Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28793 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
Oggetto: Usucapione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15853/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO nel cui studio in Cosenza, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-controricorrente –
COMUNE DI COSENZA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME.
-intimati –
Avverso la sentenza n. 486/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 8/3/2019 e notificata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/9/2023 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto citazione del 14 Marzo 2006, COGNOME NOME, premesso di aver posseduto uti dominus , pacificamente e ininterrottamente, alcuni terreni ubicati nel Comune di Cosenza, in catasto al foglio 23, particella frazionata 43/b di mq. 507, derivante dalla particella 43, Foglio 23, particella 46 di mq. 1120, foglio 23, particella frazionata 46 1/2 di mq. 520, derivante da ex INDIRIZZO, foglio 23, particella frazionata 184/b, di mq.103, derivante dalla particella 184, intestate rispettivamente la particella n. 43 ai germani NOME e NOME COGNOME, la particella 46 a COGNOME NOME, per averla acquistata con atto del 19 dicembre 1986 dalla RAGIONE_SOCIALE, e le altre al Comune di Cosenza, facendo parte dei terreni residuati dai lavori di bonifica dei fiumi Crati e Busento, che l’amministrazione demaniale aveva alienato al Comune di Cosenza con atto del 13 Febbraio 1911, convenne in giudizio il Comune di Cosenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME perché fosse dichiarato l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione in suo favore dei predetti immobili.
Il giudizio di primo grado, nel quale si costituì il solo Comune di Cosenza, si concluse con la sentenza n. 1243/2011, depositata il 27 luglio 2011, che rigettò la domanda, mentre il giudizio di appello, incardinato dal medesimo COGNOME NOME, nel quale si si costituì il Comune RAGIONE_SOCIALE Cosenza proponendo appello incidentale in
ordine alla liquidazione delle spese, si concluse con la sentenza n. 486/2019, che respinse gli appelli principale e incidentale, liquidando le spese in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE Cosenza.
Contro la predetta sentenza COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati anche con memoria.
Si difende con controricorso COGNOME NOME. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 81, 100 e 167 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 112, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, con riguardo all’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune ancorché tardivamente costituito, aveva ritenuto immune da vizi la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva sostenuto che la titolarità del diritto, dal lato attivo e passivo, rientrasse tra i fatti costitutivi della domanda, sicché la parte che ne eccepiva la carenza non svolgeva alcuna eccezione in senso stretto, ma proponeva una mera difesa, consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a base della domanda, così da non incorrere in alcuna delle preclusioni contemplate dall’articolo 167 cod. proc. civ., come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 2951/2016. I giudici non avevano, invece, tenuto conto della differenza esistente tra carenza di legittimazione passiva e titolarità del diritto sostanziale, in quanto avevano posto a base della decisione i certificati catastali e la nota dell’Intendenza di finanza, prodotti dal Comune, il quale, nell’obiettare che la particel la 184 del Fg. 33,
apparteneva al demanio pubblico dello Stato, che le particelle 46, 43 e 184 del Fg. 23 non erano state oggetto di compravendita tra Stato e Comune e che l’atto di compravendita del 1911 si riferiva ad altri terreni, non aveva approntato una mera difesa, ma aveva sollevato un’eccezione in senso stretto, soggetta, in quanto tale, ai termini di decadenza ex art. 167 cod. proc. civ., nella specie violati. Inoltre, una siffatta difesa sarebbe stata proponibile non dal Comune, ma dalla sola Amministrazione finanziaria, che era onerata della relativa prova, sicché l’errore era consistito non soltanto nella violazione del principio della distribuzione dell’onere della prova, ma anche nel mancato rilievo dell’assenza di legittimazione del Comune a eccepire la demanialità del bene e nel mancato esame della questione, nonostante il motivo proposto in merito.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di valutare le prove offerte dall’appellante e l’attività assertiva da lui svolta. La conclusione cui era giunto il giudice di primo grado, secondo cui l’atto del 13 febbraio 1911 non conteneva i dati catastali della particella 184 e non consentiva, dunque, di accertare l’inclusione di questa nel compendio venduto al Comune, era, infatti, erronea in quanto fondata su una disamina superficiale dell’atto. All’epoca del rogito, inv ero, non era stato ancora istituito il nuovo catasto, mentre il rogito costituiva in sé prova indiziaria, posto che la particella 184 era pacificamente compresa tra i quozienti di terreno costituenti i residui fluviali posti a destra del fiume Crati, che tutti i reliquati fluviali erano stati trasferiti dal demanio al Comune con il medesimo atto e che, in seguito all’ultimazione della bonifica, i quozienti di terreno demaniali di quella zona erano stati tacitamente
sdemanializzati per rinuncia alla funzione pubblica da parte della pubblica amministrazione, stante l’impossibilità di un loro utilizzo in ragione dell’ampia arteria stradale che li separava dal letto del fiume. Inoltre, i giudici di merito avevano fondato la decisione sui documenti prodotti dal Comune, senza accertarne l’utilizzabilità e il valore probatorio e senza esaminare le prove offerte dall’attore-appellante, ossia i certificati catastali allegati alla consulenza COGNOME e l’ispezione ipotecaria dell’11 novembre 2008, con conseguente nullità della sentenza per omesso esame di argomentazioni decisive, rappresentate dai motivi di gravame, e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad avere redatto una sentenza gravemente contraddittoria, in ordine ai contenuti dell’atto del 1911 e all’e stensione delle medesime argomentazioni anche alle particelle intestate ai COGNOME e COGNOME, e incomprensibile, non essendo chiaro se il giudizio di demanialità fosse stato esteso a tutto il compendio o soltanto alla particella 184.
Con il terzo motivo d i ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto l’atto pubblico del 1911 inidoneo a dimostrare l’avvenuta cessione delle particelle 43, 46 e 184 al Comune di Cosenza, senza considerare che l’onere della prova della mancata inclusione di quei beni nell’atto pubblico sarebbe dovuta gravare sul medesimo Comune e non sull’attore che, invece, producendo quell’atto, aveva assolto al proprio.
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., e l’omesso esame di documenti, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto non provata l’appartenenza ai privati convenuti delle particelle oggetto di causa, non essendo a ciò idonee le prodotte visure ipocatastali asseritamente non costituenti prova della titolarità del diritto di proprietà in capo ai convenuti COGNOME e COGNOME, così mettendosi in contrasto con le risultanze dell’ispezione ipotecaria e con i certificati catastali versati in causa, da cui emergeva che la particella 46 era pervenuta a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in seguito a successione dal padre COGNOME NOME, che lo aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE con atto del 19 dicembre 1986. L’omissione, ad avviso del ricorrente, poteva essere denunciata in cassazione in quanto riguardava un punto decisivo della controversia, idoneo a dimostrare con certezza le circostanze del giudizio. Inoltre, stante l’oggetto della causa, il ricorrente non era neppure onerato dalla prova dell’appartenenza ai convenuti dei terreni in catasto.
5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione apparente, la nullità della sentenza, vizi di motivazione per mancato o inesatto esame di documenti, per avere la Corte d’Appello affermato che il mancato superamento dell’eccezione sulla natura demaniale dei beni oggetto di causa precludesse l’accoglimento della domanda di usucapione, salvo prova della sdemanializzazione, non fornita nella specie, arguendo tale considerazione 1) dalle visure catastali e dalla nota dell’Intendenza di Finanza del 30 Marzo 1987, con la quale veniva chiesto al Comune di Cosenza di procedere all’acquisizione del fabbricato realizzato dal ricorrente ai sensi dell’art. 15 della legge 23 novembre 1977, n. 10, prodotti dal Comune di Cosenza; 2) dal fatto che le particelle 43, 46 e
184 ricadessero nella maggiore consistenza tra i beni immobili appartenenti allo Stato e 3) che la particella 46 fosse asservita da concessione rilasciata in favore del ricorrente e di COGNOME NOME, autorizzante l’uso della stessa a deposito per l’attività commerciale ed artigiana da realizzarsi a mezzo di struttura amovibile, e sostenendo che l’atto pubblico del 1911, avente ad oggetto la cessione dei terreni al Comune di Cosenza, fosse inidoneo ad escludere la natura demaniale dei beni oggetto di causa, non essendovi questi ultimi espressamente inclusi, e che non fosse stata dimostrata l’appartenenza ai privati convenuti delle particelle rivendicate, non essendo a tal fine sufficienti le prodotte visure ipocatastali in quanto non costituenti prova della titolarità del diritto di proprietà. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello aveva reso una motivazione apparente, in quanto si era limitata a confermare acriticamente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, senza svolgere alcun esame critico dei motivi di gravame, che si era limitata a riassumere.
6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 81 cod. proc. civ., 823 cod. civ., degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorsi il Tribunale e la Corte d’appello in evidente errore di percezione, in quanto avevano fondato la decisione su prove ritenute esistenti, ma in realtà mai acquisite al processo, atteso che i certificati catastali e la nota dell’Intendenza di Finanza non erano utilizzabili in giudizio, essendo stati prodotti dal Comune in violazione degli artt. 823 cod. civ. (che riserva alla pubblica amministrazione la tutela dei beni demaniali) e 81 cod. proc. civ. (che limita i casi di sostituzione processuale a quelli previsti dalla legge), che contrastavano con i consolidati principi giurisprudenziali che riservano al demanio l’eccezione di demanialità, e che erano privi
di valore probatorio, giacché la demanialità non era stata affermata in base a preventiva individuazione legislativa o per l’intrinseca natura o finalizzazione del bene al perseguimento di interessi della collettività, ma sulla base di un mero certificato catastale e di un’inconferente nota dell’Intendente di Finanza al Comune di Cosenza del 1987.
7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta A) la violazione degli artt. 486 e 2697 cod. civ., 110, 303 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e B) la violazione degli artt. 1158 e 2697 cod. civ., e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; C) la violazione degli artt. 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omesso esame di documenti, per avere la Corte d’appello ritenuto indimostrata l’appartenenza ai privati convenuti dei terreni oggetto di causa, stante l’inidoneità, in tal senso, delle visure ipocatastali prodotte, siccome non costituenti titolo proprietario, mentre il Tribunale aveva deciso nei medesimi termini ma soltanto in quanto non era stato dimostrato che i convenuti COGNOME fossero eredi di COGNOME NOME. Poiché il motivo di gravame era tutto incentrato su quest’ultimo profilo, i giudici d’appello avevano violato l’art. 112, cod. proc. civ., in quanto avevano deciso su questione non dedotta come motivo di impugnazione.
Peraltro, l’estraneità al giudizio degli eredi COGNOME non poteva essere rilevata d’ufficio, ma doveva essere fatta valere dai predetti attraverso la loro rituale costituzione in giudizio. Infatti, l’asserzione, secondo la quale non era stata dimostrata l’appartenenza dei beni ai signori COGNOME e COGNOME, si poneva in contrasto con la giurisprudenza, secondo cui l’azione di usucapione deve essere esercitata nei confronti di chi contesti il titolo vantandone uno proprio e non
dimostrando l’appartenenza del bene al convenuto, non dovendo vertere su questo la prova ai sensi dell’art. 1158 cod. civ.. Il rapporto processuale doveva, perciò, dirsi correttamente instaurato, evocando in giudizio gli intestatari catastali dei beni che ne erano oggetto, atteso che spettava solo ai convenuti, attraverso la loro costituzione in giudizio, contestare la loro chiamata in causa in quanto intestatari catastali, non trovando applicazione i principi sul valore probatorio attribuiti dalla giurisprudenza di legittimità ai certificati catastali quando ad essi viene affidata la prova della titolarità del diritto di proprietà nei giudizi di rivendica o di usucapione, per l’assoluta diversità esistente tra la questione di legittimazione, rilevante nella specie, e la prova da fornire per ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà a titolo originario o derivativo.
Infine, il mancato esame del documento catastale costituiva ulteriore motivo di nullità della sentenza.
8.1. Ritiene innanzitutto il Collegio che non sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali COGNOME NOME e COGNOME NOME, dovendo trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di sua infondatezza prima facie , di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in
condizioni di parità (in tal senso, Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11287; Cass., Sez. 3, 17/6/2013, n. 15106).
8.2 Venendo al merito, i motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, presenAVV_NOTAIO profili di inammissibilità e di infondatezza.
Occorre innanzitutto evidenziare come tutte le censure siano incentrate sulla sola qu estione dell’affermata demanialità, da parte della Corte d’Appello, delle aree oggetto di giudizio, affrontata sotto vari profili principalmente vertenti sull’assenza di legittimazione del Comune a fornire qualsiasi prova documentale, essendo egli decaduto ex art. 167 cod. proc. civ. e spettando il predetto rilievo al solo Stato; sulla ritenuta incongruità della prova documentale offerta dal ricorrente a dimostrazione della proprietà delle aree (rogito del 1911 e certificati catastali) e sull’omesso esame d ella stessa; sul riparto dell’onere della prova sul punto tra le parti e, infine, sulla incongruità della motivazione in merito, siccome acriticamente appiattita sulle argomentazioni del giudice di primo grado, oltreché incerta in merito all’estensione, su una porzione o sull’intero, della proprietà demaniale del bene rivendicato.
Orbene, nel delineare i contenuti delle doglianze, il ricorrente ha omesso del tutto di considerare che la reiezione della domanda non è stata affatto fondata sulla sola mancata dimostrazione, da parte sua, della proprietà di tutti i terreni, onde stabilire se egli avesse evocato correttamente o meno in giudizio i convenuti, ma altresì sulla fondatezza del dedotto acquisto della proprietà per usucapione, escluso, quanto alla particella 46, per essere rimasti indimostrati sia l’esercizio del possesso utile ad usucapire, stante la compatibilità dell’attività edificatoria, svolta sul fondo e riferita dai testi, con la concessione pacificamente rilasciata in favore del ricorrente al fine di
consentirgli l’uso del bene come deposito per l’attività artigiana e commerciale da esercitarsi a mezzo di strutture amovibili, sia l’interversione nel possesso, necessaria per essere avvenuta l’iniziale apprensione del fondo a titolo meramente detentivo, come risultante dalla nota dell’Intendente di Finanza del 20/3/1987, e, quanto alla particella 43, per essere rimasto parimenti indimostrato il possesso utile ad usucapire, atteso che i testi, pur avendo affermato che il possesso era stato esercitato dal 1981 attraverso l’edificazione sul fondo, non avevano specificato quali particelle fossero state interessate da tale attività, aspetto questo considerato di rilievo stante la sussistenza di un rapporto concessorio, interessante parte dell’immobile, ido neo a giustificarla.
Tale mancanza non può allora che determinare l’inammissibilità dei motivi, atteso che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).
8.3 Purtuttavia, la questione della legittimità della prova offerta dal Comune va comunque sindacata, avendo la reputata portata dirimente della stessa inciso, indirettamente, sulla valutazione della attendibilità dei testi sentiti.
Orbene, le argomentazioni del ricorrente ci rca l’assenza di legittimazione, in capo al Comune, ad eccepire e provare la
demanialità dei fondi e, prima ancora, la decadenza in cui lo stesso era incorso in ragione della sua tardiva costituzione, incidente altresì sulle deduzioni probatorie, si scontrano, innanzitutto, con l’orientamento espresso sulla questione dalle Sezioni unite di questa Corte, di cui viene offerta un’interpretazione tutt’affatto disancorata dai contenuti effettivi della relativa decisione.
Sul punto, occorre prendere le mosse dai principi che regolano la materia, in virtù dei quali la legittimazione passiva ad causam , rispetto alla domanda diretta all’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all’art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data (in tal senso Cass., Sez. 3, 26/11/2003, n. 18067; Cass., Sez. L, 3/7/2003, n. 10551), va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio (Cass., Sez. 2, 26/5/1990, n. 4907), a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all’atto della domanda – e non anche ai precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cass., Sez. 6-2, 4/10/2018, n. 24260) -, in quanto detta domanda comporta l’accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato, restando altrimenti la relativa decisione, resa a contraddittorio non integro, inutiliter data , nell’ambito di una controversia che importi l’accertamento di una situazione giuridica unica, oltreché inidonea a spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (Cass., Sez. 2, 14/6/2018, n. 15619).
Ciò detto, va altresì osservato come costituisca principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la questione relativa alla legittimazione si distingua nettamente dall’accertamento
in concreto che l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Mentre la legittimazione, che costituisce espressione del principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, può essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione, onde stabilire, in via preliminare al merito, l’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. L, 3/7/2003, n. 10551; Cass., Sez. 3, 1/3/2004, n. 4121), la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, del rapporto giuridico controverso, in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza, attiene all’effettiva titolarità passiva di quel rapporto, sicché, riguardando il merito e non le regole procedurali, non può essere esaminata d’ufficio, ma rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata, (tra tutte, Cass., Sez. 3, 30/5/2008, n. 14468; Cass., Sez. 1, 9/6/2006, n. 13477, Cass., Sez. L, 03/07/2003, cit.).
Pertanto, applicando questi principi alla domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione, la conclusione non può che essere quella di ricondurre al merito e non alla legittimazione ogni questione afferente al fondamento della pretesa (Cass., Sez. 2, 26/5/1990, n. 4907), ivi compresa la titolarità formale del bene in capo al convenuto.
Tale distinzione è stata ribadita anche da Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951, allorché ha chiarito come la legittimazione, eccepibile in ogni grado e stato del giudizio e rilevabile anche d’ufficio
dal giudice, sia ancorata alla domanda, nella quale l’attore affermi di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, indicando nel convenuto il titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, e alla prospettazione in essa contenuta, senza porre problemi di carattere probatorio, mancando essa tutte le volte in cui da tale prospettazione astratta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore o non riguardi il convenuto, mentre l’accertamento, all’esito del processo, che la parte non era titolare del diritto prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda, senza escludere la legittimazione a promuovere un processo.
Partendo poi dal presupposto che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, in quanto elemento costitutivo della domanda, possa consistere non solo in meri fatti, ma anche in fatti-diritto, sussistenti allorché il diritto prospettato contempli, tra i suoi elementi costitutivi, altri diritti, le Sezioni unite hanno sostenuto che colui che fa valere un diritto in giudizio, dovendo, in generale, allegare non solo che un diritto esiste, ma altresì che quel diritto gli appartiene, è tenuto a provare la sussistenza di ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona, essendo la titolarità del diritto un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituiscono fondamento della domanda.
Il convenuto che non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto e ai fatti prospettati può, dal canto suo, difendersi o limitandosi a negarli, così da svolgere una mera difesa, o contrapponendo altri fatti che privino di efficacia i fatti costitutivi, o modifichino o estinguano il diritto.
Soltanto in quest’ultimo caso può dunque profilarsi un’eccezione in senso stretto, soggetta a decadenza ex art. 167 cod. proc. civ. e all’onere probatorio a carico del convenuto ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ma non anche nel caso di mera difesa.
Pertanto, la mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, l’elemento costitutivo della domanda, non è soggetta, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata d’ufficio dal giudice, senza che rilevi l’onere, sullo stesso gravante ai sensi del primo comma della medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, non prevedendo il primo comma, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, alcuna decadenza (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951).
Alla stregua di tali argomentazioni, le citate Sezioni unite hanno quindi affermato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
A tali principi si sono attenuti, nella specie, i giudici di merito, allorché hanno ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellato Comune a sollevare la questione della demanialità delle aree contese e di intervenuta decadenza della relativa eccezione per mancato rispetto del termine ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., considerando mera difesa le deduzioni di parte convenuta, non soggette, pertanto, al predetto
termine decadenziale, siccome rientranti tra i fatti costitutivi della domanda.
8.4 Né può profilarsi l’inidoneità della prova offerta dal Comune a suffragare la propria tesi difensiva in quanto tardivamente proposta, non essendovi coincidenza temporale tra i termini concessi alle parti per le deduzioni finalizzate a delineare il thema decidendum e quelli a sua disposizione per l’indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali, essendo questi ultimi necessariamente e normativamente successivi ai primi.
Ferma, infatti, la tempestività delle deduzioni difensive del Comune che, evidenziando la demanialità della particella 184, non ha fatto altro che negare le deduzioni attoree e non eccepire la proprietà in capo a terzi del bene, secondo quanto invece evidenziato nelle censure, deve osservarsi come il convenuto non sia incorso, nella specie, in alcuna decadenza probatoria, avendo i giudici di merito chiarito che la sua costituzione era avvenuta il 19/7/2006, qualche giorno prima dell’udienza di prima comparizione, fissata per il 21/7/2006, e che il predetto aveva depositato proprio in quell’occasione i documenti oggetto di contestazione, sicché non vi era stata alcuna violazione dei termini per le deduzioni istruttorie, a quella data non ancora evidentemente neppure concessi.
8.5 Quanto alle questioni relative al difetto di motivazione, prevalentemente riferito alla mancata o non corretta disamina delle prove attoree, si osserva quanto segue.
In disparte il problema del riparto dell’onere della prova sugli elementi costitutivi della domanda, ivi compresi i fatti-diritto e, dunque, il diritto prospettato come appartenere al Comune, che, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite, grava, come si è visto, sull’attore, occorre evidenziare come la motivazione sia solo
apparente e la sentenza sia nulla perché affetta da error in procedendo , «quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, 03/11/2016, n. 22232); -«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ‘motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487), aspetti questi non ravvisabili nella specie, avendo i giudici di merito compiutamente e ampiamente argomentato sulle ragioni del proprio convincimento e dato risposta a tutti i rilievi sollevati con i motivi d’appello.
Ciò consente di escludere altresì la fondatezza sia della doglianza riferita alla asserita violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che
il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ma non può dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (Cass., Sez. 1, 23/3/2017, n. 7472; Cass., Sez 2, 23/3/1995, n. 2085), come, invece, preteso nella specie, sia di quella riguardante l’asserita violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ricorrendo la prima solo quando si deduca che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e la seconda unicamente quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, ma non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
Né, infine, è ammissibile la parte del sesto motivo con la quale si lamenta che i giudici non avessero valutato la natura e la funzione del bene qualificato come demaniale, atteso che tale questione, pur implicate un accertamento di fatto, non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice
di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (in questi termini, Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877).
Pertanto, le doglianze proposte dal ricorrente in ordine alla valutazione delle prove e al privilegio concesso a quella offerta da parte convenuta, risulAVV_NOTAIO, all’evidenza, inammissibili in quanto volte ad un nuovo apprezzamento della prova testimoniale e documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione alla questione dell’appartenenza al Comune e ai privati delle aree contese e della stessa sussistenza di un possesso utile ad usucapire, e ciò senza neanche articolare, sulle questioni sopra prospettate, il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest’ultimo dovesse omettere l’esame di un ‘fatto storico’, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (vedi per tutte Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112), benché la valutazione del compendio probatorio sia preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357).
Consegue da quanto detto, l’inammissibilità del ricorso.
9 . In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 28/9/2023