SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 18 2026 – N. R.G. 00001087 2022 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
R. Gen. N. 1087/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 1087/2022 RG promosso con atto di citazione notificato il 16.11.2022 e trattenuto in decisione all’udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini per note conclusive e repliche promosso d a
(P. IVA
), in persona del suo
P.
legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Palermo, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresentata e difende unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
APPELLANTE
OGGETTO:
Mutuo cod 1400038
c o n t r o
con sede legale in INDIRIZZO
(c.f. ) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in forza di mandato rilasciato ai sensi dell’art. 83 III comma cpc dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, INDIRIZZO P.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2244/2022 del 18.10.2022
CONCLUSIONI
Dell’appellante
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa.
Richieste istruttorie.
Si chiede disporsi C.T.U., sottoponendo i seguenti quesiti:
Verificare il rispetto del tasso soglia, adottando il criterio di calcolo del TAEG o TEG applicato al rapporto sulla base della formula che tenga conto del complessivo costo del credito effettivamente sostenuto dal cliente ai sensi dell’art. 644 comma 4 c.p.c. (in base al quale ‘per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito’), a prescindere dall e formule tempo per tempo indicate dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM;
Nel caso in cui il TAEG o TEG applicato ecceda il tasso soglia
applicabile ratione temporis , provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 c. 2, c.c., interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all’erogazione del credito per i periodi interessati;
Accertare se le condizioni contrattuali concretamente applicate siano difformi da quelle pubblicizzate;
Nel caso di accertata difformità, procedere al ricalcolo mediante la sostituzione degli interessi applicati con quelli previsti dall’art. 125, comma 7, lett. a) e b) TUB.
Nel merito.
In via principale:
Accogliere il presente atto di appello per la riforma integrale della sentenza n°2244/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo il 14.10.2022, pubblicata il 18.10.2022, notificata il 19.10.2022. Per l’effetto, in via principale:
-ritenere e dichiarare che il contratto di finanziamento n° 2700274774 sottoscritto in data 02/10/2009 con , è affetto da usura originaria e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovuti le spese e gli interessi tutti corrisposti, ascendenti ad € 27.990.17, o al diverso importo che risulterà ad esito del giudizio, oltre gli ulteriori interessi maturandi a far data dalla domanda, ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, c.c.;
-condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore a ripetere, in favore di l’indebito percepito, pari ad € 27.990.17, o al diverso importo che risulterà ad esito
del giudizio, oltre gli ulteriori interessi maturandi a far data dalla domanda, ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, c.c.
In via subordinata:
-ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto più sfavorevoli di quelli pubblicizzati in violazione dell’art. 125 bis , comma 7, TUB e, per l’effetto, applicare in sostituzione – previo ricalcolo degli interessi eventualmente debendi – il tasso legale sostitutivo e la riduzione del periodo di ammortamento del prestito ex art. 125 bis , comma 7, TUB.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
Dell’appellata
Voglia l’ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare
In via principale di merito : rigettare l’avverso appello e per l’effetto confermare la sentenza Tribunale di Bergamo, G.U. Dott. Verzeni n.2244/2022 (RG 6798/2021) del 14.10.2022 pubblicata il 18.10.2022.
In via subordinata di merito : accertare e dichiarare che i costi assicurativi non debbono essere inseriti nel Teg ai fini della legge 108/1996 e per l’effetto che il contratto di finanziamento n. 1971/2009 del 28.10.2009 non è usurario, per quanto in atti;
in ulteriore via subordinata di merito : nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande ridurre il quantum riconosciuto in restituzione alla assegnando all’appellante la sola refusione degli interessi contrattuali (€. 8.024,22) e in ogni caso detraendo le somme
corrisposte per l’assicurazione connessa al contratto;
In ogni caso : vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per entrambi i gradi di giudizio, oltre eventuali costi di CTUCTP;
In via istruttoria : rigettare l’avversa istanza di CTU in quanto esplorativa.
In subordine, laddove denegatamene venisse ammessa la CTU richiesta dall’appellante, la convenuta chiede che l’Ecc.ma Corte disponga -che l’indagine venga condotta in base alla formula Banca d’Italia ratione temporis vigente (ossia quella prevista nelle istruzioni del febbraio 2006), -‘ la rideterminazione del tasso soglia tenendo conto dell’ incidenza media del premio assicurativo significativamente rappresentata dalla differenza tra il TEGM del quarto trimestre 2009 e quello del primo trimestre 2010 (a decorrere dal quale il premio assicurativo obbligatorio è stato incluso tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G.) ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.9.2021 (a seguire ) citava in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo e, premesso di essere cessionaria del credito da indebito di , esponeva che questi aveva stipulato in data 2.10.2009 il contratto di finanziamento n° 2700274774 con RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di per un importo finanziato per € 29.415,78 da restituire
in 120 rate mensili con decorrenza dal 01.03.2010 al 01.02.2020.
L’attrice lamentava che, come risultante da perizia che allegava, il prestito era usurario in quanto, computando nel Taeg anche le spese assicurative obbligatorie e le altre spese collegate all’erogazione del credito, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Domandava pertanto la restituzione di interessi e altri costi del prestito, quantificati in € 27.990.17, oltre interessi ai sensi dell’art. 1284 quarto comma cc. In subordine domandava la rideterminazione degli interessi al tasso sostitutivo ai sensi dell’art.125 bis TUB, avendo la Banca applicato in concreto condizioni contrattuali più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
si costituiva quale cessionaria del ramo di azienda del credito al consumo di RAGIONE_SOCIALE e argomentava che le doglianze attoree erano infondate in quanto nel calcolo del TEG erano stati inclusi anche gli oneri fiscali, oltre alle voci relat ive all’assicurazione, in violazione delle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 applicabili alla fattispecie; sottraendo tali voci il tasso soglia non risultava superato e il Taeg stesso risultava applicato in modo conforme a quanto pubblicizzato. In subordine rilevava che anche ove fosse stata riconosciuta usura, solo gli interessi avrebbero dovuto essere restituiti ai sensi dell’art. 1815 cc, che non fa alcun cenno ad oneri e spese, e posto che il premio assicurativo era stato corrisposto direttamente alla compagnia assicurativa.
La causa era posta in decisione a seguito dell’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all’art.183 cpc, senza ulteriore attività
istruttoria, in data 26.4.22.
In data 17.10.2022 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n. 3691/2022 respingeva integralmente le domande attoree e compensava tra le parti le spese del grado. In particolare, il primo giudice rilevava che non era stato prodotto il piano di ammortamento e l’attrice non aveva dedotto quali somme e in quali date ella avesse pagato specificamente, come sarebbe stato suo onere ai sensi degli articoli 163, comma terzo, n. 4, e 414, primo comma, n. 4 c.p.c. Le considerazioni di diritto formulate in citazione, pertanto, erano apodittiche e generiche, in quanto non erano stati allegati i fatti a cui esse si riferivano; non era pertanto neanche possibile disporre consulenza tecnica d’ufficio sul punto, poiché in assenza di allegazioni sarebbe stata esplorativa. Poiché le domande venivano respinte seguendo un iter argomentativo slegato dalle difese della convenuta, le spese andavano compensate.
In data 16.11.22 appellava la sentenza insistendo per la dichiarazione di nullità del finanziamento per usurarietà del tasso e per la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso o, in subordine, per l’applicazione degli interessi pubblicizzati ai sensi dell’art.125 bis TUB.
Si costituiva insistendo per l’integrale reiezione delle domande di e, in subordine, per la riduzione della somma dovuta a titolo di oneri non goduti, escludendo che fosse dovuto quanto versato a titolo di assicurazione.
All’udienza del 23.10.2025, che si teneva mediante scambio telematico di note di udienza, le parti precisavano le conclusioni e la causa era posta in decisione con concessione dei termini (abbreviati) per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante censura la statuizione del primo giudice secondo cui l’attrice non aveva prodotto il piano di ammortamento ai fini della individuazione delle quote di capitale ed interessi relativi alle rate pagate e non aveva allegato quali somme ed in quali date il mutuatario aveva pagato di volta in volta interessi usurari, non aveva precisato ‘singulatim’ i versamenti a titolo di rimborso effettuati in esecuzione del contratto di mutuo, non potendo a tale difetto di allegazione supplire la produzione documentale che presuppone la preventiva estrinsecazione del fatto e pertanto, le domande erano infondate perché non provate.
Evidenzia l’appellante che nell’atto introduttivo ha dedotto le ragioni della domanda corroborando le proprie difese con la produzione di una perizia di parte esaustiva nella quale era riportato lo sviluppo del piano di ammortamento ed un prospetto riepilogativo descrittivo degli importi che avrebbero dovuto essere restituiti in quanto indebitamente corrisposti e erano stati prodotti anche i TEGM di riferimento, precisando che essi si riferivano alla categoria ‘prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio’ oltre i 5.000,00 euro, pari al 13,77%’ .
Aggiunge che la mancata indicazione nel contratto di finanziamento del piano di ammortamento applicato non comporta la nullità del finanziamento medesimo, i cui tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultano sufficientemente specificati nel relativo documento di sintesi, prodotto anch’esso agli atti del procedim ento di primo grado, sicché la sua produzione non sarebbe stata comunque necessaria.
Ripropone le domande già avanzate in primo grado. Al riguardo rileva che le Istruzioni di Banca d’Italia vigenti sino al terzo trimestre 2016, con decorrenza dal 12 agosto 2009, le quali escludevano dal calcolo del TEGM imposte, tasse e assicurazione obbligatoria, non possono togliere rilevanza usuraria a costi ‘inerenti’ all’erogazione del credito: il premio della polizza assicurativa obbligatoria è un costo collegato all’erogazione del credito poiché condizione per accedere al finanziamento e contestuale alla sua stipula e serve a garantire il recupero del credito erogato, mentre l’interpretazione amministrativa della legge n° 108/1996 non può avere efficacia vincolante per il giudice.
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento devono, dunque, essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento che è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del finanziamento.
Conclude che il contratto di finanziamento de quo è affetto da usura originaria con la conseguenza che vanno restituiti gli interessi e le spese corrisposte, pari all’importo di euro 27.990,17, oltre interessi maturati dalla domanda ai sensi dell’art. 1284 quarto comma cc.
Con il secondo motivo , proposto in via subordinata, l’appellante lamenta la violazione dell’art.125 tub da parte della società mutuataria, che avrebbe applicato in concreto al rapporto condizioni diverse da quelle pubblicizzate con il TAEG; pertanto sarebbero dovuti solamente gli interessi nella misura prevista dal comma 7, lett. a) e b), dell’art. 125 TUB. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono e ha rilievo assorbente nei confronti del secondo.
Innanzitutto il collegio rileva che sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione del numero (2700274774) del finanziamento concesso, dell’importo finanziato e del numero di rate mensili da restituire (120) con la relativa decorrenza (1.3.2010-1.2.2020); è stato precisato che il tasso di interesse è fisso e pari al 5% e quello di mora era pari a quello corrispettivo più due punti percentuali ma che il TEG effettivamente applicato era pari al 28,48% e superava il tasso soglia del periodo di riferimento per la categoria ‘prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio oltre euro 5.000,00, pari al 13,77%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso; sono state indicate le somme chieste in ripetizione, quantificate in € 27.990.17; sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario.
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente soddisfatti.
Inoltre, in allegato all’atto di citazione di primo grado l’attrice, odierna appellante, ha prodotto una copia del contratto di finanziamento e la rilevazione trimestrale del 4° trimestre 2009, nonché una perizia di parte nella quale è riprodotto il piano di ammortamento.
In ogni caso, rileva la Corte che, ai fini della determinatezza della domanda non è necessaria la produzione di un piano di ammortamento, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): ‘ la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017) ‘.
Non è infine contestato che il contratto abbia avuto regolare esecuzione e si sia esaurito il 01.02.2020, prima della introduzione del giudizio.
Tanto premesso, occorre affrontare il tema centrale della causa, cioè l’inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa stipulata dall’appellante a garanzia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel calcolo del tasso praticato dall’istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà.
Il collegio ritiene condivisibile l’orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell’erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): ‘Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino colleg ate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell’oggetto dell’assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all’operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l’operazione non avrebbe avuto attuazione ‘.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr. ord. n. 29501/2023) che non ‘… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest’ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva ‘. Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017), in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso, come quello di specie, sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che ‘Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., es sendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogaz ione del mutuo ‘ .
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall’art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell’interesse, il quale mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie (cfr. da ultimo Cass. 29.7.2025 n. 21831. Nello stesso senso cfr. Cass. Sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806, Rv. 643727-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22458, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° febbraio 2022, n. 305, Rv. 663760-01).
Tale principio è stato confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all’ipotesi, come quella in esame, di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 2600/2024)
Tanto premesso, nel caso di specie, nel ‘ prestito personale rimborsabile mediante cessione ‘pro -solvendo’di quote della pensione ‘ stipulato in data 2.10.2009, sono previsti ‘costi assicurativi: per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto la copertura del rischio morte in funzione del rimborso del capitale totale per l’importo totale del premio’ ; nelle condizioni generali di contratto alla clausola n. 12 è previsto che ‘ In caso di morte del Cedente la polizza vita estingue il debito previa presentazione della documentazione richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tale evento, per l’elevato rischio del conseguente inadempimento degli eredi del mutuatario all’obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l’obbligazione in discorso (quella della stipula dell’assicurazione contro il rischio di morte) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi; la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell’erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all’erogazione del credito.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 per cui <>, va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che le Istruzioni del 2006 non impongono affatto l’esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e ha affermato che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell’art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni (cfr. nello stesso senso, più recentemente Cass n. 29501/2023, secondo cui non << assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento (art 644 cp) e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva' )
Quanto alla obiezione per cui i costi delle polizze assicurative fino ad un certo periodo non erano inclusi nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, la Corte ha precisato che <> (Cass. n. 17839/2023).
Rileva poi la Corte che essendo il costo relativa alla polizza strettamente legato all’erogazione del credito, la sua natura obbligatoria ex lege <> (n. 22458/2018), relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz’altro ravvisabile nel caso di specie.
Ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, come quello oggetto di causa, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G., non essendovi motivi validi a giustificarne l’esclusione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell’arco temporale di riferimento.
L’appellante ha dedotto, sin dall’atto introduttivo del giudizio, che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta, che il TEG ricalcolato è pari al 28,48% e risulta essere superiore al tasso soglia di 14,71 punti percentuali.
, costituendosi in giudizio, non ha contestato che il TAEG indicato in contratto, comprensivo del costo relativo alla polizza assicurativa (oltre che ai costi per intermediazione e per spese di istruttoria), fosse pari al 28,48% e che il tasso soglia fosse parti al 13,77% ma solo che nel calcolo del TEG, stante l’esclusione contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 e la inapplicabilità al contratto de quo di quelle dell’agosto 2009, non andavano ricompresi i costi per l’assicurazion e, sicché appare evidente il superamento del tasso soglia anche ove nella predetta percentuale del 28,48% fosse ricompresa quella del 7% per gli interessi di mora.
In ogni caso, se al TEG indicato in contratto, pari al 10,93%, si aggiungono i costi assicurativi, pari alla somma di euro 9.550,94 e la commissione d’intermediazione pari ad euro 5.927,10 – rappresentando anch’essa una voce di costo collegata all’erogazione del finanziamento, anche considerato che in questo caso risulta per tabulas il mandato di Banca 247 S.p.a. in favore di RAGIONE_SOCIALE (cfr. intestazione del contratto), con ciò escludendo la possibilità di considerare l’attività di intermediazione come risultato della scelta del debitore – sulla base di tali soli dati numerici l’usurarietà del finanziamento, per superamento del tasso soglia all’epoca parti al 13,77%, appare provata e si può prescindere da un accertamento istruttorio, che risulta superfluo.
A questo punto, acclarata l’usura, si tratta di stabilirne le conseguenze.
In particolare si tratta di stabilire se debbano essere restituiti solo gli interessi oppure anche gli altri oneri collegati al finanziamento.
La Corte propende per la seconda soluzione (cfr. nello stesso senso l’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito: Corte d’Appello di Milano n.590/2023, Corte d’Appello di Torino in data 2.5.2024; Corte di Appello di Firenze 13.09.2024 n. 1571; Corte di Appello di Torino sez.I, 5.3.2025 n. 213).
Già, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 5.4.2017 n. 8806, dopo avere affermato che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione in quanto collegate alla concessione del credito, aveva aggiunto che ‘ La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva ‘.
Ne discende che, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all’inclusione del costo della polizza, delle spese e degli oneri di intermediazione nel calcolo del T.E.G., anche i suddetti costi andranno espunti dalle somme dovute dal mutuatario.
Infatti, l’art.1815 c.2 cc dispone che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
L’articolo 644 c.4 cp dispone che per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
L’art.1, DL 29 dicembre 2000 n.394, convertito in L. 28 febbraio 2001 n.108 (interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n.108 recante disposizioni in materia di usura), dispone che s’intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, a prescindere dal momento del loro pagamento.
Grazie alla legge di interpretazione autentica è possibile instaurare uno stretto collegamento tra la norma civile (art.1815 c.2 cc) e la norma penale (art.644 c.4 cp), di guisa che, dato l’inciso ‘comunque convenuti, a qualunque titolo’ , è lecita un’interpretazione omnicomprensiva del concetto di ‘interessi’. Ne consegue che, nell’ambito degli ‘interessi’ di cui alla prima disposizione, vanno inclusi anche tutti i ‘costi’ menzionati nella seconda, parendo del tutto logico che i costi considerati al fine del calcolo dell’usura vengano co nsiderati ai fini della corrispondente sanzione.
In definitiva, va restituito tutto ciò che ha contribuito a determinare il superamento del tasso soglia, escluse imposte e tasse, segnatamente:
-euro 8.024,22 per interessi
-euro 5.927,10 per commissioni di intermediazione
-euro 277,58 per spese di istruttoria
-euro 9.550,94 per costi assicurativi.
Tale soluzione appare coerente con la natura sanzionatoria della norma, con la gratuità del mutuo e la ratio della legge, che è quella di contrastare il fenomeno dell’usura.
La sentenza va, pertanto, riformata, e deve essere condannata alla restituzione della somma di € 23.779,84 .
Deve dunque provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui ‘il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione’ (cfr. Cass. 26.3.2025 n. 8040; Cass. 21.6.2024 n. 17222; Cass.11423/2016).
Ciò premesso, in base al principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di e vanno liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) fatta eccezione per la ‘fase istruttoria/di trattazione’, liquidata in conformità al parametro mini mo in relazione ad entrambi i gradi tenuto conto dell’attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2244 del 18.10.2022, nel contraddittorio con , così provvede:
1) accoglie l’appello e per l’effetto, condanna a rifondere a . la somma di € 23.779,84, oltre interessi ex art 1284, quarto comma cc, dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi
di giudizio che liquida in favore di relativamente al primo grado in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840 ,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria; relativamente al grado d’appello in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921 ,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto, delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.1.2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
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