Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4189 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4189 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12713/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1263/2024 depositata il 21/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha chiesto di accertare l’occupazione sine titulo da parte di NOME COGNOME COGNOME NOME di un terreno con annesso fabbricato. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli, che ha condannato il convenuto al rilascio degli immobili, nonché al pagamento dell’indennità per occupazione abusiva. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto volta all’accertamento dell’acquisto della proprietà dei beni per usucapione perché coperta da un precedente giudicato.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata da COGNOME che ha lamentato come l’attore non avesse fornito la prova ‘diabolica’ richiesta dall’azione di cui all’art. 948 c.c. e ha poi contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione. Con la sentenza n. 1263/2024 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame. La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto che la pronuncia, passata in giudicato dopo la pronuncia di primo grado, del Tribunale di Napoli n. 7389/2021 che in un diverso processo ha accolto la domanda di usucapione dell’appellante sia inopponibile a COGNOME, terzo rispetto ad essa, essendo la pronuncia stata resa tra COGNOME quale attore e NOME, NOME ed NOME COGNOME di COGNOME quali convenuti.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre per cassazione NOME COGNOME di NOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Memorie sono state depositate dal ricorrente e dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo contesta ‘1. violazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost., art. 47 della Carta di Nizza, art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; 1.1. insussistenza di alcuna violazione del ne bis in idem e violazione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri legittimi diritti ed interessi; 1.2. rigetto immotivato di ogni domanda istruttoria avanzata dall’appellante e violazione del proprio diritto di difesa e del principio dell’equo processo’: la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale dal ricorrente di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione in proprio favore dell’immobile, erroneamente asserendo l’identità della domanda con quella proposta in un altro processo; tale processo era stato incardinato nel 1997 dal padre del ricorrente ed era volto ad ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione in favore del medesimo; deceduto il padre, il ricorrente si è costituito quale erede; la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che fosse identico l’elemento soggettivo dell’azione, mentre così non era, avendo il ricorrente continuato il processo incardinato dal padre.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti rilevato come, costituendosi nel processo, il ricorrente avesse dichiarato di agire ‘in proprio e quale erede’ del proprio genitore deceduto nel corso del primo grado; l’utilizzo della locuzione ‘in proprio’ è espressione della
volontà della parte non soltanto di proseguire l’iniziativa processuale del dante causa, ma di fare valere quella autonomamente assunta a seguito del decesso del proprio genitore. La Corte d’appello ha poi escluso la possibilità di valorizzare un autonomo possesso del ricorrente fino alla morte del padre avvenuta nel 2004, cosicché mancherebbe in ogni caso la durata ventennale postulata dall’art. 1158 c.c. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale il ricorrente aveva chiesto di accertare in suo favore l’acquisto della proprietà del bene a titolo di usucapione. Conseguentemente la Corte d’appello ha rigettato le istanze istruttorie richieste dal ricorrente in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione, così che non è prospettabile il vizio, di cui al punto 1.2. del motivo, di violazione del suo diritto di difesa e del principio dell’equo processo.
2) Il secondo motivo denuncia ‘violazione degli artt. 1158 e 2909 c.c., in rapporto all’art. 42 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’: in relazione alla sentenza di accertamento di intervenuta usucapione in favore del ricorrente, passata in giudicato, la Corte d’appello ha violato il giudicato sostanziale formatosi in favore del ricorrente; l’usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario comporta l’acquisto del diritto in capo al soggetto usucapiente in via automatica e la sentenza ha efficacia meramente dichiarativa.
Il motivo è infondato. Il ricorrente fa valere il giudicato esterno rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Napoli, n. 7389/2021, resa tra il medesimo ricorrente e NOME COGNOME di COGNOME, NOME COGNOME di COGNOME ed NOME COGNOME, con la quale sarebbe stato dichiarato acquisito per l’usucapione il fabbricato con circostante zona di terreno. Al riguardo, la Corte d’appello ha osservato come la sentenza non sia opponibile a NOME COGNOME, terzo rispetto ad essa, in virtù del principio
sancito dall’art. 2909 c.c., che esclude l’efficacia vincolante del giudicato nei confronti dei soggetti che non siano stati parte del giudizio. In realtà, non si tratta – come sostiene la Corte d’appello – di inefficacia del giudicato nei confronti di un terzo. La sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che ha chiuso il processo di accertamento dell’usucapione instaurato dal ricorrente, ha infatti avuto un diverso oggetto. Come precisa la suddetta sentenza alla pag. 2, il presente processo di accertamento di occupazione sine titulo ha ad oggetto beni completamente diversi. Il processo in esame ha ad oggetto i beni di cui alla particella 38 del foglio 48 (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado n. 1835/2017), mentre il processo definito con la sentenza n. 7389/2021 ha ad oggetto i beni di cui alle diverse particelle, sempre del foglio 48, nn. 39, 258 e 40, intestate ai convenuti COGNOME.
3) Il terzo motivo lamenta violazione delle norme di cui agli artt. 112, 62 e 194 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.: anzitutto il ricorrente ribadisce l’ammissibilità della propria domanda riconvenzionale di usucapione che, se ritenuta ammissibile, avrebbe sovvertito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio anche in relazione alla riconducibilità delle opere realizzate sul fondo al ricorrente e alla stima del valore delle medesime; ciò premesso, il motivo contesta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva di COGNOME, come puntualmente contestato in tutte le fasi del processo, sarebbe stata carente sin dal principio di specificità, dovendo quindi essere considerata indeterminata e inammissibile; in particolare, controparte non ha mai specificato il dies a quo dal quale avrebbe dovuto essere calcolata l’indennità; a tale carenza ha sopperito, in violazione dell’art. 112 c.p.c., il Tribunale che ha formulato un quesito al consulente che ha calcolato l’importo dell’indennità a partire dal mese di novembre dell’anno 2008, quando invece COGNOME aveva rivendicato la proprietà del bene soltanto nel
2013, con la notificazione dell’atto di citazione del processo, mentre non ci sono precedenti diffide e messe in mora.
Il motivo non può essere accolto. A quanto è dato di capire, il ricorrente -oltre a ribadire l’ammissibilità della propria domanda riconvenzionale di usucapione – contesta alla Corte d’appello di non avere considerato che la domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell’immobile era carente di specificità, non avendo tra l’altro specificato il dies a quo dal quale avrebbe dovuto calcolarsi la relativa indennità, così che il Tribunale nel porre prima il quesito al consulente d’ufficio e nel riconoscere poi quale dies a quo dell’indennità per l’occupazione senza titolo del bene il mese di novembre del 2008, sarebbe andato ultra petita . In realtà, sostiene il ricorrente, COGNOME ha rivendicato la proprietà del bene soltanto nel 2013, quando ha instaurato il presente processo.
Il ricorrente, nella sua censura, sovrappone due profili. Il primo profilo è quello attinente alla asserita indeterminatezza della domanda di risarcimento del danno fatta valere da controparte. Tale profilo, oggetto del secondo motivo d’appello (intitolato ‘nullità della citazione’, in cui si chiedeva di ‘dichiarare la nullità dell’atto di citazione originario per immensa indeterminatezza della domanda’), è stato esaminato dalla Corte d’appello (par. 2.6 della sentenza), che ha rilevato come, alla luce delle allegazioni di COGNOME, testualmente richiamate, la doglianza era manifestamente infondata, essendo chiaramente identificati la causa petendi e il petitum della domanda. Non è quindi ravvisabile nella sentenza impugnata il vizio denunciato di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendosi appunto la Corte d’appello pronunciata sul motivo di impugnazione del ricorrente. Il secondo profilo è invece attinente al quantum di risarcimento riconosciuto a controparte dal Tribunale sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che il ricorrente contesta in quanto il dies a quo è stato erroneamente individuato nel novembre 2008 invece che nell’anno 2013. Tale profilo, di
critica alla pronuncia di primo grado, non è però stato oggetto di specifico motivo d’appello, avendo appunto il ricorrente unicamente contestato la nullità della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione, limitandosi a dire ‘a titolo di esempio’ della sua indeterminatezza che controparte non aveva specificato da quando si sarebbe dovuto calcolare l’indennità, ma senza appunto contestare con motivo specifico d’appello il dies a quo della indennità di occupazione, così che l’esame della questione era precluso dal giudicato interno e non poteva essere chiesto a questa Corte.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 3.500 ancora in favore del controricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 18 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME