Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9486-2023 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, r appresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
NOME COGNOME
– intimata – avverso la sentenza n. 119/2023 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Vibo Valentia, invocando l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitato dalla convenuta a carico del fondo degli attori.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del diritto di transito oggetto di causa.
Con sentenza n. 1174/2019 il Tribunale rigettava la principale e accoglieva la riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 119/2023, la Corte di Appello di Catanzaro riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda principale degli odierni controricorrenti, rigettando quella riconvenzionale di usucapione proposta dalla COGNOME e ordinando a quest’ultima la cessazione del passaggio.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
nonchè contro
L’altra intimata, COGNOME NOME, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 c.p.c., la parte ricorrente, con istanza del 28.2.2024, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria. La parte controricorrente ha anche depositato nota delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di Appello, riformando la decisione di prima istanza, avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione del diritto di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla COGNOME nel giudizio di merito.
Con il secondo motivo, invece, la predetta denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., perché la Corte distrettuale
avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della configurazione del requisito dell’apparenza, l’esistenza di un cancello.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto di passaggio invocato dalla COGNOME, evidenziando che non risultava esistente in loco un sentiero perimetrato e tracciato, ed il cancello valorizzato dalla COGNOME ‘ … può reputarsi un accesso secondario al fondo degli odierni appellanti … del quale non è possibile arguire dall’attività istruttoria espletata un uso esclusivo da parte di NOME NOME COGNOME (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Il giudice di seconda istanza, dunque, ha escluso il conseguimento della prova dell’uso esclusivo del passaggio in capo all’odierna parte ricorrente.
Quest’ultima contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dalla Corte territoriale, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).
A ciò va aggiunto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, non si configura alcun vizio di omesso esame, dovendosi ribadire, sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i
singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
Infine, con riferimento al secondo motivo, la statuizione assunta dalla Corte di Appello è coerente con l’insegnamento di questa Corte, poiché per l’acquisto per usucapione o destinazione del padre di famiglia di un diritto di servitù di passaggio non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei al transito, ma occorre dimostrare l’esistenza di opere accessorie realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente: occorre, quindi, un quid pluris che dimostri la specifica destinazione del percorso e delle opere connesse al transito all’esercizio della servitù (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010, Rv. 613246).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché esso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda