Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18483/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME e NOME COGNOME domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1400/2019 depositata il 27/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro il decreto ingiuntivo con cui RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento della somma di 99.099,30 euro quale saldo debitore del contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato in data 22.5.1996 con Banca RAGIONE_SOCIALE (poi ceduto a RAGIONE_SOCIALE per procura della quale aveva agito RAGIONE_SOCIALE).
In particolare gli opponenti avevano eccepito l’illegittimità di una serie di clausole (relative ad anatocismo, interessi ultra legali, commissione di massimo scoperto, addebito di valute) e il superamento dei tassi-soglia previsti dalla legge anti-usura dovendosi ritenere che il contratto in parola rispondesse, in realtà, alla causa del mutuo.
2.- Il Tribunale, qualificato il contratto del 22 maggio 1996 come contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca, respinte le deduzioni degli opponenti relative all’indebita appostazione della c.m.s. e all’applicazione di interessi usurari, all’esito di CTU, rideterminava il saldo passivo del conto al netto dei versamenti indebiti per anatocismo ed interessi ultralegali, revocando, quindi, il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti in solido al pagamento della minor somma di 43.259,04 euro.
3.- La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, ha respinto perché infondato il motivo di gravame con cui gli appellanti
avevano censurato la qualificazione del contratto quale apertura di credito in conto corrente, da ritenersi -in tesi degli stessi -, alla luce della causa concreta e delle finalità perseguite dalle parti, un contratto di mutuo stipulato in frode alla legge allo scopo di eludere la normativa antiusura poiché i tassi applicati al 30.6.1998, pari al 16%, erano superiori di gran lunga al tasso soglia del 12,43%; sicché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse applicabile l’art. 1815 c.c. e che, come richiesto, non fossero dovuti interessi.
3.1- La Corte sul punto ha osservato: (a) che nel contratto di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria è indicato un tasso del 12% annuo, variabile a decorrere dal 1 gennaio 1997; (b) che detto contratto era stato stipulato il 22.5.1996, poco dopo l’entrata in vigore della legge n. 108/1996 (24.3.1996) ed in epoca anteriore alla pubblicazione in G.U. (2.4.1997) del primo decreto ministeriale (22 Marzo 1997) di rilevazione di tassi globali medi distinti per singole categorie di operazione; (c) che, anche a voler intendere il contratto stipulato inter partes quale mutuo ipotecario e non quale contratto di apertura di credito in conto corrente, in ogni caso, il motivo d’appello non poteva essere accolto « dovendosi escludere che nel caso di specie il contratto sia stato stipulato in frode alla legge e che, pertanto, ricorra la invocata nullità del contratto ai sensi dell’art.1344 c.c .», e ciò perché, in primo luogo, « il contratto è stato concluso anteriormente alla prima rilevazione dei tassi soglia per cui non è configurabile alcun intento elusivo delle parti né la denunciata contrarietà a norma imperativa nella determinazione dei tassi con conseguente esclusione dell’applicabilità al caso di specie della disciplina dell’articolo 1815 comma 2, cod. civ. »; in secondo luogo, perché l’appellante « non ha mai esibito i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi globali medi» che sarebbe stato suo onere produrre sin dal primo grado, esulando gli stessi dalla cognizione officiosa del giudice in quanto
atti amministrativi esclusi dal principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c.
3.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandolo a quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso RAGIONE_SOCIALE Quest’ultimo ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va respinta l’eccezione con cui la resistente nella memoria depositata deduce l’estinzione del ricorso che dovrebbe intendersi rinunciato ex art. 380-bis c.p.c. poiché non si rinviene nel fascicolo di causa l’istanza con cui il difensore delle parti ricorrenti, munito di nuova procura speciale, abbia chiesto la decisione del giudizio, atteso che la norma invocata si riferisce al procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, che non attiene al caso di specie, trattandosi di ricorso trattato con procedimento ordinario.
2.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge 108/1996 e dell’art. 1815 c.c. in relazione all’art. 363 ( rectius 360), comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato la legge n. 108/96 ritenendo inapplicabili le sue statuizioni ai contratti stipulati posteriormente alla sua introduzione ma anteriormente alla prima rilevazione dei tassi soglia previsti dalla medesima legge e ciò in violazione dell’art. 4 della legge stessa, nonché introducendo una condizione non prevista per l’applicazione della legge citata, cioè l’intento elusivo; pertanto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, si sostiene che la legge in argomento si applichi a maggior ragione al contratto in questione (concluso posteriormente all’entrata in vigore della medesima) essendo applicabile ai contratti in corso ed, in particolare, anche alla variazione successiva all’entrata in vigore della legge dei tassi
relativi ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore quanto ai rapporti non ancora esauriti.
3.- Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1342, 1343, 1344, 1345, 1362, 1363 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., perché la Corte avrebbe basato la qualificazione del contratto (come apertura di credito con garanzia ipotecaria piuttosto che come mutuo) non sulla base di criteri ermeneutici dettati dal codice civile, ma valorizzando l’incidenza , sulla causa del contratto, dei motivi (cioè alle intenzioni delle parti); mentre la riconducibilità del contratto allo schema del mutuo deriva dalle istruzioni UIC sui tassi soglia: infatti nel comunicato UIC del 4.5.2006 si legge che rientrano nella categoria «mutui» « i finanziamenti che a) abbiano durata superiore a 5 anni, b) siano assistiti da garanzie ipotecarie, c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi ».
4.- Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che a pag. 5 dell’opposizione a decreto ingiuntivo così come alle pag. 9 e 10 dell’atto d’appello, si legge -dopo la deduzione che il tasso soglia che dovrà fungere da riferimento è quello dei mutui -che gli interessi debitori applicati al 30 giugno 1998 erano il 16%, mentre il tasso medio previsto per il medesimo periodo era pari all’8,29% che, maggiorato del 50%, portava ad un tasso soglia del 12,43%; che, dunque, il tasso effettivamente applicato (16%) era di gran lunga superiore al tasso soglia previsto dalla normativa antiusura (12,43%); allegazione non contestata da controparte.
5.- Il quarto motivo denuncia « violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. » (implicitamente deve ritenersi con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.c.) e ciò perché, in mancanza di contestazione delle circostanze, predette l’onere della prova era da intendersi assolto; ed il giudice d’appello avrebbe
errato nel ritenere non provato il tasso usurario per essere mancata l’allegazione dei decreti ministeriali; e ciò anche sulla base della giurisprudenza di legittimità (cita Cass. n. 6684/2018 per cui il correntista « è tenuto unicamente ad allegare l’esistenza di detto saggio ma non alla relativa prova costituendo esso fatto notorio », poiché, trattandosi di fonti normative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, anche i decreti ministeriali sono ricompresi nel principio iura novit curia).
6.Nel quinto paragrafo del ricorso non v’è alcuna indicazione di un motivo di cassazione, ma parte ricorrente osserva che poiché « la Corte d’Appello in considerazione delle questioni preliminari di cui ai punti che precede, omette di valutare nel merito la questione della qualificazione del contratto » offre a questa Corte argomenti in fatto e diritto, ove essa non ritenga di rinviare la causa e di decidere nel merito la vicenda al suo esame.
7.- Quanto al primo motivo si osserva che l a Corte d’Appello, dopo aver richiamato il fatto che la stipulazione del contratto oggetto del giudizio si collocava tra l’entrata in vigore della legge antiusura e la data di pubblicazione dei relativi primi decreti ministeriali, ha affermato che -comunque si interpretasse detto contratto, anche, in ipotesi, quale mutuo, come preteso dagli appellanti -« in ogni caso il motivo non poteva essere accolto» perché non poteva ritenersi « stipulato in frode alla legge» , con conseguente inconfigurabilità della nullità ex art. 1344 c.c.; e ciò perché « il contratto è stato concluso anteriormente alla prima rilevazione dei tassi soglia, per cui -prosegue la Corte -non è configurabile alcun intento elusivo delle parti, né la denunciata contrarietà a norma imperativa nella determinazione dei tassi, con conseguente esclusione dell’applicabilità al caso di specie della disciplina dell’articolo 1815 comma 2 c.c ».
7.1- Il motivo è infondato. Invero, reputando il ricorrente che l’applicazione della legge in argomento implichi il rilievo
dell’usurarietà dei tassi anche in ragione della loro variazione successiva, la censura non tiene conto dell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui « allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto » (cfr. Cass., SU, n. 24675 del 2017. In senso conforme, peraltro, si veda anche la più recente Cass. n. 24743 del 2023 e da ultimo Cass. n. 18013/024).
7.2L’ infondatezza del primo mezzo di censura assorbe l’esame del terzo e del quarto mezzo con cui la ricorrente denuncia, rispettivamente, l’omesso esame del fatto del superamento nel corso del rapporto -del tasso soglia come individuato in atti sin dall’opposizione al decreto ingiuntivo, che reputa incontestato (terzo mezzo), e l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza gravata per cui era onere della parte appellante produrre sin dal primo grado il decreto ministeriale invocato ai fini di comprovare il superamento nella specie la soglia di usura (quarto mezzo): infatti, benché l’affermazione in parola sia effettivamente errata -stante quanto condivisibilmente sancito da Cass. n. 35102/2022, per cui « in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù
del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113 c.p.c. ». (in senso conforme, si veda, in motivazione, anche la più recente Cass. n. 25614/2023) -essa non è decisiva rispetto alla statuizione impugnata che si regge sulla corretta affermazione dell’assenza nella specie di usurarietà del tasso convenuto in quanto sopravvenuta.
8.Il secondo mezzo che attiene all’errata interpretazione e qualificazione del contratto è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi poiché la Corte d’Appello ha ritenuto infondata la pretesa usurarietà del tasso senza prendere posizione sul punto interpretazione del contratto, in questione ma, anzi, facendo espressamente riferimento anche all’ipotesi che lo stesso debba intendersi integrare un mutuo.
9.Pertanto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido fra loro al pagamento delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE liquidate nell’importo di euro 5.700,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione