Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26412/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 1842 del 10/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME era coniugata, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, con NOME COGNOME, il quale, nel 1990, aveva stipulato con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi divenuto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) un contratto di locazione per un appartamento sito in Roma, INDIRIZZO;
-n el 2001, aderendo a una proposta dell’ente nell’ambito di una operazione di dismissione immobiliare, COGNOME aveva esercitato il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile, optando successivamente per l’acquisto del solo usufrutto ;
-i coniugi avevano conferito congiuntamente procura a NOME COGNOME per la stipula dell’atto di acquisto del diritto di usufrutto; nel rogito, poi trascritto a favore di entrambi i coniugi, era oggetto del trasferimento il diritto di usufrutto per la durata della vita del solo COGNOME;
-d eceduto quest’ultimo in data 10 aprile 2002, la COGNOME continuava ad occupare l’immobile, ritenendo di esercitare legittimamente un proprio diritto di usufrutto; l’odierna ricorrente aveva chiesto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la rettifica dell’atto e l’acquisto della nuda proprietà, ma non aveva ottenuto risposta; solo il 28 maggio 2010, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva notificato un atto di citazione per conseguire il rilascio dell’immobile e per il risarcimento del danno derivante dalla sua occupazione, quantificato in € 33.046,56 ;
–NOME COGNOME aveva resistito alla pretesa dell’ente previdenziale e proposto domanda riconvenzionale per il trasferimento coattivo, ex art. 2932 c.c., del diritto di usufrutto, nonché domande risarcitorie nei confronti del procuratore e del notaio per aver redatto un atto di compravendita difforme rispetto alla volontà dei mandanti;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18896/2012, rigettava la domanda della COGNOME volta alla costituzione del diritto di usufrutto in suo favore, riteneva la predetta convenuta occupante sine titulo (atteso che il diritto di usufrutto si era estinto con la morte di COGNOME), respingeva le domande risarcitorie contro COGNOME e COGNOME, accoglieva la domanda di rilascio avanzata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (fissando per lo stesso la data del 31 dicembre
2012) e rigettava la domanda risarcitoria dell’ente per mancanza di prova del danno;
-l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, impugnando il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda risarcitoria;
–NOME COGNOME impugnava la sentenza con appello incidentale, insistendo sulla titolarità congiunta del diritto di usufrutto e sulla responsabilità risarcitoria del procuratore e del notaio;
-l a Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1842 del 10 marzo 2021, respingeva l’appello incidentale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (esaminato in via preliminare) e accoglieva parzialmente l’appello principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo a quest’ultimo un risarcimento di Eur o 347,36 mensili a decorrere dal 28 maggio 2010 (e, cioè, dall’introduzione della lite) ;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
–RAGIONE_SOCIALE, rappresentato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, basato su due motivi;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 28/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
–
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la
–
-secondo la ricorrente era stata conferita una procura per costituire un usufrutto congiuntivo (cioè, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento tra i coniugi) e, in ogni caso, in ragione del regime di comunione legale, era stato necessariamente acquisito anche alla COGNOME l’usufrutto sul bene acquisito dal marito;
-la lettura del la procura rilasciata a COGNOME si contrappone all’esame del documento compiuto dalla Corte di merito, che ha dato conto, nella motivazione, della sua interpretazione (non solo letterale, ma anche logico-
telelologica): «Rileggendo la documentazione in atti, la dichiarazione di disponibilità all’acquisto dell’unità abitativa, risulta esercitata dal marito della COGNOME, all’epoca, conduttore dell’immobile (allegato 3), che successivamente ha precisato di voler acquistare solo il diritto di usufrutto, senza alcun riferimento alla moglie con lui convivente (allegato 4). Solo al momento del rilascio della procura speciale, è intervenuta la COGNOME, rappresentando il regime di comunione legale dei beni. Si tratta di una procura speciale cumulativa conferita all’AVV_NOTAIO dagli acquirenti dei vari alloggi, parte del fabbricato in dismissione, tra cui i coniugi COGNOME–COGNOME, per l’acquisto dell’appartamento ‘secondo il diritto di prelazione a ciascu no dei sottoscritti spettanti del fabbricato …’. Nella procura, vi è solo uno specifico rimando al diritto di prelazione, come esercitato dagli acquirenti, nel caso in esame, il COGNOME, e non vi è alcun accenno all’intenzione di acquistare l’usufrutto dell’immobile con diritto di accrescimento (allegato 7).» ;
-nel merito, rispetto a tale conclusione della Corte di merito, la ricorrente obietta che tutti i diritti che si costituiscono in regime di comunione legale spettano ad entrambi i coniugi e che non occorreva alcuna esplicita dichiarazione nel dare mandato al l’acquisto di un usufrutto congiunto ;
-analoga obiezione viene formulata con riguardo alle argomentazioni del giudice d’appello sull’atto di acquisto, di seguito riportate: «… assume particolare rilievo l’interpretazione degli atti negoziali, richiamati dall’appellante, nel sostenere la volontà di acquisto, in un regime di comunione legale dei beni, di un diritto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge più longevo. Come si è detto, il regime di comunione legale dei beni non comporta di per sé il diritto di accrescimento d ell’usufrutto, acquistato dai coniugi, dovendosi distinguere la fattispecie dell’usufrutto congiuntivo, che si ha quando è previsto contrattualmente il diritto di accrescimento, anche solo per implicito, da quella del co-usufrutto, che, alla morte di uno dei coniugi, si estingue per la quota spettante al coniuge deceduto, che si viene a consolidare con la nuda proprietà. … Nell’atto di compravendita (al-
legato 8), nella parte che riguarda specificamente i coniugi COGNOME, si attesta che l’acquisto avviene in regime di comunione legale dei beni e si legge testualmente ‘acquistano in comunione dei beni l’usufrutto loro vita naturale durante con d iritto di accrescimento reciproco … ‘, ma risulta interlineato sia l’aggettivo ‘loro’ che la specificazione ‘diritto di accrescimento reciproco’, con l’aggiunta vita natural durante ‘del signor NOME COGNOME‘. La correzione è in linea con gli atti pre liminari, da cui non risulta espressa una volontà diversa da quella riportata, nemmeno desumibile altrimenti, se non dalla partecipazione della moglie al rilascio della procura e, attraverso di essa, alla stipula del rogito notarile. Come si è detto, la pa rtecipazione non è decisiva per ritenere l’intenzione di acquistare un diritto di usufrutto congiuntivo … Si deve, quindi, ritenere che le parti abbiano inteso costituire un mero cousufrutto, in un regime di comunione legale tra coniugi …» ;
-si osserva che s petta al giudice di merito l’interpretazione delle prove documentali e il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
-nel caso di specie, la Corte di merito -distinto l’usufrutto congiunto dal co-usufrutto -ha ritenuto che non vi fossero elementi atti a dimostrare la volontà delle parti di attribuire il diritto immobiliare anche alla COGNOME;
-i n base alla macchinosa tesi sostenuta nel ricorso, l’acquisto del diritto di usufrutto da parte di coniugi in comunione legale è sempre congiuntivo, a meno che non risulti un’esenzione esplicita ai sensi dell’art. 179 c.c. ;
-l ‘argomentazione è infondata ;
-la ricorrente, difatti, sembra non considerare che l’oggetto dell’acquisto era il diritto di usufrutto costituito vita natural durante di NOME COGNOME e che, per effetto del regime della comunione legale, il predetto diritto reale è stato acquisito in titolarità solidale da entrambi i coniugi (non a caso, difatti, l’atto è stato trascritto in loro favore) come co -usufrutto;
-non vi è alcuna incompatibilità, né logica, né giuridica, tra il regime patrimoniale della comunione legale e l’acquisto di un diritto reale la cui
durata corrisponde alla vita di uno solo dei coniugi; anzi, è una forzatura delle norme che si assumono violate ( in primis , l’ art. 177 c.c.) asserire che, nonostante la chiara identificazione dell’oggetto del negozio, la comunione implichi automaticamente una sua trasformazione in usufrutto congiunto, commisurato alla durata della vita di entrambi i coniugi e con diritto di accre scimento reciproco; anche l’art. 179 c.c. è impropriamente richiamato, perché l’esclusione dall’acquisto comune vale a costituire una titolarità esclusiva in capo ad uno dei coniugi, ma pur sempre in relazione al diritto che ne forma oggetto (nel caso, come detto, il diritto di usufrutto costituito vita natural durante di NOME COGNOME);
-col terzo motivo la COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
-la stessa formulazione del motivo dimostra la sua inammissibilità;
-infatti -nel dedurre che «Nel corso del giudizio questa difesa aveva eccepito da un lato la carenza di qualunque allegazione probatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE circa il pregiudizio subito in termini di concreta possibilità di impiego del cespite; dall’altra la genericità del richiamo alle risultanze del borsino immobiliare considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non cede in locazione a valore di mercato, ma, come esso stesso ha riconosciuto, a canoni determinati in base a criteri speciali, che tengono conto della condizione del conduttore ed altre variabili estranee al libero mercato. … Nel caso di specie l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva offerto,
nel corso del giudizio di merito, nessuna prova, neppure presuntiva, circa l’impiego del cespite. Ad esempio, non aveva provato natura caratteristica metratura composizione e stato di conservazione dell’immobile, neppure aveva dimostrato di aver perso occasioni di vendita o di affitto ad un prezzo conveniente o altre situazioni recanti pregiudizio. Ne segue che già solo per questo la domanda risarcitoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere integralmente respinta. … La sentenza, peraltro, appare errata anche nella pa rte in cui ha ritenuto congrua la somma indicata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, determinata con riferimento alle quotazioni del borsino immobiliare.» -la parte ricorrente sta evidentemente censurando la valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d’appello, il ragionamento presuntivo sotteso alla quantificazione del danno e la mancata adesione, nell’ambito dell’apprezzamento spettante al giudice di merito, a considerazioni svolte dalla stessa COGNOME;
-a tanto si aggiunge la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., dato che il motivo è carente nell’esposizione delle vicende processuali essenziali ( in primis , la motivazione della sentenza impugnata) e nell’individuazione e illustrazione degli atti e dei documenti (genericamente menzionati e ai quali si fa rinvio anche a pag. 17 del ricorso);
-passando al ricorso incidentale, col primo motivo ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) si deduce «omessa motivazione della sentenza relativa al parziale accoglimento della condanna di pagamento»: il ricorrente incidentale contesta la decisione della Corte d’appello che ha riconosciuto l’indennità di occupazione solo a partire dal 2010, data della noti fica dell’atto introduttivo del giudizio, anziché dal 2002, anno della morte del marito della sig.ra COGNOME e quindi dell’estinzione del diritto di usufrutto; secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito ha omesso una motivazione adeguata, basandosi su elementi irrilevanti (come le lettere inviate dalla COGNOME rimaste senza risposta), per giustificare un presunto disinteresse dell’Ente a conseguire l’immediata disponibilità dell’immobile e, così, ha ridotto l’ammontare dei risarcimento del danno che, invece, è in re ipsa (cioè presunto per legge) e
che l’Ente pubblico non può essere tenuto a dimostrare in concreto, essendo sufficiente la perdita della disponibilità del cespite;
-col secondo motivo ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) si lamenta «omessa motivazione della sentenza» in relazione alla decisa compensazione delle spese: «La sentenza … è erronea e viziata anche nella parte in cui la Corte d’Appello ha compensato le spese di lite ancorando tale decisione alla peculiarità della controversia ed alle presunte difficoltà interpretative relative al diritto di usufrutto. Non si comprende, infatti, quali siano le difficoltà nelle quali possa essere incorsa la Corte nell’interpretazione del diritto di usufrutto, atteso che la natura e la specifica disciplina dell’istituto sono chiaramente delineate dagli artt. 978 e ss. c.c. ed ampiamente chiarite – anche in termini applicativi – dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità.»;
-entrambi i motivi sono inammissibili;
-i nfatti, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di «omessa motivazione» (in relazione all’importo liquidato a titolo di risarcimento danno e alla disposta compensazione delle spese di lite), ma proprio dal testo del controricorso si evince che la Corte d’appello ha spiegat o le ragioni delle proprie decisioni;
-l a motivazione addotta per ridurre l’ammontare del danno subito da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi, non è illogica: infatti, la Corte di merito ha tratto da elementi fattuali (la mancata risposta alle lettere della COGNOME, il tempo lasciato trascorrere prima di richiedere il ri lascio) il convincimento che l’ente non avesse interesse ad ottenere l’immediata disponibilità dell’immobile e, dunque, che il pregiudizio derivante dall’occupazione sine titulo dell’odierna ricorrente non decorresse dalla data di decesso dell’usufruttuar io, bensì dal successivo momento in cui è stata esercitata la richiesta giudiziale;
-inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE, Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, ha escluso che l’occupazione sine titulo cagioni un danno in re ipsa e, anzi, ha affermato che il pregiudizio dev’essere allegato e provato (anche per presunzioni) dal danneggiato: perciò, è inconsistente
la tesi dell’ente che, sulla base di un preteso danno in re ipsa , esige un risarcimento maggiore;
-quanto alla decisione sulle spese di lite, si rileva che «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica ‘in negativo’ in ragione della ‘elasticità’ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘non essendo inde fettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese’ in favore della parte vittoriosa» (Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400, Rv. 662213-01);
-nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha giustificato la propria decisione richiamando la peculiarità della controversia e le difficoltà interpretative sull’acquisto dell’usufrutto in regime di comunione legale; a fronte di una motivazione non illo gica, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha contestato nel merito la motivazione deducendo che non vi erano difficoltà significative, ma, così facendo, ha inammissibilmente sollecitato un controllo che esula dai limiti del giudizio di legittimità;
-in conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale;
-le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa interamente le spese di questo giudizio;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)