai redditi derivanti dalla mera partecipazione alla società di capitali. Pertanto, dei redditi in esame si dovrebbe tener conto nella determinazione della base imponibile, sulla quale si computa la contribuzione dovuta.
2. -Il ricorso è infondato.
3. -Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione a un’attività lavorativ a che determina il riconoscimento di una tutela previdenziale obbligatoria, deve includere la totalità dei redditi d’impresa, secondo la nozione delineata dalla disciplina fiscale vigente, nella base imponibile sulla quale si determina la contribuzione dovuta. Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961).
4. -Dai princìpi richiamati questa Corte, con riferimento alla peculiare posizione del socio fondatore, ha tratto i seguenti corollari, come anche il controricorrente, nella memoria illustrativa, rimarca.
Benché la legge , all’ art. 53, comma 2, lettera d , del d.P.R. n. 917 del 1986, distingua tra la partecipazione agli utili del socio fondatore e la partecipazione agli utili del socio non fondatore, qualificando la prima come reddito da lavoro autonomo e la seconda come reddito di capitale, tuttavia «tale distinzione non giova alla posizione d ell’INPS nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una
fictio iuris destinata a spiegare effetti ai fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437, punto 9 del Considerato ).
-A tale orientamento occorre dare continuità, in difetto di rilievi critici che inducano a rimeditarlo.
Si rivela, dunque, conforme a diritto la sentenza impugnata, nel l’escludere da ll’imponibile contributivo gli utili conseguiti dal controricorrente nella qualità di socio fondatore di RAGIONE_SOCIALE in quanto estranei a que i redditi d’impresa , cui la legge conferisce rilievo ai fini della determinazione della base di computo della contribuzione dovuta.
-Dai rilievi esposti discende il rigetto del ricorso.
-Il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, con precipuo riguardo ai redditi percepiti dal socio fondatore di società di capitali, induce a compensare le spese del presente giudizio.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione