Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18042 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31618/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL)
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
(p.e.c.:EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 1531/2021, pubblicata in data 13 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza n. 1531/2021 della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 8833/19 del Tribunale di Milano, ha dichiarato la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, previste nei contratti di leasing stipulati dalle parti, rideterminando gli interessi nella misura legale corrente ai tempi della pattuizione.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Riferiscono, in fatto, le ricorrenti che RAGIONE_SOCIALE -con la quale avevano stipulato, in data 8 febbraio 2006, un contratto di locazione finanziaria ‹‹ in pool ›› , avente ad oggetto, per ciascuna delle concedenti, una quota indivisa pari al 50 per cento dell’immobile sito in Vercelli, INDIRIZZO -aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo da esse ottenuto, con cui avevano intimato il pagamento dei canoni insoluti, oltre interessi convenzionali di mora.
A fronte della contestazione di usurarietà del contratto sia in relazione al tasso complessivo sia in relazione al tasso convenzionale di mora, il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione, affermando no poter essere gli interessi di mora raffrontati al tasso
soglia di usura.
In esito al gravame interposto dalla società utilizzatrice, l’adita c orte d’appello ha respinto tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello concernente l’usurarietà degli interessi convenzionali di mora.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti in via principale società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE censurano la decisione gravata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹ per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, motivazione apparente, errata e obiettivamente incomprensibile ›› .
In particolare, lamentano che la c orte d’appello, nel ritenere la usurarietà degli interessi di mora, ai paragrafi 4.1. e 4.2. della motivazione, si è limitata a richiamare la pronuncia a Sezioni Unite di questa S.C. n. 19597/2020 ed i criteri da essa dettati e ad affermare di averli applicati al caso di specie, senza tuttavia fornire la minima indicazione dell’iter logico seguito e dei presupposti del proprio ragionamento.
Evidenziano, al riguardo, che nella sentenza si richiama il ‹‹ tasso del 5,24% ›› , omettendo di specificare da quale atto o documento sia stato desunto che detto tasso fosse la risultante dell’aumento della metà del Tasso effettivo medio globale (T.E.M.G.), e, in ogni caso, che non è stato correttamente applicato il decreto ministeriale di riferimento ai fini dell’usura, ossia quello del 20 dicembre 2005. Rappresentano che se la Corte territoriale avesse fatto buon governo dei criteri necessari ai fini della rilevazione dell’usura, sarebbe
pervenuta alla conclusione che il tasso contrattualmente pattuito (pari al 10,51 per cento) era inferiore a quello soglia da prendere in considerazione, pari all’11,01 per cento.
Con il secondo motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.›› , rimarcando che i passi della motivazione della sentenza censurati con il primo motivo di ricorso incorrono anche nel vizio di difetto assoluto di motivazione perché non evidenziano il ragionamento logico giuridico adottato per addivenire alla soluzione del caso concreto.
Con il terzo motivo denunziano , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c.››, per avere la Corte d’appello riconosciuto l’usurarietà degli interessi di mora e la conseguente nullità della correlata clausola contrattuale, omettendo di esaminare e di dare atto del decreto ministeriale di riferimento che stabiliva i tassi soglia di usura, dal quale non poteva prescindersi anche in difetto di produzione delle parti.
Va anzitutto esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente e ricorrente incidentale per asserita mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la prospettazione difensiva di parte controricorrente è smentita dalla stessa pronuncia da essa invocata a sostegno della eccezione (Cass. n. 7447/2021), con la quale si è chiarito che ‹‹ è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati,
non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito ››, dal momento che, nel caso in esame, le ricorrenti non hanno formulato un’unica doglianza contenente più profili di doglianza.
L’infondatezza dell’eccezione, peraltro, trova conferma nel principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9100 del 2015, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. 6 -3, 17/03/2017, n. 7009; Cass., sez. 2, 23/10/2018, n. 26790; Cass., sez. 1, 09/12/2021, n. 39169).
Tanto impone di ritenere l’ ammissibilità della formulazione, con il ricorso principale, di distinte doglianze, separatamente prospettate e non cumulate in un unico motivo, considerato che ciascuna di esse mantiene una propria autonomia ed è del tutto autosufficiente.
Il secondo motivo del ricorso principale, che deve essere preliminarmente esaminato per ragioni di ordine logico, è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
5.1. Vale premettere, in linea generale, che con la pronuncia (Cass., sez. U, n. 19597/2020) espressamente richiamata dalla stessa corte territoriale le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ‹‹la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione
nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. ›› .
In sostanza, partendo dalla p
5.2. Posto ciò, la c orte d’appello, nell’accogliere l’eccezione di usurarietà degli interessi moratori, afferma di fare puntuale applicazione dei criteri dettati dalle Sezioni Unite e così motiva: ‹‹ Applicati, allora, tali criteri, come del resto già operato da questa Corte in recenti precedenti pronunce in casi analoghi, al caso in esame, ed ai dati che in esso sussistono, si perviene a quanto segue. Il tasso del 5,24% cui le parti han fatto riferimento, è la risultante dell’aumento della metà del T.E.G.M. e pertanto: 5,24% – 1/3 =3,49%, cui va aggiunto 2,1%, così pervenendosi al 5,59%, il quale sommandovisi la relatività metà conduce ad un tasso soglia definitivamente da prendere in considerazione dell’8,385%. Poiché il tasso effettivamente contrattualmente pattuito ai tempi è, in concreto, del 10,51%, si verifica, pertanto, la dedotta usura oggettiva, con conseguente nullità delle clausole che, nei contratti di leasing per cui è causa, riguardano la pattuizione degli interessi moratori …››.
Le argomentazioni sopra trascritte, e poste a fondamento della adottata decisione, in realtà non consentono di intendere se i giudici di merito abbiano fatto effettivo riferimento al decreto ministeriale di riferimento ratione temporis applicabile, nei termini come sopra precisati dalle Sezioni Unite, né tanto meno chiariscono da quale atto o documento di parte sia stato rilevato il tasso del 5,24 per cento, né ancora sulla base di quali elementi avrebbero tratto il convincimento
che detto tasso sarebbe la risultante dell’aumento della metà del Tasso effettivo globale medio.
La motivazione si appalesa, dunque, apodittica e del tutto svincolata dalle risultanze processuali e non rende percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consente, conseguentemente, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Ciò che impone di ritenere sussistente l’anomalia motivazionale che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 8053/2014 e n. 8054/14), si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante e comportante nullità della sentenza (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599; Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411).
6. Alla stregua di tali considerazioni i giudici di merito sono pure incorsi nella violazione denunciata con il terzo motivo del ricorso principale.
Difatti, nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell’usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata. Atteso il particolare tecnicismo dell’ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto, Cass., sez. 2, 04/09/2014, n. 18683, in relazione agli illeciti amministrativi che
rinviino a ‹‹ disposizioni generali o particolari impartite dalla RAGIONE_SOCIALE o dalla Banca d’Italia ›› ).
Pertanto, nel caso de quo il giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla eventuale mancata produzione dei decreti ministeriali in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l’acquisizione di una c.t.u. tecnico-contabile (in tal senso, Cass., sez. 3, 13/05/2020, n. 8883).
In senso conforme si è espressa anche Cass., sez. 1, n. 35102 del 2022, la quale ha ribadito che in tema di usura i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia , sancito dall’art. 113 cod. proc. civ.
7. Inammissibile è, invece, il primo motivo del ricorso principale.
L’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito -con modificazioni- nella L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile
la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 2, 26/04/2022, n. 13024).
8. Venendo all’esame del ricorso incidentale, la società RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo, denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del divieto di ultra ed extra petizione di cui agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale, al paragrafo 5) della motivazione, in mancanza di formale domanda e in assenza di contestazione sul punto, ha erroneamente affermato che la corrispondenza tra la stessa ricorrente e le società concedenti sarebbe intercorsa tra ‹‹…persone fisiche diverse tra loro e non dotate di rappresentanza legale dei relativi enti giuridici ›› .
La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia.
Come chiaramente emerge dalla lettura dell’intero paragrafo della sentenza, l’inciso al quale si riferisce la odierna ricorrente deve essere inserito nella più ampia ed articolata motivazione con cui la Corte d’appello ha resp into l’assunto di una asserita rinuncia tacita alla risoluzione, dedotta da RAGIONE_SOCIALE, ed è volto ad evidenziare che, in esito alla valutazione del contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, doveva escludersi una volontà abdicativa delle parti concedenti, trattandosi di mail che erano volte non a manifestare una volontà transattiva, ma che concretavano piuttosto ‹‹ esplorazione di mere possibili vie di uscita dalla situazione di inadempienza ›› contestata dalle società concedenti.
È del tutto evidente, pertanto, che l ‘inciso su cui si incentra la doglianza in esame non integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della
decisione (Cass., sez. 2, 26/01/2021, n. 1616), e che là dove si denuncia l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte sul potere di rappresentanza legale delle persone fisiche che avevano con essa interloquito, la censura è stata dedotta in termini inosservanti dei requisiti di specificità a tal fine richiesti, non risultando assolto l’onere di indicare gli atti difensivi evidenzianti l’assenza di contestazioni sul punto (Cass., sez. 22/05/2017, n. 12840; Cass., sez. 3, 07/06/2023, n. 16028).
9. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la decisione gravata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia affermato in modo apodittico che ‹‹…il tenore delle stesse mail menzionato come assuntamente significativo nell’atto di impugnazione…null’altro configurano se non l’esplorazione di mere possibili vie di uscita della situazione di inadempienza in questione, e non certo volontà abdicativa di diritti ›› ; assume che non è dato comprendere secondo quale ragionamento logico -giuridico la Corte territoriale sia addivenuta a tale affermazione e rimarca, al contrario, che lo scambio di mail rappresenta un fatto univoco posto in essere dalla parte successivamente alla comunicazione di risoluzione, contrastante con la volontà di interrompere il rapporto.
Il motivo è inammissibile perché non è stato formulato nei termini in cui esso è deducibile, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).
Il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può, infatti, essere invocato soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹ fatto storico ›› controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia decisivo ai fini di una diversa decisione, mentre rimane estraneo al
predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il Giudice di è formato ex art. 116 cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
10. Il ricorso incidentale deve, per le ragioni esposte, essere dichiarato inammissibile; devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e deve essere dichiarata l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 28 marzo 2024
IL PRESIDENTE NOME COGNOME