Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1762 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1762 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27065/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza n. 1506/2024 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 24/10/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
1. NOME COGNOME rivendicò la proprietà di uno stacco di terreno, facente parte di un maggior fondo a lei pervenuto per atto di divisione del 17/3/1977, in successione del padre, NOME COGNOME, nei confronti di NOME e NOME COGNOME. I convenuti contrastarono la domanda e, in via riconvenzionale, dedussero di avere usucapito il terreno, essendo succeduti nel possesso ultra-quarantennale al padre NOME COGNOME e quest’ultimo a NOME COGNOME, nonno della esponente.
Il Tribunale di Ascoli Piceno accolse la domanda di rivendicazione di NOME COGNOME e, pertanto, dichiarò che costei era proprietaria dell’appezzamento di terreno sito a Castignano, descritto al catasto terreni del predetto Comune al foglio n. 9, particelle 405, 454 e 457, derivanti dalla particella 236 e, di conseguenza, condannò i convenuti a restituire il fondo in oggetto all’attrice.
Risulta avere rilievo riferire che il Tribunale esaminò il contratto del 3/7/1968, con il quale NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano dichiarato di permutare talune particelle di terreno (quello della COGNOME andava staccato dall’appezzamento denominato Pozza, nella parte ovest della particella 236, foglio 9, confinante: a ovest con i NOME COGNOME NOME, NOME e NOME, a nord con la INDIRIZZO, a est e a sud con la restante proprietà della RAGIONE_SOCIALE), nonché il successivo contratto di compravendita dell’1/10/1970, con il quale NOME COGNOME aveva venduto a NOME e NOME COGNOME lo stesso stacco di terreno che avrebbe dovuto permutare.
Il primo giudicante escluse che il secondo contratto potesse costituire esecuzione del primo, mancando compatibilità fra i due strumenti. Al primo contratto non avrebbe potuto assegnarsi effetto reale, ma solo obbligatorio, poiché ove con il contratto anteriore il bene fosse stato effettivamente trasferito, non avrebbe potuto due anni dopo essere alienato.
Rigettò, altresì, le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti, ivi compresa quella di usucapione ventennale del fondo.
La Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, accolse la domanda di usucapione dei convenuti appellanti.
Di seguito, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare.
(a) Quanto al soddisfacimento dell’onere probatorio a carico del rivendicante.
Nel caso in esame il rigore probatorio richiesto per la domanda di rivendica doveva ritenersi attenuato poiché gli appellanti, convenuti in primo grado, avevano, con l’atto di permuta del 1968, riconosciuto la pregressa titolarità del bene in capo alla RAGIONE_SOCIALE e comunque non avevano specificatamene contestato l’appartenenza del bene alla rivendicante o a uno dei suoi danti causa, all’epoca in cui avevano iniziato a possedere. Da ciò ne era conseguita la legittimazione attiva in capo all’appellata e l’ammissibilità dell’azione di rivendica proposta.
(b) Quanto alla natura dei negozi stipulati.
Il negozio nomato come di permuta e stipulato, per privata scrittura, il 3/07/1968, avente ad oggetto il terreno conteso, doveva essere qualificato contratto avente effetti obbligatori e non reali, a fronte del successivo atto pubblico di vendita dell’1/10/1970, con cui NOME COGNOME, nonno degli appellanti, aveva trasferito il predetto bene a NOME COGNOME; alcun rilievo, rispetto al trasferimento del diritto di proprietà del bene doveva essere dato alla divisione ereditaria fra i NOME COGNOME intervenuta il 17/03/1977.
(c) Quanto alla prova del possesso utile per l’usucapione.
Potevano ritenersi utilizzabili i verbali delle prove testimoniali acquisite in altri procedimenti sia in sede penale che in sede civile poiché <> .
Rigettata l’eccezione di novità della domanda proposta dall’appellata COGNOME, la Corte locale reputò che la domanda d’usucapione degli appellanti potesse intendersi riferita al periodo successivo all’atto pubblico di compravendita.
Nel merito, affermò essere maturata usucapione in favore degli appellanti, tenuto conto delle prove testimoniali rese in altri giudizi, anche penale (in particolare era univocamente emerso che il fondo era stato coltivato da altri su richiesta dei COGNOME e altri ancora lo avevano condotto in affitto e in comodato, sempre per concessione di quest’ultimi), nonché della circostanza che il terreno era pubblicamente considerato di proprietà dei COGNOME, che sui due stacchi confinanti venivano praticate colture differenti e che la COGNOME non era mai stata vista ad occuparsi del terreno, ecc.
Si individua <>.
NOME COGNOME ricorre sulla base di quattro motivi. NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso in seno al quale propongono ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.
Preliminarmente i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilasciata dalla ricorrente, poiché antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, nonché per invalidità dell’autentica del difensore di separata procura conferita con scrittura privata, non richiamata nel ricorso né nella relata di notifica.
Nel ricorso NOME COGNOME si dichiara, infatti, rappresentata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME <>, ovvero in pendenza del precedente grado di giudizio e prima che venisse pubblicata la sentenza impugnata e nella relata di notifica del 23/12/2024 non vi era alcun riferimento ad alcuna procura speciale.
NOME COGNOME avrebbe poi conferito con scrittura privata altra procura speciale all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME invero non menzionata nel ricorso né nella relata, nonché priva di valida autenticazione.
3.1. L’eccezione è priva di fondamento.
Spillato al ricorso per cassazione si rinviene procura speciale rilasciata dalla ricorrente all’AVV_NOTAIO recante la data del 21/12/2024 (il ricorso verrà iscritto a ruolo il successivo giorno 27). In essa risulta indicata espressamente la finalità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza d’appello, depositata anteriormente, puntualmente indicata.
Non riscontrandosi nell’anzidetta procura espressioni incompatibili con la volontà di ricorrere per cassazione (cfr. Cass. nn.905/2021, 16040/2020, 4069/2020, 28146/2018, 18257/2017), gli asserti della parte controricorrente non conducono alla perorata ipotesi d’invalidità.
Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 2721, 2729, co. 1, 1158 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte anconetana posto a fondamento della declaratoria di usucapione le
deposizione testimoniali rese in altri processi, di cui la COGNOME non è mai stata parte e la cui acquisizione era stata tempestivamente contestata.
Invero, secondo la prospettazione impugnatoria, per principio consolidato solamente gli atti aventi rilevanza pubblica potrebbero essere acquisiti ‘sic et simpliciter’, mentre negli altri casi la loro acquisizione ‘de plano’ potrebbe avvenire solo in caso di mancata contestazione e secondo l’equo apprezzamento del giudice, ex art. 2270 cod. civ.
In particolare l’iter formativo della motivazione riguardante l’esistenza del contratto di affitto che i COGNOME avrebbero posto in essere, basato solamente sulle mere dichiarazioni testimoniali, confliggeva con i principi fondamentali posti a base del procedimento acquisitivo e del principio di valutazione della prova <>.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1140, 1142 e 1158 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo i Giudici di secondo grado errato nel ritenere intervenuta l’usucapione della proprietà del terreno solamente sulla base della coltivazione del fondo, così contravvenendo a quanto dettato dalla giurisprudenza di legittimità, che al riguardo statuisce come la predetta coltivazione non costituisca un idoneo atto ‘uti dominus’, dovendo il possesso manifestarsi mediante un controllo esclusivo e manifesto del bene, in chiara opposizione al titolare. Tutto ciò, senza considerare che l’interversione nel possesso giammai avrebbe potuto verificarsi in assenza di atti inequivoci che manifestino al titolare del diritto la volontà del detentore di esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non
essere state compensate le spese e, comunque, per errata individuazione dello scaglione.
Con il quarto e ultimo motivo viene denunciata violazione dell’art. 132, co. 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., sussistendo, a dire della ricorrente, una contraddizione insanabile nella motivazione laddove la Corte d’appello <> .
NOME e NOME COGNOME, come si è anticipato, hanno proposto ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi.
Col primo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione degli artt. 948, 757 e 1158 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., asserendosi erronea l’affermata legittimazione attiva della rivendicante NOME COGNOME <> , essendo di contro necessaria la dimostrazione del titolo di acquisto della comunione.
I giudici dell’appello avrebbero altresì erroneamente ritenuto proponibile l’azione di rivendicazione esperita dalla ricorrente, omettendo tuttavia di esaminare fatti decisivi emersi da prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado, quali a titolo esemplificativo, i contratti di affitto agrario stipulati dai COGNOME con terzi, le sentenze dei procedimenti penali, la relazione di stima del 26/11/1987 del tecnico di
fiducia della COGNOME, che ne dimostravano l’improponibilità sotto molteplici profili.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1158, 1140, 1141, 1142 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che <>.
Con l’ultimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1376, 1362, 1363, 1367, 1555 e 1478 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. per avere i Giudici di secondo grado erroneamente interpretato e qualificato il contratto di permuta del 3/7/1968 intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME quale contratto a effetti obbligatori e non a effetti reali, così violando i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. cod. civ.
Il primo motivo è infondato, avendo la Corte di Ancona fatto puntuale applicazione del principio di diritto secondo il quale: nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Sez. L., n. 8603, 03/04/2017, Rv. 643896 -01; conf. Cass. n. 3102/del 2002).
Tutto ciò considerato che la circostanza della sottoposizione al dibattito processuale delle prove acquisite da altro processo, espressamente affermata dalla sentenza, non risulta essere stata specificatamente contestata in questa sede, anzi la ricorrente afferma di
essersi opposta nel giudizio di merito all’utilizzo di tali informazioni probatorie.
12. Il secondo motivo è infondato.
Sulla scorta dell’accertamento in fatto incensurabilmente effettuato dal Giudice del merito consta che solo nel periodo 1968-1970 i COGNOME avevano goduto di un rapporto con la ‘res’ riconducibile alla detenzione qualificata; mentre dall’atto pubblico di compravendita del 1970 in poi, il loro rapporto, oramai non dipendente dal precedente titolo, consumatosi con quest’ultimo strumento, era riconducibile al possesso (si veda la sentenza a pag. 24).
Da ciò ne deriva che la ricorrente non coglie nel segno laddove incentra la propria critica sul fatto che la controparte non avrebbe compiuto atti idonei a manifestare al titolare del diritto di proprietà la chiara volontà di volere da quel momento mutare il rapporto con la cosa dalla mera detenzione, sia pure qualificata, alla piena signoria possessoria (art. 1141 cod. civ.).
Il punto è un altro e la Corte d’appello lo ha dipanato correttamente giungendo alla ricostruzione dei fatti rilevanti, attraverso il vaglio di merito in questa sede non censurabile.
Dalle emergenze di causa la sentenza ricava il convincimento che gli appellanti avevano esercitato sullo stacco di terreno signoria omologa a quella del proprietario, non fondato esclusivamente sulla anodina coltivazione, la quale, come noto, in sé, è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà (fra le tante, Cass. n. 1796/2022). Bensì su una pluralità di elementi probatori univocamente diretti: stipulazione di contratti di affitto e comodato, lavoratori alle dipendenze, pubblico convincimento circa la proprietà del fondo in capo
agli appellanti, disinteresse alla cura del fondo da parte della COGNOME; inoltre, quest’ultima era rimasta silente, nonostante che abitando nelle vicinanze sarebbe stata ben in grado d’avvedersi del rapporto instaurato col fondo dai COGNOME, i quali, peraltro, avevano praticato una coltura diversa rispetto al resto del terreno, e non si era in alcun modo adoperata per il recupero dello stesso.
Infine, la sentenza non ha mancato di apprezzare la prova contraria offerta, giudicata non attendibile.
13. Il terzo motivo è infondato.
La causa ha valore indeterminato: l’attrice aveva chiesto condannarsi a risarcire il danno nella misura di € 5.000,00 o per la maggior somma accertata dal giudice; oltre alla restituzione dello stacco di terreno, di pur modesto valore, sulla base delle risultanze catastali.
Le spese non avrebbero potuto compensarsi, neppure in parte, stante la totale soccombenza della ricorrente.
14. Il quarto motivo è anch’esso infondato.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come plurime volte ribadito da questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di
talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo aprioristico , che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Non si rileva alcuna insanabile contraddittorietà sì da rendere inesistente la motivazione: un conto è affermare che un frazionamento all’epoca non trovasse giustificazione nei titoli e che un tale frazionamento non avrebbe avuto corrispondenza con lo stacco usucapito, altro il riconoscimento del possesso ad usucapionem rimasto provato in relazione a un determinato appezzamento, corrispondente o meno con la richiesta amministrativa di frazionamento.
15. Rigettato nel suo complesso il ricorso principale, quello incidentale resta assorbito. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ‘ratione temporis’ (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 2 dicembre 2025 e, in sede di riconvocazione, di giorno 14 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME