Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avv. NOME COGNOMEricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1317 pubblicata il 07.10.2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto: contratto
di mutuo. Usura
NOMENOME NOME esponeva di aver convenuto la RAGIONE_SOCIALE per ottenere la condanna alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti in riferimento al contratto di mutuo sottoscritto con l’istituto di credito. L’attuale ricorrente aveva, infatti, stipulato un contratto di mutuo per € 159.068,72, per la durata di quindici anni, con garanzia di un’ ipoteca volontaria alle seguenti condizioni economiche:
Tipo tasso: variabile;
RAGIONE_SOCIALE (preammortamento e prime due rate): 4,17%;
RAGIONE_SOCIALE (a partire dalla terza rata): media mensile Euribor 1 mese + 1,30%;
Tasso di mora: media mensile Euribor 3 mesi + 3,50% (alla stipula pari al 7,48%);
T.E.G.: 4,99% .
NOME NOME contestava alla banca convenuta l’applicazione di tassi costituenti usura ex l. n. 108/96 e dell’art. 644 c.p., pertanto esperiva azione di ripetizione, o in subordine l’applicazione dell’art. 117 D.lgs. n. 385/93 ad opera della banca per mancata indicazione del TAEG applicato all’operazione creditizia ;
─ Espletata CTU la causa era decisa con il rigetto della domanda. Con atto di citazione NOME Adriano conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE per ottenere la riforma dell’ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Nocera Inferiore datata 28.9.2020, che aveva rigettato la domanda e compensato le spese di giudizio.
─ La Corte di Appello di Salerno con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
se è vero che il tasso moratorio concorre con il tasso corrispettivo alla verifica della violazione antiusura tale principio, pure affermato dalla Cassazione Sez. U. n. 19597/2020, non costituisce un elemento astratto, ma va riferito alla concreta applicazione del tasso di mora, escludendo così una verifica
preventiva ed eventuale, in relazione ad un contratto che abbia uno sviluppo regolare, senza incorrere nella mora;
l’onere della prova, non trasferibile alla consulenza tecnica, di individuare il concreto superamento temporale del tasso di usura ricade sulla parte che pone tale domanda;
non concorrono alla quantificazione del TAEG i costi non applicati anche se concordati essendo voci eventuali;
la nullità del contratto di mutuo per la mancata indicazione del TAEG e la non corrispondenza del TAN e TAEG pattuiti, con quelli applicati non sussiste in relazione alla normativa applicabile all’epoca della conclusione del contratto di mutuo (19/12/2001), ugualmente la eventuale divergenza tra tasso applicato e quello pattuito, in relazione all’Isc pattuito, essendo esso un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto a soli fini informativi, e non costituitivi di elementi essenziali del contratto.
─ COGNOME Adriano ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
Barclays Bank Plc ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione gli artt. 1815 c.c. dell’art. 644 c.p., degli artt. 1, comma 2 e 4, e dell’art. 3 l . n. 108/1996 e art.1 l. n. 24/2001, in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c. Si sostiene che il ragionamento che regge la pronuncia delle Sez. U. del 2020, per quanto autorevole, anziché risolvere i problemi interpretativi esistenti in materia di accertamento dell’usura bancaria, ha creato ulteriore confusione e, non può essere condiviso, poiché sposta la delibazione dell’usurarietà del tasso, dal momento della pattuizione, al momento dell’effettivo pagamento, in aperto contrasto con la ratio legis per la quale ciò che rileva, ai fini dell’usura, è il momento della pattuizione degli interessi oltre soglia
“indipendentemente dal momento del loro pagamento ‘. L a Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 29 del 25.2.2002 sulla base di un argomento letterale (art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000: «a qualunque titolo convenuti»), è andata ad affermare la piena riconducibilità del tasso moratorio al TSU. Nel giudizio, in particolare, inoltre, il computo del TEG avrebbe dovuto tener conto delle spese, anche di assicurazione e della penale di estinzione anticipata e degli oneri versati. Il CTU non ha conteggiato le commissioni di estinzione anticipata: quindi sotto tale profilo il calcolo del TAEG operato nelle pag. 8 e 9 dell’elaborato manca del conteggio della percentuale convenuta per il recesso anticipato che è pari al 1,50% e delle altre spese ed oneri. Non può dunque affermarsi un’automatica equiparazione tra le risultanze delle rilevazioni della Banca d’Italia e il T.E.G.M. Le cd. istruzioni della Banca d’Italia (rivolte soltanto alle banche ed agli operatori finanziari, non certo vincolanti per l’Autorità Giudiziaria) non possono quindi entrare in conflitto con la norma primaria (art. 644 c.p.). Nessuna norma primaria stabilisce un raccordo -e tanto meno un principio di identificazione -tra le istruzioni dell’Istituto di Vigilanza sugli enti bancari (valide ai fini statistici) ed il T.E.G. dei singoli rapporti contrattuali, in modo da circoscrivere il perimetro dei costi rilevanti soltanto a quelli presi in considerazione ai fini della determinazione del T.E.G.M.
5.1 -La censura è inammissibile, sia ai sensi dell’art . 360 bis , n. 1, c.p.c., sia perché generica.
Essa, quanto al cumulo di interessi corrispettivi e moratori, è difatti prevalentemente diretta a rimettere in discussione i principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 19597/2020, da cui il collegio non ritiene di discostarsi, dal momento che il ricorso non offre argomenti significativi a tal fine. In proposito l’inammissibilità discende dal citato art. 360 bis , n. 1, c.p.c..
Per il resto, questa Corte ha già chiarito che la commissione di estinzione anticipata non concorre a determinare la violazione del tasso soglia (Cass. n. 7352/2022; n. 23866/2022), sicché anche al riguardo il motivo è inammissibile ai sensi dell’art . 360 bis , n. 1, c.p.c., e, per quanto attiene ai costi assicurativi, dal ricorso non risulta né la sussistenza dei presupposti per il loro computo ai fini della verifica dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo (Cass. n. 3025/2022), né tantomeno risulta che il computo di detti costi avrebbe determinato, in concreto, il superamento della soglia. Il motivo è in proposito generico e non autosufficiente. Resta dunque fermo che nel caso oggetto di valutazione il T.E.G. (calcolato tenendo conto dei soli interessi corrispettivi e degli oneri collegati all’erogazione del credito) era pari al 4,99% (4,971% secondo quanto accertato dal C.T.U. in primo grado) e il tasso di mora era pari, alla stipula, al 7,48%, a fronte di un tasso soglia fissato dal citato Decreto Ministeriale del 9,42%.
6. -Con il secondo motivo: Violazione delle clausole del contratto ex art. 2 e 4 l.n. 154/92, dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 117 TUB ricalcolo dei tassi ex art. 117, comma 7, TUB – Indeterminatezza del contratto – Violazione dei principi di trasparenza e chiarezza previsti dalla circolare della Banca d’Italia n. 229/1999, IX modifica luglio 2003, in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c. Per soddisfare gli obblighi informativi normativamente imposti, non basta l’indicazione del TAN ma è necessaria anche quella del TAEG, che notoriamente comporta un tasso effettivo superiore al TAN. A comporre la misura del TAEG concorrono infatti, come noto, proprio gli altri elementi indicati nel testo legislativo e cioè ‘ogni altro prezzo e condizione’. L ‘obbligo dell’indicazione del TAEG, risale alla prima emanazione della legge (154 del 1992) riguardante la trasparenza bancaria.
6.1 -La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Questa Corte ha più volte ribadito che l’ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell’operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 18664/2023).
─ Con il terzo motivo: Applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento (cd. ‘alla francese’) violazione art. 1283 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
7.1 ─ La censura è inammissibile.
Si tratta, infatti, di una silloge di astratte declamazioni sul piano di ammortamento alla francese, neppure comprensibilmente ricondotte al contenuto concreto del rapporto (basti dire che la divergenza tra il TAEG calcolato e quello applicato non assume alcun rilievo per i fini della dimostrazione della produzione di interessi anatocistici), a fronte del giudizio di merito della corte territoriale, la quale ha escluso la ricorrenza del fenomeno anatocistico, peraltro in conformità alla recente decisione delle Sezioni unite, sia pur pronunciata in relazione ad un mutuo a tasso fisso (Cass., Sez. un., n. 15130/2024). E, come si è appena detto, il ricorso non contiene una qualche specifica allegazione in forza della quale, in ragione del concreto conformarsi del rapporto, il principio sopra richiamato non sarebbe applicabile.
─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima