Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36298 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31355/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivmente domiciliata in ROM, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1843/2019 depositata il 18/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME per sentirli dichiarare occupanti, senza titolo dell’area facente parte del compendio ferroviario della RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, adiacente la sede ferroviaria sita in INDIRIZZO “INDIRIZZO“, distinta presso il C. T. dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al foglio 79, particella n.32, con condanna degli stessi convenuti al rilascio della predetta area e al ripristino dello stato dei luoghi.
L’attrice deduceva che i beni erano stati espropriati dalla RAGIONE_SOCIALE per la costruzione della diramazione ferroviaria La Ce/sa-Prima Porta della ferrovia RAGIONE_SOCIALEViterbo, e sarebbe entrata nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, a seguito di atto notarile, e che, con la trasformazione, mediante scissione, del predetto consorzio, in RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE), il ramo d’azienda relativo alla gestione del trasporto su ferro concernente sia le linee metropolitane, che le ferrovie concesse RAGIONE_SOCIALE-Viterbo e RAGIONE_SOCIALE Lido, comprensivo dell’area oggetto di causa, sarebbe stato trasferito alla RAGIONE_SOCIALE, attuale RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio e preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione attiva per non essere RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’area oggetto di
causa. Sempre preliminarmente chiedevano al Giudice di essere autorizzati a chiamare in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE quale litisconsorte necessaria ex art.1586 c.c..
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di dichiarare l’intervenuto acquisto, in capo ad NOME COGNOME, del diritto di proprietà sull’area oggetto di causa a titolo di usucapione. La convenuta, infatti, aveva posseduto, animo domini , per trent’anni la particella oggetto di causa che, in forza di un contratto di locazione, sarebbe stata detenuta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME e la domanda dell’intervenuta F.G.-F.G. e, per l’effetto, dichiarava l’intervenuto acquisto, a titolo di usucapione, del diritto di proprietà da parte dei convenuti attori in rinconvenzionale, in parti uguali, sull’area sopra descritta.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE resistevano all’ appello.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e, per l’effetto, dichiarava l’occupazione senza titolo delle aree detenute da NOME COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, non avendo queste provato di detenerle in forza di altro valido titolo.
Preliminarmente la Corte territoriale osservava che la domanda di usucapione della RAGIONE_SOCIALE non poteva trovare
accoglimento in quanto dai documenti esibiti risultava la sola posizione di conduttrice di NOME COGNOME, in virtù dei contratti di locazione esibiti che, peraltro, non riguardavano la particella 32 oggetto della domanda di usucapione.
Il primo contratto dell’8 marzo 1994 stipulato tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE riguardava il terreno fg. 79 part.67/90/91, mentre il secondo, del 15 settembre 1999, sempre tra le stesse parti, riguardava le stesse particelle oltre alla 72 e 74; il terzo era relativo alla sublocazione delle suddette particelle alla RAGIONE_SOCIALE, il quarto del 14 aprile 1995 era stato stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e riguardava le sole part.72/74 e cosi i contratti successivi.
Dall’esame della c.t.u., depositata in primo grado, si rilevava che le tre domande di condono riguardavano tutte particelle confinanti con la particella n.32.
Il patrocinio di NOME COGNOME, nelle osservazioni all’elaborato peritale del c.t.u., asseriva che erroneamente sarebbe stata indicata la particella 74 al posto della particella 32 e, a conforto, indicava l’aerofotogrammetria del 1984 in cui risultava che il fabbricato ricadeva nella particella 32.
Secondo la Corte d’Appello , ai fini della valutazione dell’attendibilità di tale dichiarazione, occorreva considerare che difficilmente si sarebbe potuto concedere il condono edilizio per una particella (la 32) oggetto di vincolo di indisponibilità e che, in ogni caso, il fabbricato indicato come A non poteva ritenersi nel periodo 1984 – 1988, a servizio della RAGIONE_SOCIALE che, come da certificato camerale, era stata costituita nel 1984 in Brescia e solo
nel 1988 aveva cominciato ad operare in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO. Da tali rilievi doveva escludersi ogni collegamento con tale opera.
La dichiarazione del 1998 di NOME COGNOME, con cui l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE, coniuge di NOME COGNOME, aveva chiesto di utilizzare l’intera area come orto, dimostrava che all’epoca la particella n.32 non era in alcun modo attrezzata (il che ne escludeva l’utilizzo da parte di terze persone) e ciò era incompatibile con la tesi di NOME COGNOME.
Dall’esame delle prove testimoniali non emergevano elementi determinanti per affermare l’intervenuto acquisto per usucapione. Non risultava credibile la deposizione relativa al periodo di tempo dal 1974 al 1980 del geometra NOME, che aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare con la RAGIONE_SOCIALE nel 1974, ovvero ancora prima della sua costituzione. Infine, la domanda di NOME COGNOME di usucapione per possesso esclusivo ultraventennale non era accoglibile anche perché non era dimostrato il periodo di inizio de ll’ utilizzo esclusivo uti domini atteso che l’as serito possesso, ove esistente, si confondeva con quello della RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti con cui era stato eccepito il difetto di legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE, ovvero di effettiva titolarità in capo alla stessa del rapporto controverso (art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione art 112 c.p.c.).
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale, dopo avere precisato che l’eccezione proposta dai convenuti e dall’intervenuta non riguardava la legitimatio ad causam di parte attrice ma investiva il merito della controversia (pag. 4), la rigettava, limitandosi tuttavia a presumere, sulla base della mera successione degli atti di cui aveva dato conto parte attrice, la titolarità della particella oggetto di controversia in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
A seguito dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, la NOME COGNOME NOME, la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, che non erano onerate di proporre appello incidentale (sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidato cfr. Corte di Cassazione, sez. m, del 20.06.2014, n. 14085), hanno riproposto l’eccezione rispetto alla quale la Corte d’Appello non si è pronunciata.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile
Lo stesso ricorrente a pagina 15 del ricorso evidenzia che il Tribunale, in primo grado, aveva precisato che l’eccezione proposta non riguardava la legittimazione di parte attrice ma investiva il merito della controversia e pertanto l ‘ aveva rigettava, presumendo, sulla base della mera successione degli atti di cui aveva dato conto parte attrice, la titolarità della particella oggetto di controversia in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che, sulla base di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, risulta infondata la censura di omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE perché, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, gli stessi a seguito dell’esplicito e motivato rigetto della suddetta eccezione da parte del giudice di primo grado dovevano proporre appello incidentale sul punto.
In altri termini, essendoci stata una pronuncia esplicita di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, i ricorrenti erano onerati di proporre appello incidentale.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Nel giudizio di appello, il principio previsto dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d’ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., quand’anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Sez. 2 – , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022, Rv. 664325 – 01).
Questa Corte, infatti, a Sezioni Unite ha affermato che: In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed
inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Sez. U – , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, Rv. 644305 – 01).
D’altra parte , la Corte d’Appello ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE , pertanto deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 01 ).
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma l, n. 5, c.p.c.).
Error in iudicando per non avere ritenuto la continuazione nel possesso uti domini anche successivamente alla stipula dei contratti di locazione con RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma l. n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 1140, 1158 c.c. e 1571 c.c.).
La Corte di Appello avrebbe omesso l’esame di una serie di fatti storici risultanti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti ed aventi carattere decisivo, in quanto, se singolarmente, ovvero complessivamente considerati, avrebbero determinato un diverso esito della controversia, favorevole ai ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti indicano i seguenti fatti storici omessi:
la società RAGIONE_SOCIALE non è semplice conduttrice di NOME COGNOME e sublocataria della RAGIONE_SOCIALE, ma è proprietaria dal 1971 delle particelle 75-76 (foglio 79) e delle particelle 68-69 (foglio 79) che insieme a quelle di proprietà di NOME COGNOME costituiscono la zona del complesso industriale ove è esercitata la attività della RAGIONE_SOCIALE e della quale la particella 32 oggetto di controversia è zona centrale (atto di compravendita depositato come doc. n. 4 nei fascicoli di primo grado).
le domande di condono prot. 55933 del 01/03/1995 e prot. 579762 del 9/01/2004 riguardano anche opere realizzate da NOME COGNOME e F.G.-F.G. sulla particella 32 oggetto di controversia.
l’esistenza del fabbricato “A” risulta già dall’aerofotogramma del 18.02.1984 e che lo stato di conservazione dei manufatti che circondano la particella 32 risale ad oltre trent’anni prima
la dichiarazione di NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE e coniuge della NOME, con la quale chiede di utilizzare l’intera area come orto si riferisce ad una porzione della particella 32 prospiciente al mappale n. 41 e posta in un luogo completamente diverso rispetto alla porzione di cui è chiesta la liberazione nel presente giudizio, che, invece, separa le particelle 67, 74 e 90 di proprietà di NOME COGNOME dalla particella 68 di proprietà di NOME.NOME.-F.G. e che alla data del 1998 risultava già attrezzata ad uso industriale.
il teste COGNOME ha presentato la pratica edilizia di condono prot. n. 55933 depositata come doc. n. 1 Ob del fascicolo di primo grado di parte NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
Secondo i ricorrenti l’esame dei fatti storici sopra indicati avrebbe senz’altro condotto la Corte di Appello a ritenere raggiunta la prova che la particella oggetto di causa è stata occupata, mantenuta e gestita, quantomeno dal 1974, uti domini , dalla signora NOME COGNOME e dalla società RAGIONE_SOCIALE, che su tale particella hanno realizzato manufatti ed opere oggetto di condono edilizio.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La complessiva censura proposta dai ricorrenti si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel
quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
Le censure, pertanto, si appalesano inammissibili, giacché la Corte territoriale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato tutti i fatti dedotti e le risultanze probatorie acquisite, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito.
I ricorrenti sostanzialmente ripropongono tutte le loro deduzioni a sostegno della loro domanda di usucapione della particella 32 e, tuttavia, i fatti che nel motivo si indicano come omessi sono stati, invece, tutti valutati dalla Corte d’Appello sia pure con un giudizio non corrispondente alle loro aspettative. I ricorrenti, con la suddetta censura, perché tendono in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata». (Sez. 1, Sent n. 16056 del 2016).
Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della 2^ Sezione