Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22590-2022 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME SS. ANNUNZIATA, in persona del parroco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 1070/2021 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 6.2.2008 il Comune RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Lecce, invocandone la condanna al rilascio di alcuni locali, occupati dai convenuti senza titolo e situati all’interno di un palazzo acquistato dall’ente locale con contratto del 19.3.1982.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda. La RAGIONE_SOCIALE eccepiva di fruire dei locali da lei occupati giusta contratto di comodato stipulato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SS. RAGIONE_SOCIALE, e quest’ultima chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà degli spazi oggetto di causa.
Con sentenza n. 3946/2017 il Tribunale rigettava la principale e accoglieva la riconvenzionale di usucapione.
Con la sentenza impugnata, n. 1070/2021, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame interposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ente locale, affidandosi a tre motivi.
– controricorrente –
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SS. RAGIONE_SOCIALE.
L’altra intimata, RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 c.p.c., la parte ricorrente, con istanza del 15.6.2023, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di usucapione, senza considerare che il Comune stesso, con propria delibera di Giunta n. 1028 del 25.10.1988, aveva disposto la concessione degli spazi di cui si discute in comodato alla RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, dunque, non avrebbe potuto usucapire alcunché
Con il secondo motivo, invece, il Comune ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1165, 1167 e 2944 c.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto attribuire efficiacia interruttiva del ventennio alla delibera di Giunta del 1988.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
La Corte di Appello dà atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di aver usucapito gli spazi oggetto di causa ben prima del 1988, avendoli posseduti sin dagli anni cinquanta. Sul punto, la Corte distrettuale evidenzia che il possesso dei detti beni immobili, da parte della RAGIONE_SOCIALE, sin dagli anni cinquanta era stato accertato già in prime cure e che il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva specificamente contestato tale statuizione, limitandosi ad affermare che la delibera del 1988 avrebbe rappresentato valido atto di interruzione del decorso del termine previsto per la prescrizione acquisitiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Peraltro, merita di essere ribadito il principio di tipicità degli atti interruttivi, secondo cui ‘In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6029 del 28/02/2019, Rv. 652773; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14659 del 27/08/2012, Rv. 623921). Ne consegue che la delibera della Giunta dell’ente locale n. 1028 del 1988 non può comunque costituire un valido atto interruttivo del decorso del termine previsto per la configurazione dell’acquisto della proprietà per usucapione.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 54 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e 823 c.c.,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare la non usucapibilità del bene, in quanto appartenente al demanio.
La censura, che -diversamente da quanto indicato in proposta- non è nuova, perché risulta esaminata dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 6 della stessa), da un lato non considera che comunque l’acquisizione in proprietà a favore della RAGIONE_SOCIALE risulta antecedente all’acquisto da parte dell’ente locale, poiché il giudice di merito ha accertato che l’inizio del possesso degli spazi oggetto di causa da parte dell’ente religioso risale agli anni cinquanta, e dall’altro lato non supera comunque l’ulteriore statuizione della Corte distrettuale, secondo cui manca agli atti del giudizio di merito la prova della natura demaniale del bene predetto. La doglianza, al riguardo, non è assistita dal necessario grado di specificità, come esattamente indicato in proposta, poiché il ricorrente non indica da quali elementi emergerebbe la dimostrazione dell’asserita demanialità del cespite oggetto di causa, né precisa il momento, e lo strumento processuale, con il quale i predetti sarebbero stati acquisiti agli atti del giudizio di merito.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché esso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda