Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33113 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33113 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
Opposizione ad esecuzione di terzo – del coniuge non debitore ad espropriazione immobiliare per dedotta usucapione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22437/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 90/2022, resa dalla Corte d’appello di Lecce -sez. dist. di Taranto, comunicata il 09/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che:
l’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., proposta da NOME COGNOME quale moglie del coesecutato (NOME COGNOME) e basata sull’usucapione di uno dei beni staggiti in diverse procedure espropriative riunite (in odio anche a NOME COGNOME, in cui erano azionati i crediti di Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, alla quale ultima erano subentrati a causa di morte NOME e NOME COGNOME), è respinta in primo e secondo grado, sia in applicazione pure alla prescrizione acquisitiva della disciplina di cui all’art. 2941 n. 1 cod. civ. nei rapporti tra coniugi (in sostanza, ritenendo che il relativo termine non corresse in pendenza di vincolo coniugale nemmeno a vantaggio di uno dei coniugi), sia per carenza di prova sull’ animus possidendi in capo a ll’opponente, dichiaratasi conduttrice del bene;
per la cassazione della sentenza di appello ricorre NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi; restati tali gli intimati, ella deposita memoria illustrativa per l’adunanza del 25/10/2023, al cui esito il Collegio s’è riservato il deposito nei successivi se ssanta giorni;
considerato che:
può prescindersi dall’approfondimento della questione sulle conseguenze della carenza, in atti, di una copia della sentenza munita dei relativi dati autentici di pubblicazione e deposito, questi non evincendosi da quella versata, siccome consistente nel documento attestato come trasmesso dalla Cancelleria, che quelli non contiene e da cui non possono trarsi con la dovuta appagante sicurezza: e tanto per la maggiore liquidità delle ragioni che seguono;
può prescindersi pure dalla verifica della ritualità della notifica del ricorso anche ai COGNOME (eseguita a procuratore costituito solo in primo grado), in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. n. 6826/10, estesi anche alle ipotesi di infondatezza del ricorso;
la ricorrente lamenta: col primo motivo, la mancata interpretazione evolutiva della norma di cui all’art. 2941 n. 1 cod. civ., escludendo la sospensione del termine prescrizionale nel caso in esame; col secondo, l’inidonea o apparente motivazione sulla sussistenza del possesso esclusivo (quale esercente attività di laboratorio sartoriale) e sulla negazione dell’invece avutasi interversione del possesso; col terzo, la violazione dell’art. 112 cod. pr oc. civ., per omesso esame del carattere autonomo del possesso del bene, non solamente tollerato risultando il potere sul bene e a dispetto della – pure autoattribuitasi – qualificazione di conduttrice;
il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, con assorbimento degli altri;
infatti, è sommaria ed incompleta l’ allegazione in ricorso -neppure potendo le lacune di questo essere colmate con alcun atto successivo -di quando e come i presupposti di fatto della tesi qui sostenuta ed i relativi snodi argomentativi sarebbero stati sottoposti alla corte territoriale; mentre la formulazione della tesi in diritto con ininterrotto flusso di pensiero rende impossibile isolarne una valida concatenazione tra premesse, argomentazioni e conseguenze, idonee ad inficiare la ratio decidendi della corte territoriale;
quest’ultima, invero, è basata sulla ricostruzione della finalità dell’applicazione della norma indicata (art. 2941, n. 1, cod. civ.: sulla elaborazione dei cui presupposti, nella giurisprudenza di legittimità, si veda, da ultimo, Cass. ord. 32212/22, ove altri riferimenti) nell’esigenza di preservare il rapporto di fiducia tra i coniugi dai rischi di deterioramento indotti dall’azionamento, ad opera di uno di loro, dei poteri normalmente volti ad impedire la prescrizione in proprio danno dei diritti: con g iustificazione dell’inerzia del coniuge nella reazione agli atti di gestione od utilizzo del bene quale conseguenza ordinaria o normale dell’operatività del vincolo coniugale ;
ora, una tale finalità, sostanzialmente riconducibile a quella di tutela dell ‘ armonia familiare in senso lato, rende evidente come
l’inerzia del coniuge sia, insomma, non significativa dell’ordinaria volontà abdicativa del diritto (normalmente sottesa alla prescrizione) in costanza del rapporto coniugale; e, se non altro appunto in relazione alla prescrizione acquisitiva, tale finalità risulta indifferente alla tipologia di regime patrimoniale, riferita com’è a quei diritti (o alle relative quote o, in caso di comunione legale, parti, visto che questa è comunemente ricostruita come comunione senza quote o a mani riunite) per definizione spettanti in via esclusiva ad uno dei coniugi;
infatti, la ratio dell’art. 2941 n. 1 cod. civ. , estensibile alla prescrizione acquisitiva in virtù del rinvio operato dall’art. 1165 cod. civ., deve dirsi persistente in tutti i casi di permanenza del vincolo coniugale (con la sola eccezione dell’insorgenza della crisi conclamata dalla separazione personale) ed a prescindere dal regime patrimoniale tra i coniugi, al conclamato scopo di non alterare l’armonia non solo di tale regime, ma del complessivo rapporto coniugale: l’estrinsecazione di poteri di gestione e disposizione dei beni rientranti nel patrimonio di uno o di entrambi i coniugi ben può, se non altro di norma, ricondursi ad una ordinaria ed armonica modalità di manifestazione della condivisione delle scelte anche quotidiane da parte dei coniugi, generalmente dipendente dalla peculiarità del rapporto coniugale medesimo (pure attraverso meccanismi impliciti o taciti di mandati – poco importa se con o senza rappresentanza – nei singoli atti di ordinaria amministraz ione); tanto che l’ evenienza di un ‘ alterazione dell’armonia del rapporto coniugale ancora oggi può dirsi intuitivamente probabile in caso si ammettesse la ritrazione di vantaggi personali dall’estrinsecazione di quegli ordinari poteri in aperto contrasto o contrapposizione tra i coniugi ed anzi al fine di assicurare un vantaggio esclusivo ad uno ai danni dell’altro , con conseguente imposizione ad un coniuge dell’onere di un a continua reazione agli atti potenzialmente lesivi posti in essere dall’altro ;
l’esclusione perfino dell’inizio del decorso del termine utile alla maturazione della prescrizione acquisitiva corrisponde quindi ad una
corretta interpretazione della normativa sul punto e rende la gravata sentenza immune dalle critiche che paiono ad essa rivolte; ma tale esclusione, peraltro, è pure di per sé idonea al rigetto della pretesa: ciò che rende evidentemente irrilevanti le ulteriori argomentazioni della corte territoriale sulla non configurabilità, nella specie, neppure di un possesso esclusivo utile ai fini dell’usucapione ;
pertanto, lasciate impregiudicate le relative questioni, le doglianze su tale ulteriore ratio decidendi restano assorbite, attesa l’idoneità della prima, la cui fondatezza si è qui appena riconosciuta, a reggere da sola la conclusione dell’insussistenza dei fatti costitutivi vantati dall’opponente;
il ricorso va, pertanto, rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasti tali gli intimati;
va infine dato atto ex art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/02 della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315);
per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile