Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27987 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27987 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 10210-2018 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dapprima dall’avvocato NOME COGNOME e poi dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale di costituzione di nuovo difensore in atti;
– ricorrenti –
contro
BANCA CARIGE SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. della CORTE di
APPELLO di MILANO pubblicata il 14/02/2018;
nonché avverso la sentenza n. 822/2017, a suo tempo appellata, del TRIBUNALE di COMO, depositata il 25/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2022 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato rispettivamente a RAGIONE_SOCIALE San Paolo RAGIONE_SOCIALE.A e a RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, premesso di avere stipulato con la prima un contratto di mutuo fondiario per l’importo di euro 600.000,00 in data 27 aprile 2005, di cui si rendeva cessionaria la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., conveniva i due istituti di credito avanti il Tribunale di Como per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole in materia di interessi perché usurari.
Chiedeva quindi di dichiarare come non dovuti sia gli interessi sin ad allora pagati per le rate scadute e saldate del mutuo sia gli interessi, mora compresa, previsti sino alla scadenza del contratto.
In particolare, l’attore riteneva che seppure il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora, singolarmente valutati, risultavano nei limiti previsti dalla legge questi, se sommati, superavano il tasso soglia determinato ai fini dell’usura.
Asseriva, inoltre, che tale cumulo dei tassi era frutto di una precisa scelta delle parti poiché le stesse , all’articolo 5 del contratto di mutuo, avevano concordato di calcolare gli interessi
di mora, oltre che sulle rate scadute, anche sugli interessi corrispettivi dovuti in relazione a quelle rate (questo il testo della clausola: ‘ su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora ‘ ). Chiedeva dunque la restituzione dell’importo di euro 168.888,33 pari agli interessi pagati per le rate scadute e saldate.
RAGIONE_SOCIALE, costituita in giudizio per respingere le richieste attoree, chiedeva la chiamata in causa d ell’altro mutuatario NOME COGNOME COGNOME ; quest’ultimo si costituiva associandosi alle conclusioni attoree.
Con sentenza n. 822/2017, il Tribunale di Como rigettava la domanda svolta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in quanto inammissibile, stante la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima.
Rigettava altresì le domande attoree e del terzo chiamato in causa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il giudice di prime cure respingeva l ‘assunto riguardante la sommatoria tra i tassi corrispettivi ed i tassi moratori avendo questi natura diversa ed assolvendo a funzioni differenti.
Proponevano appello NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, censurando la sentenza di primo grado per aver il giudice ritenuto di dover confrontare separatamente il tasso corrispettivo e il tasso di mora con due tassi soglia differenti senza operare alcun cumulo, pur in presenza di un espresso accordo tra le parti.
Con ordinanza n. 636/2018, depositata il 14.02.2018, la Corte di Appello dichiarava il gravame inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., confermando che i tassi corrispettivi e i
tassi moratori, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non erano stati cumulati e che quindi i l tasso soglia non risultava superato.
Il giudice di seconde cure evinceva in particolare dalla lettura della clausola contrattuale pattuita dalle parti che gli interessi moratori erano dovuti soltanto sulle rate di mutuo scadute e non anche sul capitale residuo non scaduto, al contrario di quanto affermava parte appellante.
Sulla scorta di nove motivi – i primi quattro riferiti all’ordinanza della Corte di Appello di Milano emessa ai sensi dell’a rt. 348 bis c.p.c., mentre i restanti cinque avverso la sentenza del Tribunale di Como a suo tempo appellata, tutti corredati da inutili quesiti – propongono ricorso per Cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380bis .1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato nei termini memoria ilustrativa.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano l’ordinanza della Corte territoriale, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., per la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 348 bis c.p.c. per vizio assoluto di motivazione e violazione di legge sulla mancata instaurazione del contraddittorio e ammissibilità dell’appello.
In particolare, i ricorrenti lamentano la dichiarazione di inammissibilità del gravame pur in assenza di un orientamento univoco sul calcolo dei tassi di interesse, oltre che in difetto di norme imperative che prevalgono sulla volontà delle parti in
ordine alla sommatoria dei tassi ed infine per omessa motivazione in riferimento al diniego della CTU ed alla produzione dei documenti. La mancata instaurazione del contradditorio si riferisce alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, che avrebbe impedito a parte ricorrente di potere dimostrare le sue tesi perché la Corte territoriale non avrebbe sentito le parti benché l’esistenza dei fatti specifici richiamati in ordinanza non fosse stata accertata.
2.Con il secondo mezzo, relativo all’art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 111, comma 7 Cost. nonché degli artt. 1326 c.c. e 1284 c.c. ed altresì dell’art. 1 D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito nella Legge 28.02.2001 n. 24, per avere la Corte di Appello dichiarato l’impossibilità giuridica di cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi indipendentemente dalla volontà contrattuale delle parti.
3.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 348 bis c.p.c., in particolare il vizio assoluto di motivazione e la motivazione meramente apparente dell’ordinanza impugnata, per aver i giudici di seconde cure omesso di rispondere alla richiesta di consulenza tecnica e di indicare o confutare i documenti prodotti dall’appellante e non contestati da controparte.
In particolare, i ricorrenti censurano l’ordinanza nel punto in cui la stessa ha affermato che mai sono stati cumulati dalla banca i due tipi di interessi.
4.Il quarto mezzo evidenzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e 348 bis c.p.c. relativamente alla sommatoria dei tassi ed alla “costante giurisprudenza
conforme”, nonché l’intervento del giudice all’interno di un contratto tra le parti.
Secondo i ricorrenti gli indirizzi della RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati motivo di inspiegabile revisione del contratto, nel senso che le circolari di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (quelle che stabilivano l’aumento di 2.1 punti percentuali) sono state applicate al caso, ancorchè non abbiano efficacia vincolante neppure come mezzo di interpretazione. Si dolgono poi che la Corte di appello meneghina non abbia ammesso la necessaria CTU contabile, non meramente esplorativa.
5.I motivi proposti, ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dalla Corte di Appello di Milano sono inammissibili.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questo Giudice e condiviso dalla giurisprudenza successiva, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ‘ limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso ‘ (Cass. SS.UU. n . 1914/2016).
Nessuna delle lamentate doglianze censura l’ordinanza per vizi suoi propri inerenti la legge processuale.
Non è tale il primo motivo , che dietro il paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la carenza di motivazione (non più proponibile dopo le modifiche apportate all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e contesta le argomentazioni addotte dalla Corte distrettuale per dichiarare inammissibile l’appello ,
risolvendosi in una censura motivazionale. La dedotta mancata instaurazione del contradditorio, poi, non si riferisce a un vizio procedurale dell’ordinanza ma alla stessa dichiarata inammissibilità del doppio grado di giudizio e quindi ridonda anch’essa nel merito .
Non sono parimenti diretti a lamentare violazioni della legge processuale il secondo mot ivo, che impugna l’ordinanza per vizio interpretativo in tema di usura, il terzo motivo che richiede una nuova verifica del materiale probatorio, il quarto che propone una diversa interpretazione della clausola n. 5 del contratto di mutuo, e che si duole della mancata ammissione di una istanza istruttoria.
In definitiva, tutte le lamentele dirette all’ordinanza si traducono in una non consentita richiesta di riesame dei fatti e delle risultanze di causa.
6.Con gli ultimi motivi di ricorso viene censurata la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Como e a suo tempo appellata.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., ‘ nella sua corretta interpretazione attuale, anche in riferimento ed in contrasto alla presunta vincolatività delle indicazioni della RAGIONE_SOCIALE D’RAGIONE_SOCIALE sugli interessi moratori (sostenuta dal Tribunale di Como) e riguardo alla possibilità di procedere ad una valutazione dell’usura che tenga conto di valori disomogenei ed alla possibilità di cumulare interessi corrispettivi e moratori per volontà delle parti ‘ .
In particolare, i ricorrenti sostengono che secondo la corretta interpretazione della legge antiusura, al contrario di quanto deciso dal giudice di prime cure, in caso di accorpamento degli interessi moratori con quelli corrispettivi, come pattuito
contrat tualmente dalle parti, si debba applicare l’articolo 644 c.p. e l’art. 1815, comma II, c.c.
7.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla errata applicazione della legge n. 108/06 e della legge n. 24/2001, in riferimento all’art. 1815, comma 2 c.c. ed al contenuto specifico del l’art. 5 comma 2 e 3 del contratto di mutuo, nonché con riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 29/2002 per aver stravolto il presupposto legale e l’ambito d’applicazione della normativa di riferimento.
8.Con il terzo motivo, i ricorrenti contestano la non corretta interpretazione ed applicazione della volontà delle parti contrattuali, ai sensi dell’art. 1326 c.c., violata dalla sentenza del Tribunale di Como, poiché in presenza di clausole contrattuali che prevedono il superamento del tasso soglia, è necessario guardare alla volontà dei contraenti ed applicare conseguentemente l’art. 1815, comma 2 c.c., indipendentemente dalla effettiva richiesta di pagamento.
9.Il quarto motivo sostiene la violazione degli artt. 184 e 187 c.p.c. per la mancata ammissione della consulenza tecnica richiesta e ritenuta superflua dal giudice istruttore, con decisione difforme rispetto alla prova documentale offerta in giudizio e non contestata dalle parti.
10.Il quinto motivo è così rubricato: ‘violazione di legge ex art. 360 c.p.c. con riferimento agli obblighi contrattuali ex art. 1326 c.c. previsti all’art. 5 del contratto e alle formule matematiche di conteggio degli interessi da applicarsi, così come stabiliti dal contratto. I tassi d’interesse, i calcoli pratici d’applicazione e la loro omogeneità stabiliti dalla volontà delle parti ‘ .
I ricorrenti affermano che in tutti i contratti in cui le parti sottoscrivono una clausola di sommatoria degli interessi -corrispettivi e moratori -si debba applicare il contenuto dell’art. 1815 c.c. e ciò che è previsto dalla L. 24/2001.
11.Anche le doglianze contro la sentenza del Tribunale di Como non meritano accoglimento.
Le stesse possono essere analizzate congiuntamente, posto che si rivelano tutte sostanzialmente accomunate dalla contestazione del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia in maniera separata dagli interessi corrispettivi, che la sentenza avrebbe operato contro la volontà contrattuale delle parti quale risultante dal contratto di mutuo, quando invece gli stessi andavano sommati a questi ultimi al fine di detta verifica.
Il Tribunale di Como ha ampiamente argomentato le ragioni della mancata inclusione degli interessi di mora nella ‘corrispettività’ del costo del denaro , sottolineando la differenza di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori (i primi costituenti la controprestazione del mutuante e attinenti al fisiologico svolgimento del rapporto contrattuale; i secondi rappresentando la determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento e derivanti ‘ dall’eventuale fase patologica conseguente all’inadempimento’ ); ha escluso che si possa applicare agli interessi moratori il tasso-soglia che dipende dal t.e.g.m. per gli interessi corrispettivi, calcolati escludendo i primi, peraltro sull’intero ammontare del credito e non sulla singola rata rimasta impagata; in conformità alle indicazioni provenienti da RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ha applicato agli interessi di mora la media delle maggiorazioni applicate dagli intermediari, nella misura del 2.1%. Ha di conseguenza rigettato la domanda in ragione del fatto che: – i tassi di interesse corrispettivo e di
interesse di mora risultavano nel mutuo di cui è causa entro la soglia di legge; – la clausola contrattuale di cui all’art. 5 del contratto di mutuo non prevedeva la sommatoria aritmetica tra il tasso corrispettivo e il tasso dell’interesse di mora; – i documenti versati in giudizio tra le parti confermavano che il tasso di mora si applicava alle sole rate scadute e non a tutto il capitale residuo – come invece sostenuto dai ricorrenti – e per il solo periodo dell’inadempimento; – la mora è stata applicata al contratto di mutuo in discussione nella misura pattuita sulle sole rate morose e per il periodo di ritardo, ‘ generando un importo talmente esiguo da smentire la ricostruzione attorea’ .
Con ciò, il giudice di prime cure, tramite una motivazione immune da censure sul piano logico e giuridico e muovendo dal presupposto che agli interessi moratori sia applicabile la disciplina antiusura , ha sostanzialmente anticipato l’indirizzo interpretativo fatto proprio da precedenti di questo Giudice che hanno confermato come, in tema di usura bancaria, ‘ ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo
globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento ‘ (Cass. nn. 31615/2022; 14214/2022).
Le argomentazioni del Tribunale di Como reggono dunque alle censure avanzate dai ricorrenti, i quali chiedono inammissibilmente a questo Giudice un riesame nel merito della causa, come comprovato anche dalla richiesta di nomina di CTU oggetto del quarto motivo. A tacere della circostanza che è riservata al giudice del merito la decisione di ammettere o di escludere che l’espletamento della CTU possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, si rileva che la richiesta è pure priva di indicazioni in ordine alla contestazione dell’ordinanza di diniego e alla reiterazione dell’istanza all’atto della precisazione delle conclusioni.
A nulla giova ai ricorrenti l’invocato richiamo a Cass. S.U. n. 3791/2022 in tema di mutuo fondiario, contenuto in memoria difensiva e di costituzione di nuovo procuratore, posto che il Tribunale di Como non ha compiuto un’opera di diversa qualificazione contrattuale, ma di corretta interpretazione (e di verifica della corretta applicazione) della clausola in analisi.
12.In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
13.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione