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Usucapione speciale: il decreto non è sentenza

Una sentenza chiarisce la natura del decreto di riconoscimento della proprietà per usucapione speciale. Il Tribunale ha stabilito che tale decreto crea solo una presunzione di proprietà, superabile in un giudizio ordinario. La curatela fallimentare dell’ex proprietario ha agito per rivendicare un fondo rustico, ma la domanda è stata respinta. È stato chiarito che atti come l’iscrizione di un’ipoteca non sono idonei a interrompere il possesso continuato, necessario per l’usucapione speciale.

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Usucapione Speciale: Quando il Decreto di Riconoscimento Non Basta

L’istituto dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinato dall’art. 1159-bis del codice civile, rappresenta un meccanismo fondamentale per la regolarizzazione della proprietà di fondi rustici. Tuttavia, il procedimento per il suo riconoscimento solleva questioni complesse, come dimostra una recente sentenza del Tribunale di Trento. Il caso analizzato chiarisce la natura e i limiti del decreto di riconoscimento emesso ai sensi della Legge 346/1976, specificando che esso non ha valore di sentenza passata in giudicato, ma crea una semplice presunzione di proprietà. Vediamo i dettagli.

I Fatti del Contendere: Proprietà Rurale e Possesso Conteso

La vicenda giudiziaria nasce dall’azione promossa dalla curatela fallimentare di un soggetto, formalmente proprietario di un fondo agricolo adibito a frutteto. La curatela chiedeva al Tribunale di accertare la piena proprietà del bene in capo al fallito e di condannare l’attuale occupante al rilascio immediato.

L’occupante, la convenuta, si difendeva sostenendo di aver acquisito la proprietà del fondo per usucapione speciale, avendo ottenuto nel 2019 un decreto di riconoscimento ai sensi della L. 346/1976. Tale decreto attestava il suo possesso continuato, pubblico, pacifico ed esclusivo del terreno per oltre quindici anni.

La parte attrice contestava la validità di tale possesso, portando prove secondo cui il proprietario formale (e sua moglie) avrebbero continuato a gestire il fondo almeno fino al 2013. Tra gli elementi a supporto, la curatela evidenziava:
1. L’iscrizione di un’ipoteca sul fondo da parte del proprietario formale nel 2008 a garanzia di un mutuo.
2. La risultanza della moglie del proprietario come conduttrice del fondo nei registri agricoli fino al 2013.
3. Il conferimento dei frutti del terreno a una cooperativa tramite la moglie del proprietario fino allo stesso anno.

La convenuta, dal canto suo, sosteneva che tali elementi fossero puramente formali e non rispecchiassero la realtà fattuale, dove era lei, anche per il tramite del marito, a possedere e coltivare il fondo uti dominus.

Il Valore del Decreto nell’Usucapione Speciale

Il Tribunale affronta preliminarmente la questione del valore giuridico del decreto di riconoscimento della proprietà rurale. Richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 16219/2021), la sentenza ribadisce un principio cruciale: il decreto emesso ai sensi della L. 346/1976 non ha valore di sentenza e non è idoneo a passare in giudicato.

Esso “conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario”. Questo significa che il proprietario formale, anche se non si è opposto durante il procedimento speciale, non perde il diritto di far accertare il proprio diritto di proprietà in un successivo giudizio ordinario. In questo nuovo giudizio, però, l’onere di superare la presunzione creata dal decreto ricade su di lui.

L’Ipoteca Non Interrompe il Possesso ai Fini dell’Usucapione Speciale

Un punto centrale della controversia era se la costituzione di un’ipoteca sul bene da parte del proprietario formale potesse essere considerato un atto interruttivo del possesso della convenuta. La risposta del Tribunale è netta: no.

Citando l’art. 1165 c.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14733/2000), il giudice spiega che gli atti idonei a interrompere il decorso del termine per l’usucapione sono solo quelli diretti al recupero materiale del possesso. Atti puramente dispositivi, come la vendita o la costituzione di un’ipoteca, non trasferiscono lo ius possessionis e non incidono sul potere di fatto che il possessore continua a esercitare sul bene. Pertanto, l’iscrizione ipotecaria del 2008 è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’interruzione.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale ha rigettato la domanda della parte attrice per non aver fornito prove sufficienti a superare la presunzione di proprietà creata dal decreto del 2019. Le prove documentali prodotte (dati del Sistema Informativo Agricolo, visure camerali) sono state considerate di natura “meramente formale” e non dirimenti. Secondo il giudice, tali documenti non dimostravano in modo inequivocabile che fosse il proprietario formale (o sua moglie) a possedere materialmente il fondo nel periodo rilevante.

L’attrice non è riuscita a dimostrare né l’esercizio di un potere di fatto sul bene, né l’esistenza di atti interruttivi del possesso della convenuta. Di conseguenza, la presunzione di avvenuta usucapione speciale in favore della convenuta è rimasta valida.

Le Conclusioni

La sentenza offre due importanti insegnamenti pratici. In primo luogo, conferma che il decreto di riconoscimento della piccola proprietà rurale è uno strumento potente ma non definitivo: crea una presunzione legale che sposta l’onere della prova, ma non chiude la porta a future contestazioni. In secondo luogo, chiarisce che non tutti gli atti di disposizione del proprietario formale sono efficaci per interrompere l’usucapione. Solo le azioni che mirano concretamente a recuperare il controllo fisico del bene possono sortire tale effetto, mentre atti come la concessione di un’ipoteca, pur essendo un’espressione del diritto di proprietà, non intaccano il possesso altrui.

Un decreto di riconoscimento della proprietà rurale ha lo stesso valore di una sentenza definitiva?
No, il decreto emesso secondo la procedura della L. 346/1976 non ha valore di sentenza e non passa in giudicato. Esso conferisce soltanto una presunzione di appartenenza del bene, che può essere contestata e superata in un successivo giudizio ordinario.

L’iscrizione di un’ipoteca da parte del proprietario formale interrompe il possesso utile per l’usucapione?
No. Secondo la sentenza, gli atti dispositivi del proprietario che non sono diretti al recupero materiale del possesso, come la costituzione di un’ipoteca, non sono idonei a interrompere il decorso del termine per l’usucapione.

In un giudizio per accertare la proprietà di un bene già oggetto di un decreto di usucapione speciale, su chi ricade l’onere della prova?
L’onere della prova ricade su chi contesta il decreto, ovvero sul proprietario formale che agisce in giudizio. Egli deve fornire la prova di aver esercitato un possesso materiale sul bene nel periodo utile all’usucapione altrui o di aver compiuto validi atti interruttivi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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