Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3238 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 11311/2024, proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso la quale ha eletto domicilio in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, rappresentati e difesi, per procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 212/2024, depositata il 14 febbraio 2024 e notificata il 27 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di Foggia che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione, da parte sua, della proprietà di un immobile sito a Lucera, assumendo di averlo posseduto in modo pieno e ininterrotto fin dal 1991 dopo averne ottenuta la disponibilità dal fratello NOME, che lo aveva ricevuto in eredità dal padre.
All’esito del giudizio, svoltosi nel contraddittorio con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, il tribunale accolse la domanda.
La Corte d’appello di Bari, adìta con gravame dai convenuti soccombenti, riformò integralmente la prima sentenza, rilevando, per quanto ancora di interesse in questa sede, che le prove acquisite non supportavano adeguatamente l’esistenza di un valido po ssesso ad usucapionem .
In particolare, la circostanza che NOME COGNOME avesse consentito al fratello dapprima di ristrutturare l’immobile e, in seguito, di risiedervi per lungo tempo con i propri familiari, ben poteva esser ricondotta a sua tolleranza, avuto riguardo al vincolo di stretta parentela fa i due; del resto, lo stesso NOME COGNOME risultava aver presentato la DIA concernente i lavori di ristrutturazione e provveduto ad effettuare il successivo accatastamento, dando incarico a un tecnico di sua fiducia.
Inoltre, era documentato il fatto che, nel corso del periodo in esame, NOME COGNOME aveva agito in giudizio contro il fratello e la cognata per ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto di permuta dell’immobile, del quale assumeva l’esistenza; circostanza,
detta ultima, indubbiamente significativa del riconoscimento dell’altrui proprietà sul bene.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; gli eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il 30 agosto 2024 il Consigliere delegato della Sezione II Civile ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; il ricorrente ha depositato istanza di decisione con contestuale memoria, ed è stata così fissata adunanza camerale per la discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va osservato, in via preliminare, che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. sez. U, 10/4/2024, n. 9611).
Passando all’esame dei motivi, il primo di essi denunzia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per aver il giudice di appello escluso la sussistenza del possesso ad usucapionem fondandosi sui rapporti di parentela intercorrenti tra le parti».
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata, nel ritenere sussistenti meri atti di tolleranza da parte di NOME COGNOME, avrebbe ricostruito i fatti attribuendo rilievo al rapporto familiare, quantunque la stessa giurisprudenza di legittimità ammetta che l’acquisto della
proprietà per usucapione può maturare anche nel contesto di tale rapporto.
A tal fine, la censura evidenzia una serie di circostanze delle quali i giudici d’appello avrebbero dovuto tener conto nell’ottica dell’accertamento di un valido possesso ad usucapionem.
1.1. Il motivo è inammissibile.
D ietro l’apparente denunzia della violazione di norme, infatti, il ricorrente critica la ricostruzione della complessiva vicenda operata dai giudici d’appello, contrapponendovi la propria e sollecitando questa Corte ad aderirvi.
Si tratta, all’evidenza, della richiesta di un sindacato estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.
1.2. Alle medesime conclusioni si giunge anche riqualificando la censura, come ha preteso di fare il ricorrente con la memoria integrativa, in guisa di «travisamento della prova».
In disparte ogni considerazione sulla novità del rilievo rispetto all’originario strumento di impugnazione, va infatti osservato che detto vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di errore nella verifica logica della riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria (Cass., sez. U, 5/3/2024, n. 5792).
Ora, gli argomenti del ricorrente non evidenziano carenze od omissioni nell’esame di circostanze, ma consistono in una critica alle conclusioni in diritto che il giudice a quo ha tratto dai fatti accertati.
La censura, pertanto, esonda dal perimetro che le è proprio.
Il secondo motivo è rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c. per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto di configurare il potere di fatto esercitato sull’immobile de quo dal ricorrente quale mera detenzione piuttosto che a titolo di possesso uti dominus ».
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha attribuito rilievo decisivo alla controversia instaurata dal ricorrente, assumendola significativa del riconoscimento dell’altrui proprietà.
Il ricorrente osserva che, nel corso di un’udienza in esito alla quale le parti avevano poi raggiunto un accordo transattivo, egli aveva verbalizzato che intendeva fare «salvi i propri diritti in ordine al possesso inequivoco, pacifico, continuo ed ininterrotto nel tempo dell’immobile oggetto del procedimento»; tale circostanza doveva intendersi significativa «dell’inesistenza del contratto stesso», del resto da considerarsi tamquam non esset perché da lui prodotto in mera copia fotostatica e disconosciuto dalle controparti.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni più sopra esposte.
La censura, infatti, non coglie la ratio decidendi , fondata sull’interpretazione della complessiva vicenda (invocazione di un contratto di permuta e avvio di un giudizio per ottenerne l’accertamento) quale elemento sintomatico del riconoscimento dell’altrui proprietà.
In particolare, nell’invocare la possibile rilevanza delle circostanze più sopra descritte, il ricorrente non spiega perché egli abbia azionato un diritto nascente da un contratto che gli trasferiva la proprietà dell’immobile, circostanza che, con ogni evidenza, designa il riconoscimento della pregressa proprietà in capo al trasferente.
Ogni altra considerazione sul capo della sentenza impugnata si risolve nella richiesta di rivalutazione di fatti che, per le ragioni già addotte, non è consentita in questa sede.
Infine, con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c., il ricorrente lamenta «omesso esame della domanda formulata in via subordinata, relativa alla
restituzione delle somme versate nell’immobile de quo per le opere di rifinitura nel loro valore attuale».
3.1. Nei termini proposti, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Infatti, pur deducendo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente non indica quale sia la circostanza storica trascurata dai giudici a quo , né riporta o evidenzia la sede processuale nella quale la avrebbe offerta alla loro cognizione.
Riqualificando, poi, la domanda come denuncia di un’omessa pronuncia, causa di nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 112 e 360, comma primo, num. 4), c.p.c., va del pari rilevato che l’indicazione dell’atto, ritualmente rivolto ai giudici d’appello, nel quale la relativa domanda era contenuta.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il giudizio va definito in conformità alla proposta di definizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il ricorrente va inoltre condannato, in forza di quanto disposto dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. , richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380 -bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad € 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., e ad € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME