Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28983 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12083/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 10/07/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione articolato in venti motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), per la cassazione della sentenza n. 456 del 2020, pronunciata dalla Corte d’appello di Trieste, pubblicata il 22 ottobre 2020.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Questa è la vicenda, sulla base della ricostruzione fornitane dalla ricorrente, per quanto ancora di rilievo in questa sede:
–RAGIONE_SOCIALE stipulava nel gennaio 2006 con RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione finanziaria condizionato al venire ad esistenza di un immobile ancora da costruire, con la previsione della corresponsione di un maxi-canone iniziale e di successive 179 rate mensili, da erogarsi a partire dal verbale di AVV_NOTAIOegna;
realizzato l’immobile, nel 2009 la ricorrente ne prendeva possesso sottoscrivendo il verbale di AVV_NOTAIOegna, nel quale si rideterminavano in parte le pattuizioni contenute nel contratto di gennaio 2006 (nella ricostruzione della ricorrente);
nel 2011 si rideterminavano nuovamente le condizioni contrattuali; nel 2012 NOME si doleva del livello usuraio dei tassi di interesse pattuiti;
-nel 2013 NOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle clausole relative agli interessi in quanto usurarie;
-nel 2015 il Tribunale di Udine, previa istruttoria meramente documentale, rigettava integralmente le domande dell’attrice;
-la società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, articolato in 10 motivi;
-la Corte d’appello di Trieste adita, trattenuta la causa in decisione, la rimetteva in istruttoria per eseguire una indagine tecnico contabile;
-nella seconda comparsa conclusionale e nella seconda memoria di replica, successiva alla redazione della CTU, COGNOME introduceva tre nuove questioni, che deduceva essere profili di nullità, rilevabili anche d’ufficio ed emersi solo a seguito delle operazioni peritali, ovvero la misura usuraria degli interessi praticati a partire dalla rinegoziazione del 2011, l’omes sa AVV_NOTAIOiderazione delle spese di assicurazione, ai fini della quantificazione della misura effettiva degli interessi compensativi e la violazione, da parte di NOME, dell’articolo 117 TUB.
5. La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 456 nel 2000 qui impugnata, accoglieva parzialmente i motivi 8 e 9 dell’appello e, in relazione ad essi, condannava la società appellata a pagare, in favore dell’appellante, rispettivamente euro 1.846,30 con interessi moratori al tasso legale dal 12/12/2012 in accoglimento dell’ottavo motivo ed euro 9.191, 16, con interessi moratori al tasso legale dal 12/06/2013, in accoglimento del nono motivo di appello.
Il giudice territoriale ricostruiva la vicenda processuale nel senso della intervenuta conclusione tra le parti di un contratto di locazione finanziaria condizionato al venire all’esistenza di un immobile risalente al 2006, sulla base di un corrispettivo concordato tenuto conto di tutti i costi, ivi compresi gli interessi di prefinanziamento, con indicizzazione dei canoni, previa corresponsione di un anticipo, costituito da un maxi canone, successive 179 rate mensili e infine la previsione di un prezzo di riscatto, con la previsione degli interessi di finanziamento e del criterio di calcolo. Successivamente, nel 2009, la RAGIONE_SOCIALE veniva immessa nella AVV_NOTAIOegna del bene e accettava la determinazione del prezzo globale dell’opera. Su richiesta di COGNOME nel 2011 le parti rideterminavano il piano finanziario in riduzione,
dandosi reciprocamente atto della diminuzione dei costi di costruzione rispetto a quanto originariamente previsto, quindi seguivano ulteriori contestazioni sul dovuto da parte della RAGIONE_SOCIALE.
In relazione al primo motivo di appello, la corte territoriale preliminarmente affermava che la sentenza di primo grado aveva espressamente escluso l’indeterminatezza della clausola di indicizzazione, con una serie articolata di argomentazioni in ordine alle quali l’appellante nulla aveva dedotto, salvo affermare di non aver mai sollevato la questione, determinando la formazione del giudicato interno sul punto. La Corte d’appello aggiungeva in proposito che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto neppure nessun interesse a sostenere la nullità della clausola di indicizzazione, atteso che l’indicizzazione dei canoni era sempre risultata, nel periodo in AVV_NOTAIOiderazione, a tutto vantaggio dell’utilizzatore e aggiungeva che, come individuato dal ctu, nella scrittura privata di cui al verbale di AVV_NOTAIOegna era inserita una formula matematica che AVV_NOTAIOentiva di calcolare con certezza l’indicizzazione, in tal modo escludendo che la relativa clausola potesse essere ritenuta nulla. Solo negli atti conclusivi, peraltro, a giudicato ormai formatosi sul punto, l’appellante sosteneva la nullità della clausola per indeterminatezza.
Quanto ai conteggi proposti dalla COGNOME, oggetto del secondo motivo di appello, la Corte d’appello osservava che la concedente non avrebbe avuto l’onere di contestarli in maniera più specifica rispetto a quanto effettuato, atteso che l ‘ appellante si era limitata a produrre pagine e pagine di sviluppo dei calcoli senza indicarne i criteri, rendendo impossibile alla controparte l’articolazione di una replica puntuale.
Riteneva superato il terzo motivo, relativo all’omessa disposizione di AVV_NOTAIOulenza tecnico contabile in primo grado, avendola disposta in
appello; rigettava il quarto motivo, con il quale COGNOME lamentava che fosse stata erroneamente esclusa dal giudice di primo grado l ‘esistenza di interessi usurari, evidenziando che nei suoi conteggi la COGNOME aveva AVV_NOTAIOiderato congiuntamente, ed erroneamente, il tasso degli interessi convenzionali e il tasso degli interessi di mora al fine di sostenere che il tasso convenuto era fin dall’origine superiore a quello usurario, mentre il tasso effettivo degli interessi convenzionali, anche se sommato allo spread e all’incidenza delle altre spese, era sempre rimasto pienamente al di sotto del tasso soglia. Accertava quindi che sia la misura degli interessi compensativi, sia la misura degli interessi moratori, al momento della conclusione del contratto, era ben inferiore al tasso soglia anche sommando al costo del finanziamento l’incidenza delle altre spese, e che la modifica contrattuale del 2011 non aveva coinvolto anche la misura degli interessi di mora. Non prendeva in AVV_NOTAIOiderazione, al fine di calcolare il tasso effettivamente praticato, anche le spese di assicurazione, come richiesto dalla attuale ricorrente solo nella seconda comparsa conclusionale e nella seconda memoria di replica, difformemente dai conteggi precedentemente dalla stessa proposti, perché la loro AVV_NOTAIOiderazione avrebbe presupposto un accertamento in fatto fondato sulla allegazione di fatti non in precedenza dedotti ( obbligatorietà delle spese di assicurazione per ottenere il finanziamento).
Rigettava poi il quinto motivo d’appello, relativo agli interessi di prefinanziamento, che erano stati accettati transattivamente nel verbale di riAVV_NOTAIOegna del 2009, rilevando che la rideterminazione degli interessi, seppur non conforme ai criteri di calcolo originari, era stata inserita in una transazione, la cui validità non era stata posta in discussione.
Dal rigetto del quinto motivo, sugli interessi di prefinanziamento, faceva discendere il rigetto del sesto motivo sulla restituzione dei predetti interessi anche in relazione ai lavori eseguiti dopo la scrittura privata del 31.7.2009, in quanto la pattuizione transattiva copriva tutti gli interessi di prefinanziamento.
Rigettava infine il settimo motivo d’appello, relativo alla indicazione errata come tasso effettivo annuo del tasso nominale, indicato nel contratto, per tardività della censura relativa alla erronea informazione fornita e sostanziale irrilevanza della imprecisione: la corte d’appello osservava in base agli elementi già esistenti nello stesso contratto del 2006 la società appellante era stata in grado di ricalcolare con esattezza il tasso effettivo praticato.
L’ottavo e il nono motivo di appello erano in parte accolti, come detto, con rideterminazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente COGNOME sviluppa la sua linea difensiva attraverso l’articolazione di venti motivi, all’interno dei quali sono riprodotte diverse pagine dello sviluppo dei calcoli contenuti nella propria AVV_NOTAIOulenza di parte, per complessive 132 pagine, in dispregio in generale dell’esigenza di sinteticità degli atti e in particolare del protocollo sulla tecnica di redazione degli atti sottoscritto da questa Corte in data 17.12.2015 con il RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è quindi caratterizzato da una tecnica redazionale di per sé inidonea, nella sua prolissità, ad una efficace evidenziazione delle questioni di diritto che si intende sottoporre all’attenzione della Corte .
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello perché la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado che, in violazione dell’articolo 101 c.p.c., avrebbe posto a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d’ufficio dal giudice di primo grado, AVV_NOTAIOistente nella presunta insussistenza della nullità della clausola di indicizzazione senza aver su di essa stimolato il contraddittorio tra le parti.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza d’appello per totale assenza di motivazione circa le ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto determinata o determinabile la clausola di indicizzazione.
Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge perché la Corte d’appello avrebbe valutato in modo insufficiente o erroneo parti decisive della CTU, sempre, a quanto è dato comprendere, in relazione alle clausole di indicizzazione.
Il primo, il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
La Corte territoriale ha affermato che, sul punto della esclusione della nullità delle clausole di indicizzazione, si era formato il giudicato interno, aggiungendo che RAGIONE_SOCIALE non aveva comunque interesse a sollevare contestazioni in merito. La ricorrente non impugna la sentenza di secondo grado sul punto della intervenuta formazione del giudicato interno. Tutte le altre censure sul punto sono quindi inammissibili perché non si confrontano con l ‘effettiva ratio decidendi , oltre che inammissibili ex sé perché viene censurata per difetto di motivazione un a decisione dotata di una motivazione tutt’altro che apparente.
Con il quarto motivo si chiede la cassazione della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione sul punto in cui si afferma che NOME non avrebbe esplicitato i criteri utilizzati per i suoi conteggi e che di AVV_NOTAIOeguenza NOME non sarebbe stata tenuta a formulare specifiche contestazioni.
Il motivo è inammissibile.
L’affermazione secondo la quale non avendo l’attuale ricorrente enunciato i propri criteri di calcolo la controparte non avrebbe potuto, né avrebbe avuto l’onere di contestare specificamente i conteggi, è corretta. Inoltre, come osservato dalla controricorrente, il tema è anche privo di rilevanza ai fini della decisione, e ciò conduce alla inammissibilità del motivo, AVV_NOTAIOiderato che l’eventuale mancata contestazione del quantum non può certamente tradursi in una mancata contestazione dell’ an (oggetto di specifica contestazione).
I conteggi di ricalcolo erano infatti accessori alla diversa prospettazione della ricorrente, contestata dalla attuale controricorrente e non co ndivisa dalla corte d’appello.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello ‘ per non aver motivato da un lato le ragioni per cui il contenuto del quesito della CTU, nonostante avesse ad oggetto un’unica questione rilevata d’ufficio e non le doglianze di parte, sarebbe stato sufficiente a decidere tutti i motivi d’appello e dall’altro le ragioni per cui l’integrazione di CTU chiesta da COGNOME non sarebbe stata rilevante ai fini della decisione ‘.
Nel caso di specie, COGNOME in sede di formulazione del quesito aveva chiesto, come lei stessa riferisce, di estendere ‘ l’accertamento della ctu a tutti i rapporti contabili esistenti tra le parti ‘ (pag. 74 del ricorso), richiesta che, nella sua genericità, non è stata presa in AVV_NOTAIOiderazione dalla corte d’appello ; suc cessivamente, all’esito della AVV_NOTAIOulenza, ha richiesto chiarimenti, in ordine ai quali la corte d’appello ha fissato una udienza di discussione, per poi ritenerli non necessari, non vertendo su questioni rilevanti.
Il motivo è inammissibile.
La AVV_NOTAIOulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato
al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientrano sia la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario sia la formulazione del quesito più idoneo a supportare il giudice nella decisione, fornendogli quelle informazioni tecniche delle quali non dispone direttamente e che gli sono necessarie al fine di poter provvedere sulle domande delle parti (v. Cass. S.U. n. 3086 del 2022; Cass. n. 15219 del 2007, Cass. n. 4660 del 2006).
Sono di regola incensurabili in sede di legittimità l’oggetto dell’incarico che la Corte territoriale abbia inteso devolvere al C.T.U. e la formulazione del quesito a questo sottoposto, la cui eventuale carenza potrebbe solo rilevare indirettamente, qualora non fornisse idoneo supporto alla decisione secondo diritto dei motivi di impugnazione.
E’ pertanto la violazione di legge sul contenuto della decisione (fuorviato in ipotesi da una lacunosa o incompleta formulazione del quesito) che può essere oggetto di censura con ricorso per cassazione, e non, in sé, la formulazione del quesito al c.t.u., ovvero la totale mancanza di logica della motivazione, per omesso esame di un ben precisato fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (Cass. n. 7472 del 2017, Cass. n. 17399 del 2015, Cass. n. 4185 del 2015, Cass. n. 72 del 2011).
Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello là dove, pur affermando la rilevabilità d’ufficio della questione, non ha sancito l’usurarietà del tasso di leasing risultante dalla pattuizione dell’anno 2011, deducendo che la questione non sarebbe stata tempestivamente allegata.
Con il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 644 comma quarto del codice penale, dal quale assume che discenda direttamente che l’analisi del superamento del tasso soglia debba essere condotta tenendo conto delle commissioni e delle remunerazioni a qualunque titolo pattuite e delle spese collegate all’erogazione del credito.
Con l’ottavo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., per aver ritenuto di non poter decidere sulla rilevanza delle spese di assicurazione al fine di individuare il tasso soglia nonostante queste fossero state oggetto di tempestiva produzione documentale e per non aver spiegato, in violazione dell’articolo 132 secondo comma c.p.c., perché non potesse decidere su tali spese.
Con il nono motivo si contesta la nullità della sentenza per aver motivato in maniera solo apparente in relazione al motivo 4.8, formulato – a quanto indicato dalla ricorrente stessa – per la prima volta nella seconda comparsa conclusionale depositata in appello in quanto la risposta del giudice d’appello, relativa alla mancata rideterminazione degli interessi moratori nella modifica contrattuale del 2011 sarebbe stata non pertinente, giacché ciò che si contestava, sotto profili innegabilmente nu ovi, era l’usurarietà degli interessi compensativi.
I motivi da 6 a 9 fanno tutti riferimento a questioni, relative alla nullità del contratto perché prevedente la pattuizione di interessi convenzionali usurari, sollevate dalla attuale ricorrente solo nella seconda comparsa conclusionale e nella seconda memoria di replica, perché fondate su una prospettazione in diritto diversa da quella contenuta negli atti introduttivi e su dati e conteggi che sarebbero emersi dalla c.t.p. di parte attrice, fatta redigere in parallelo alla ctu, richiesta fin dal primo grado ma espletata solo in appello.
Il sesto motivo è infondato.
Con esso la ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia AVV_NOTAIOiderato la usurarietà degli interessi compensativi allorché le parti, nel 2011, ebbero a rinegoziare i rispettivi accordi, in quanto in quel momento storico, AVV_NOTAIOiderati il pagamento rateale del maxi canone, le spese di assicurazione e quelle istruttorie, il tasso leasing avrebbe superato la soglia dell’usura . In relazione ad esso, la sentenza impugnata ha accertato, né la circostanza è direttamente contestata dalla ricorrente, che l ‘accordo del 2011 non aveva modificato le pattuizioni in relazione agli interessi, lasciando inalterati sia il criterio di determinazione degli interessi moratori che di quelli corrispettivi, avendo le parti unicamente adeguato il piano finanziario alla luce della riduzione del capitale finanziato. L’eventuale moment aneo superamento della soglia della usurarietà in coincidenza cronologica di quel momento è stato correttamente ritenuto irrilevante, ai fini di una complessiva valutazione di usurarietà delle pattuizioni sugli interessi, non modificate, atteso l’irrilevanza della usura sopravvenuta (Cass. S.U. n. 24675 del 2017, richiamata dalla stesa sentenza impugnata).
I successivi motivi 7, 8 e 9 riprendono la doglianza contenuta nel precedente in relazione a profili specifici: con il settimo si critica il provvedimento impugnato, là dove la corte d’appello non ha ritenuto di poter prendere in AVV_NOTAIOiderazione le nuove censure di nullità del contratto perché, sebbene attinenti a profili di nullità e quindi rilevabili anche d’ufficio, non si fondavano su dati già acquisiti al processo: in particolare, il settimo motivo fa riferimento alle istruzioni della Banca d ‘I talia dal 2006 al 2009, nelle quali si prescriveva che dovessero essere incluse le spese di assicurazione ai fini del calcolo del tasso soglia, che erano state prodotte dalla ricorrente solo in allegato alla seconda comparsa conclusionale.
Con l’ottavo e il nono motivo si denuncia la mancata AVV_NOTAIOiderazione delle spese di assicurazione per determinare il tasso di interesse effettivamente praticato.
I motivi, connessi, sono infondati.
Seppure la nullità delle clausole contrattuali, ove contenenti la pattuizione di interessi usurari, sia rilevabile d’ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in AVV_NOTAIOiderazione solo se si fondano su tempestive allegazioni: nella specie, la valutazione della corte d’appello di t ardività della denuncia di mancata AVV_NOTAIOiderazione, ai fini del calcolo dell’interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, formulata solo in seconda comparsa conclusionale, appare corretta: seppure l’esistenza di spese di a ssicurazione sia stata menzionata in precedenza, e perciò il dato dell’esistenza di spese di assicurazione poteva dirsi già emerso in causa, solo negli ultimi atti conclusivi la RAGIONE_SOCIALE allegava che esse fossero state obbligatorie al fine di ottenere il finanziamento, fossero finalizzate ad assicurarne il rimborso, e per questo fossero collegate all’erogazione del credito e quindi dovessero essere AVV_NOTAIOiderate ai fini della usurarietà (Cass. n. 13536 del 2023), fondando la propria eccezione su allegazioni, a loro volta presupponenti un accertamento che mai in precedenza era stato chiesto né compiuto, mai in precedenza svolte.
Con il decimo motivo si contesta la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 644 c.p., 1815 c.c. nonché la violazione dell’articolo 1 del D.L. n. 394 del 2020 e della legge n. 108 del 96, che impongono – al fine del calcolo del tasso- soglia, di prendere in
AVV_NOTAIOiderazione non sia gli interessi moratori sia gli interessi corrispettivi.
Il decimo motivo è infondato.
È infondata, alla luce dalla AVV_NOTAIOolidata giurisprudenza di legittimità, la pretesa della ricorrente di poter sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, al fine di accertare il superamento della soglia. Costante è l’orientament o assunto sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui «In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come AVV_NOTAIOeguenza dell’inadempimento), ma non AVV_NOTAIOente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in AVV_NOTAIOeguenza dell’) inadempimento del contratto» (Cass. civ., sez. I, 5/5/2022, n. 14214; conformi Cass. civ., sez. III, 6/5/2022, n. 14472, e Cass. civ., sez. VI, 4/11/2021, n. 31615).
Con l’undicesimo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1815 secondo comma c.c., per non avere affermato che il superamento del tasso soglia fa venir meno il dirittodovere alla corresponsione di interessi a qualsiasi titolo dovuti.
Il motivo rimane assorbito dal rigetto del decimo motivo. Come si è visto, l’usurarietà degli interessi (sia moratori che corrispettivi) è stata esclusa dal RAGIONE_SOCIALE, e la censura proposta in relazione non è stata accolta. L’ affermazione censurata, contenuta nella sentenza impugnata, è comunque corretta e conforme allo stabile
orientamento della Suprema Corte secondo il quale La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. civ., sez. III, 21/3/2023, n. 8103; conformi, ex pluribus , Cass. civ., sez. III, 12/7/2022, n. 21973, Cass. civ., sez. un., 18/9/2020, n. 19597).
Con il dodicesimo motivo ci si duole della violazione dell’articolo 132 numero 4 c.p.c. per la presenza di una motivazione solo apparente, non avendo la corte d’appello idoneamente spiegato a cosa avrebbe rinunciato RAGIONE_SOCIALE, dal momento che prima non aveva spiegato perché RAGIONE_SOCIALE si dovesse ritenere inadempiente rispetto agli interessi di prefinanziamento.
Con il tredicesimo motivo la ricorrente si duole che la Corte d’appello di Trieste non abbia rilevato d’ufficio la nullità della clausola degli interessi di prefinanziamento e di quelli per i lavori pagati dopo la sottoscrizione del verbale di AVV_NOTAIOegna ai sensi dell’articolo 1341, comma secondo c.c. in quanto il verbale era stato predisposto sul modulo prestampato formato unilateralmente da RAGIONE_SOCIALE, su cui RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad apporre la sua sottoscrizione.
Con il motivo 14 denuncia la nullità della sentenza per non aver rilevato d’ufficio la nullità della clausola contenente la pattuizione degli interessi di prefinanziamento e gli interessi per i lavori pagati dopo la sottoscrizione del verbale di AVV_NOTAIOegna sotto un secondo profilo, ovvero perché la Corte d’appello non avrebbe motivato perché aveva escluso che il verbale fosse stato predisposto su moduli prestampati.
Con il quindicesimo motivo si deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’articolo 132 comma uno numero 4 c.p.c.,
essendo la stessa caratterizzata da una motivazione assente o comunque solo apparente e contraddittoria dal momento che, anche rispetto ai lavori eseguiti e pagati successivamente alla data di verbale di AVV_NOTAIOegna, non ha spiegato a che cosa avrebbe rinunciato NOME, non avendo in precedenza spiegato perché si potesse ritenere COGNOME inadempiente rispetto agli interessi di prelocazione.
I motivi 12 e 15 possono essere esaminati congiuntamente, perché sostanzialmente riproducono la medesima censura di difetto di motivazione in relazione al negozio transattivo sottoscritto dalle parti al momento della AVV_NOTAIOegna dell’immobile , e sono inammissibili, oltre che perché di difficile comprensibilità, perché il provvedimento è adeguatamente motivato sul punto, né sono comunque censurabili, in sede di legittimità, le valutazioni operate dalla Corte territoriale in ordine all’interpretazione del negozio (se non per vi olazione delle norme dettate in tema di ermeneutica del contratto, neppure contestata).
I motivi 13 e 14 possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Anch’e ssi sono inammissibili, sia perché non sussiste la lamentata inesistenza della motivazione, sia perché non sussistono le violazioni di legge lamentate.
Si tratta, peraltro, di questioni sollevate tardivamente, come osservato dalla corte d’appello, e pertanto non prese in AVV_NOTAIOiderazione (sollevate solo in grado d’appello e con la seconda me moria di replica). La Corte territoriale si è pronunciata, rilevando correttamente non solo la tardività della deduzione, ma anche la mancanza di elementi acquisiti in causa che la supportassero.
Sul punto, nulla osserva la ricorrente limitandosi ad evidenziare la rilevabilità d’ufficio del vizio.
Con il sedicesimo motivo si denuncia l’omessa pronuncia sul motivo 11 della seconda comparsa conclusionale e della seconda memoria di replica con cui COGNOME lamentava che nel contratto era indicato soltanto il tasso nominale annuo e non il tasso effettivo e quindi la condizione effettivamente praticata risultava più sfavorevole rispetto a quella pubblicizzata.
Anche tale motivo è manifestamente inammissibile, prima ancora che infondato, essendosi il RAGIONE_SOCIALE, in realtà, pronunciato sul punto, escludendo che l’errore fosse suscettibile di integrare un’ipotesi di nullità o altra questione rilevabile d’ufficio ed indicando come, dalle argomentazioni difensive della stessa ricorrente, ella fosse stata comunque in grado di ricostruire, dai documenti contrattuali, il tasso effettivo.
Con il diciassettesimo motivo la ricorrente denuncia nuovamente la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, primo comma, numero 4, nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c. osservando che l’indicazione nel contratto del tasso nominale invece del tasso effettivo era rilevabile d’ufficio. Sostiene quindi che la Corte avrebbe dovuto rilevare l’ufficio che l’indicazione non corrispondeva a quanto previsto dal TUB e condannare NOME a restituire a NOME quanto la stessa aveva versato a titolo di interessi in eccedenza rispetto a quelli determinati applicando il tasso sostitutivo.
A ulteriore specificazione, con il motivo 18 si denuncia la violazione del disposto dell’articolo 117 TUB sotto un altro profilo. Si afferma che nel contratto non era indicato il tasso effettivamente praticato, che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertarlo e avrebbe dovuto condannare NOME a restituire a NOME quanto versato in eccedenza previa rimodulazione anche per il futuro del piano finanziario e rideterminazione dell’interesse sostitutivo.
I motivi 17 e 18, quand’anche si volessero ritenere superabili i profili di inammissibilità legati alla loro lacunosa formulazione, sono comunque infondati.
La Suprema Corte si è espressa recentemente sul punto (Cass. civ., sez. III, 12/5/2021, n. 12889), escludendo che la mera difformità tra il c.d. tasso leasing indicato nel contratto e quello effettivamente applicato si traduca in una violazione dell’art. 117 TUB, allorché esso sia comunque determinabile. Ed è quello che è accaduto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha ritenuto che il tasso in concreto applicato fosse comunque determinabile sulla base di una serie di elementi riportati nel contratto, e che fosse stata al più fornita una informazione errata, ma non tale da precludere la individuazione del tasso effettivamente praticato. Corretta e pienamente allineata all’orientamento assunto dalla Suprema Corte risulta quindi la sentenza impugnata, secondo cui: «poiché l’appellante non ha formulato tempestivamente alcuna domanda o doglianza riferita all’erronea informazione contenuta nel contratto, si tratta di un errore privo di AVV_NOTAIOeguenze ai fini della decisione. Infatti, lo stesso appellante riconosce nell’atto di appello (pag. 43) che, disponendo del costo globale dell’opera, dell’esatto anticipo versato, dell’importo e del numero dei canoni periodici, della data in cui sono iniziati i versamenti dei canoni, dell’importo dell’opzione finale e della data di scadenza del contratto, ha potuto ricalcolare il tasso effettivo (…). Quindi è pacifico che, essendo gli elementi essenziali dell’accordo già co ntenuti nel contratto del 2006 ed essendo il piano finanziario compiutamente contenuto nella scrittura del 31-7-2009 e poi oggetto di modificazione nella scrittura del 2011, l’oggetto del contratto era pienamente determinato» (pag. 19).
Con il diciannovesimo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per aver essa ritenuto di non poter applicare la rivalutazione monetaria sulle somme indebitamente corrisposte dalla ricorrente a titolo di indicizzazione.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello correttamente ha accolto solo in parte il motivo di appello negando la rivalutazione in quanto l’obbligazione di restituzione di somme indebitamente percepite è obbligazione di valuta, e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria spetta non automaticamente ma ove domandato e provato.
Con il ventesimo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non aver motivato le ragioni per cui ha ritenuto di ribaltare sulla ricorrente anche la mancata deduzione dell’IRAP, di IRPEG e IRES da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha motivato sul punto, evidenziando come non fosse stato contestato da COGNOME il suo obbligo di tenere indenne NOME dall’onere economico derivante dall’indeducibilità dell’ICI anche ai fini IRAP, il che priva di rilevanza la questione e, comunque, conferma la correttezza dell’interpretazione che la medesima ha offerto delle pattuizioni contrattuali.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi AVV_NOTAIOegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori, in favore della controricorrente.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Corte di cassazione il 10