Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28914 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29256/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente – nonchè contro
COGNOME TEODOLINDA ANNUNZIATA
intimati
avverso la sentenza NOME CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3975/2021 depositata il 01/06/2021.
udita la relazione NOME causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
I coniugi signori NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Latina -sezione distaccata di Terracina -per l’udienza del 17/9/2007, le germane COGNOME NOME e COGNOME NOME, affinché fosse accertata la piena ed esclusiva proprietà, di essi attori, di una NOME di terreno rientrante nella particella 399, foglio 8, del catasto terreni del comune di Sperlonga, e per l’effetto ne fosse disposto il rilascio da parte di dette germane che lo possedevano illegittimamente. Con condanna al risarcimento dei danni derivanti agli attori dalla privazione del possesso, da calcolarsi secondo equità ed alle spese di giudizio
Il Tribunale di Latina -sez. distaccata di Terracina -respingeva la domanda attorea, dich iarando l’usucapione in pari quota in favore di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME di terreno rappresentata negli elaborati grafici di cui alla citata C.T.U., posta oltre il cancello di confine tra le particelle 399 e 281 oggetto di causa (all.3).
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, ex Sezione Distaccata di Terracina n.2253/2014.
4. La Corte d’Appello rigettava il gravame e, in accoglimento dell’appello incidentale , condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento in solido, in favore di COGNOME NOME, delle spese processuali del primo grado, che liquidava in € 2.740,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre IVA, CPA e spese generali.
Per quel che ancora rileva la Corte dichiarava inammissibile il motivo di appello relativo all’incapacità a testimoniare di NOME COGNOME. Il Tribunale, infatti, con ordinanza del 16 luglio 2008 aveva ravvisato la sua incapacità a testimoniare e l’appellante non aveva chiesto la revoca di detta ordinanze e neppure in sede di precisazione delle conclusioni aveva reiterato la richiesta di assunzione NOME suddetta prova. Pertanto, la richiesta doveva ritenersi abbandonata e non poteva essere riproposta in appello.
I restanti motivi di appello erano altrettanto infondati. Il Tribunale aveva disatteso la domanda non già perché la NOME di terreno in contestazione non era di proprietà degli attori o per non essere stata fornita la cosiddetta probatio diabolica , bensì, al contrario, unicamente in quanto doveva ritenersi fondata la contrapposta domanda di usucapione delle convenute. Tale domanda, infatti, presupponeva il riconoscimento NOME titolarità del bene in capo agli attori e la perdita del loro possesso. Infine, la Corte riteneva di condividere la valutazione del primo giudice circa le prove NOME sussistenza dei presupposti per l’accoglimento NOME domanda di usucapione.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza NOME Corte d’Appello di Roma
NOME COGNOME COGNOME resistito con controricorso
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1 Con il primo, i ricorrenti censurano violazione dell’art. 1158 c.c., dolendosi dell’accoglimento NOME domanda di usucapione dei convenuti in assenza di prove circa l’esercizio e la durata del possesso.
Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che le deposizioni dei due testi indicati nella sentenza di secondo grado non avrebbero dovuto essere prese in considerazione, trattandosi di soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con le parti convenute, e dunque interessati alla decisione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano violazione dell’art. 116 e dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte d’Appello attribuito rilevanza ad un contratto di affitto verbale di terreni e ad una fattura relativa al cancello NOME proprietà dei convenuti, cui viceversa non avrebbe dovuto essere attribuito alcun valore probatorio.
3.1 I primi tre motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto provato l’esercizio del possesso da parte dei convenuti sull’area oggetto di causa,
innanzitutto valorizzando le risultanze NOME CTU, che aveva accertato che la NOME immobiliare de qua era interamente ubicata al di là del cancello delle convenute, e che il possesso fosse risalente nel tempo, come risultante dalla fattura relativa al cancello, del 1981; dall’aver concesso in locazione il terreno; dalle dichiarazioni rese dalle parti in un precedente procedimento possessorio, nonché dalle deposizioni dei testi escussi.
I ricorrenti, nel dolersi NOME irrilevanza degli elementi posti dalla Corte d’Appello a fondamento NOME propria decisione, solo formalmente denunciano violazioni di legge, ma in realtà censurano l’apprezzamento in fatto del giudice d i merito e la valutazione delle prove; operazioni, queste, insuscettibili di sindacato in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate, come nella fattispecie. Per quel che concerne la dedotta incapacità dei testimoni, dalla lettura del ricorso non risulta che i ricorrenti l’abbiano eccepita in sede di assunzione NOME prova, come invece avrebbero dovuto fare per impedire qualsivoglia sanatoria (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5454 del 12/03/2005, Rv. 581370). Del pari, con riferimento alla fattura, non risulta che i ricorrenti ne abbiano mai contestato la data o la riconducibilità al cancello oggetto di causa, fermo restando che risulta del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata dai COGNOME e COGNOME sulla inefficacia probatoria NOME fattura, posto che la stessa si riferisce alle ipotesi in cui il documento venga prodotto da chi lo ha formato per dare prova del proprio credito, e non alla diversa ipotesi in cui esso derivi da un terzo e venga prodotto al fine di dare la prova di diverse circostanze da esso desumibili. Dunque, rispetto all’accertamento del giudice di merito in ordine
all’esercizio del possesso per il tempo necessario all’usucapione, deve darsi continuità al principio secondo cui ‘ L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze NOME prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento NOME propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ‘ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
4.1 Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la Cor te d’Appello dato un termine agli appellanti per produrre il loro fascicolo di parte, che non era stato rinvenuto in atti durante la fase decisoria.
4.1 Il quarto motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello ha innanzitutto osservato che erano stati gli appellanti a non produrre il proprio fascicolo di parte del primo grado, come sarebbe stato loro onere, impedendo così al RAGIONE_SOCIALE di seconde cure di esaminare le relative produzioni. Sul punto, i ricorrenti nulla deducono e nulla provano in senso contrario (ad esempio, depositando certificazione di cancelleria attestante una diversa risultanza). Inoltre, la Corte d’Appello ha dato atto che la domanda di permesso a costruire, che gli appellanti affermavano di avere prodotto, sarebbe stata comunque irrilevante, posto che non avrebbe avuto alcuna incidenza rispetto all’accertamento dell’esercizio del possesso sull’area in contestazione. Ancora, i ricorrenti non sostengono che il loro fascicolo contenesse ulteriori documenti decisivi o comunque rilevanti ai fini del decidere, con la conseguenza che la censura è viziata da difetto di specificità, posto che ‘ La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa NOME parte in conseguenza NOME denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione NOME regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava l’omissione -nel provvedimento di fissazione dell’udienza nel c.d. rito societario -dell’invito alle parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, d.lgs. n. 5 del 2003, atteso che per tale mancanza non era prevista la sanzione di nullità e che gli atti difensivi erano stati tempestivamente depositati, restando così esclusa ogni lesione del diritto di difesa) ‘ (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 21/11/2016, Rv. 642799)’.
È da ultimo inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano l’erroneità NOME loro condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di merito, erroneità dedotta quale mera conseguenza NOME (a loro avviso) ingiustizia NOME sentenza impugnata, la quale invece ha fatto corretta applicazione del principio NOME soccombenza.
Il ricorso è in definitiva dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto NOME sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti NOME parte controricorrente che liquida in euro 4000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 11 5/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio NOME 2^