Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3228 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti 24698/2021 e 24908/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, soci della disciolta società RAGIONE_SOCIALE, già parte del giudizio di appello
– intimato – avverso la sentenza n. 4023/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 13.5.2008 RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio il RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Roma, per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà degli immobili siti in Roma, INDIRIZZO, distinti nel locale NCEU al foglio 472, particella 38, sub 507 e 508, allegando di aver esercitato sugli stessi una signoria di fatto pacifica e pubblica, ultraventennale, avendoli adibiti a propria sede legale ed avendoli restaurati, completati e manutenuti.
La società convenuta rimaneva contumace ma spiegava intervento in causa la RAGIONE_SOCIALE Popolare di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., deducendo che con atto del 27.9.1993 la RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto un debito nei confronti dell’istituto di credito di € 645.571,12 oltre interessi, a garanzia del quale aveva costituito ipoteca volontaria sui cespiti oggetto della domanda. L’interveniente contestava inoltre nel merito la domanda, allegando che gli immobili erano stati concessi in locazione dalla RAGIONE_SOCIALE a Battella NOME, che vi svolgeva attività di vendita al pubblico di preziosi, e che la società proprietaria aveva chiesto, nel 2000, domanda di sanatoria per alcune opere abusive realizzate all’interno dei cespiti di cui è causa.
Interveniva altresì nel giudizio RAGIONE_SOCIALE, mediante la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere cessionaria di un credito già vantato da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di essere subentrata, mercè tale titolo, nelle procedure esecutive R.G.E. 105377/99 e 1484/06, pendenti dinanzi il Tribunale di Roma ed aventi ad oggetto gli immobili in contestazione.
Con sentenza n. 25339/2012 il Tribunale accoglieva la domanda della società attrice, ritenendo che non potesse tenersi conto della documentazione prodotta dai terzi intervenuti, perché il loro intervento era avvenuto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. e perché essi non potevano essere ritenuti litisconsorti necessari.
Con la sentenza impugnata, n. 4023/2021, la Corte di Appello di Roma accoglieva i gravami interposti, rispettivamente, in via principale da RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, e da RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale. La Corte distrettuale riteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere che i creditori ipotecari non fossero litisconsorti necessari e dunque nell’applicare a loro carico le prescrizioni di cui all’art. 183
c.p.c. e considerava non assolto l’onere probatorio gravante su RAGIONE_SOCIALE, posto che nel giudizio di prime cure era stato sentito un solo testimone, le cui dichiarazioni comunque erano state superate dalla documentazione prodotta dai terzi intervenienti, che aveva dimostrato il perdurante interesse di RAGIONE_SOCIALE nella gestione degli immobili oggetto di causa. Inoltre, il giudice di appello evidenziava che RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto a depositare il fascicolo di prime cure, contenente i documenti ritenuti idonei a sostenere la propria domanda.
Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE mandataria di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE
L’altra parte del giudizio di appello, RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato iscritto telematicamente una prima volta, prendendo il numero NUMERO_DOCUMENTO, ed una seconda volta, prendendo il numero NUMERO_DOCUMENTO. Con istanza del 26.10.2025 il difensore della parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo del secondo fascicolo, allegando un malfunzionamento del sistema, a fronte del quale, per scrupolo difensivo, era stata rinnovata la procedura di iscrizione del ricorso al ruolo generale. Con provvedimento del 28.10.2025 il Presidente della sezione ha disposto non luogo a provvedersi sulla predetta istanza, rimettendo ogni provvedimento sulla stessa al collegio.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione delle due impugnazioni, rispettivamente distinte dai numeri 24698/2021 e 24908/2021, aventi ad oggetto la medesima sentenza. Va precisato, al riguardo, che non si configura alcun malfunzionamento imputabile al sistema informatico, poiché la stessa parte ricorrente dichiara, nella sua istanza del 26.10.2025, di aver rinnovato volontariamente la procedura di iscrizione del ricorso al ruolo ‘per scrupolo difensivo’ . Non ricorre, dunque, un errore incolpevole, ma (al contrario) sussiste una precisa scelta difensiva. Il ricorso 24908/2021, dunque, in quanto iscritto successivamente, va riunito a quello, precedente, n. 24698/2021.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, assolutamente corrispondenti per le due impugnazioni, trattandosi del medesimo atto iscritto due volte, delle cinque doglianze in cui l’impugnazione si articola va esaminata innanzitutto, per motivi di ordine logico, la terza, con la quale la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, la deposizione di un solo testimone, nonostante l’insegnamento di questa Corte, secondo cui anche una sola testimonianza può essere ritenuta sufficiente ai fini della prova della domanda.
La censura è infondata.
La Corte di Appello non ha soltanto evidenziato che in prime cure era stato sentito un solo teste, ma ha dato atto che costui aveva
soltanto dichiarato che l’immobile era utilizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE come sede legale, e che all’entrata dello stesso vi era la targa della società, ed ha ritenuto che detta deposizione non offrisse ‘… adeguata dimostrazione della manifestazione di un possesso esclusivo sulla res, da parte della società, attraverso una attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui’ (cfr . pagg. 6 e 7 della sentenza). A tale considerazione ha poi aggiunto che RAGIONE_SOCIALE non si era affatto disinteressata del destino degli immobili oggetto di causa, avendoli prima locati ad un terzo, che vi esercitava la sua attività commerciale, e poi avendo presentato domanda di sanatoria, nel 2000, per alcuni abusi esistenti nei cespiti di cui si discute (cfr. pag. 7 della sentenza). Infine, la Corte di seconde cure ha aggiunto che RAGIONE_SOCIALE non aveva depositato il proprio fascicolo di parte, impedendo in tal modo di valutare gli elementi documentali addotti a sostegno della propria domanda.
Dei diversi argomenti indicati dal giudice di merito, costituenti altrettante rationes decidendi idonee a sostenere la decisione di rigetto della domanda di usucapione proposta ab origine dalla RAGIONE_SOCIALE, soltanto il primo viene attinto dalla censura in esame, peraltro contrapponendo, alla valutazione della prova testimoniale e della sua concludenza, una ricostruzione alternativa, trascurando tuttavia che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della
prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Le ulteriori considerazioni offerte dalla Corte distrettuale, rappresentate dalla valutazione della documentazione acquisita agli atti del giudizio, di segno opposto alle risultanze della prova testimoniale, e dal mancato deposito del fascicolo di parte della società ricorrente, con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto ai fini della decisione, neppure vengono attinte dal motivo in esame.
Va ribadito, in merito, che l’ultimo argomento, concernente la mancanza del fascicolo di parte al momento della decisione, appare decisivo, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui il giudice di merito è tenuto a procedere a ricerche soltanto qualora sia riscontrata la mancanza di taluni atti o documenti da uno dei fascicoli di parte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18237 del 03/07/2008, Rv. 604863; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16212 del 28/06/2017, Rv.
644677; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020, Rv. 659323) ma non anche quando manchi l’intero fascicolo di parte, poiché in tale eventualità il giudice del gravame deve decidere la causa sulla base degli atti e documenti a sua disposizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 15/07/2011, Rv. 619232 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021, Rv. 661744).
La stabilità della statuizione concernente la mancanza del fascicolo di parte è sufficiente, unitamente alla ravvisata insufficienza dell’unica deposizione testimoniale, a giustificare il rigetto della domanda di usucapione, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui ‘Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005, Rv. 582931; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 11/05/1982, Rv. 420828).
Passando agli altri motivi del ricorso, con il primo di essi la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 100, 101, 102, 268 c.p.c., 2945 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’appello, proposto dalle parti intervenienti in prime cure, nonostante l’assenza di un loro specifico interesse, derivante dall’iscrizione ipotecaria, in quanto la procedura esecutiva pendente dinanzi il Tribunale di Roma, n. 105377/1999, cui era stata riunita la procedura n. 1484/2006, era
stata dichiarata estinta per erroneità della trascrizione del pignoramento eseguito in rettifica dal creditore procedente. Secondo la società ricorrente, in tal modo sarebbe venuta meno la qualità di creditore ipotecario, e dunque la legittimazione degli intervenienti a partecipare al giudizio di usucapione come litisconsorti necessari, e di proporre appello avverso la decisione del Tribunale.
Con il secondo motivo, logicamente connesso al primo, viene invece contestata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101, 116, 183, 268 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente considerato, ai fini della decisione, i documenti prodotti dalla difesa delle parti intervenienti in prima istanza, ritenendoli litisconsorti necessari del giudizio, nonostante la perdita della qualità di creditori ipotecari e dunque del diritto di svolgere attività difensiva, dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. ed ancor meno in appello.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
In particolare, sono infondate nella parte in cui esse muovono dall’erroneo presupposto che la dichiarata estinzione della procedura esecutiva pendente dinanzi il Tribunale di Roma, avente ad oggetto i beni immobili di cui è causa, per erronea trascrizione del pignoramento in rettifica eseguito dal creditore procedente, farebbe venir meno la qualità di creditori ipotecari rivestita dagli odierni controricorrenti. In realtà, le vicende della procedura esecutiva, che ha origine dal pignoramento e segue il procedimento previsto dal codice di rito, sono indipendenti dalla iscrizione di ipoteca.
Nella restante parte, invece, le doglianze sono inammissibili, in quanto il rigetto del terzo motivo, e la conseguente stabilità della
statuizione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto non conseguita la prova rigorosa richiesta dall’ordinamento per la configurazione della prescrizione acquisitiva, fa venir meno l’interesse della parte ricorrente alla contestazione concernente la posizione processuale delle odierne società controricorrenti. Sotto questo profilo, infatti, si configura un’ulteriore applicazione della preclusione derivante dalla sussistenza di una cd. doppia ratio , rispetto a quella indicata in relazione allo scrutinio della terza doglianza, dovendosi ribadire che ‘Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).
Con il quarto motivo, poi, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 105377/1999, già pendente innanzi il Tribunale di Roma.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello non ha tenuto conto della circostanza dedotta da parte ricorrente, ma ciò non inficia la decisione finale del giudice di merito, posto che (come già osservato in relazione ai primi due motivi del ricorso) le vicende del pignoramento e della conseguente procedura
esecutiva immobiliare sono assolutamente indipendenti dall’iscrizione dell’ipoteca. Non si configura, di conseguenza, alcun profilo di decisività del fatto asseritamente non esaminato dal giudice di merito, trattandosi di circostanza del tutto accessoria rispetto al thema decidendi .
Infine, con il quinto ed ultimo motivo, la società ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulle istanze istruttorie che l’odierna ricorrente aveva riproposto nei propri scritti difensivi in secondo grado.
La censura è inammissibile, in primo luogo perché essa non cade su un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto’ della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
Inoltre, la censura è ulteriormente inammissibile perché in essa neppure sono riportati i capitoli di prova dei quali si lamenta l’omessa ammissione, né viene dimostrato che essi siano stati effettivamente riproposti in appello. In proposito, va ribadito che ‘In tema di ricorso
per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014 Rv. 630291).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida, rispettivamente, in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ed in € 8.700, di cui € 200 per esborsi, quanto alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE; oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 10 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME