Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17466 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17466 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Oggetto: Usucapione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13983/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME, personalmente e nella qualità di coerede di NOME NOME, e per gli altri coeredi di NOME NOME, i figli COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
COGNOME e COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Conversano, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliate
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 2286/2019 pubblicata il 4/11/2019 e notificata il 20/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME convennero in giudizio NOME, NOME NOME e NOME NOME, perché venisse dichiarato l’acquisto per usucapione, in favore di COGNOME NOME e della comunione ereditaria di NOME NOME, coniuge della prima, deceduto il 19 giugno 2007, nei confronti di COGNOME NOME e delle altre coeredi ex patre , dell’appartamento, già di proprietà di NOME, madre di NOME, sito in Noicàttaro, al secondo piano di INDIRIZZO, con ingresso a destra delle scale, sostenendo che NOME lo aveva occupato ininterrottamente fin dalle nozze con NOME nel 1968, che nel 1987 aveva acquistato, in regime di comunione legale, quello frontistante, rendendolo comunicante con il primo ed eseguendovi lavori di ristrutturazione tra il 1993 e il 1994, pagati in virtù di mutuo bancario garantito da ipoteca costituita dai genitori COGNOME NOME e COGNOME NOME e che questi ultimi non avevano mai reclamato l’appartamento anche quando il NOME si era trasferito in COGNOME del Colle.
Costituitesi in giudizio le sole COGNOME NOME e COGNOME NOME, spiegando domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento in ragione della detenzione sine titulo del predetto immobile fin dal decesso di COGNOME NOME, il Tribunale di Bari, Sezione stralcio di Rutigliano, rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, ordinando l’immediato rilascio dell’immobile, con condanna alla corresponsione, a titolo di indennità per mancato godimento dello stesso, di una somma di denaro mensile a decorrere dalla domanda, con sentenza n. 352/2017, pubblicata il 6 luglio 2017, che, impugnata da COGNOME
NOME, fu confermata, nella resistenza di NOME e NOME, con la sentenza n. 2286/2019, pubblicata il 4/11/2019, con la quale la Corte d’Appello di Bari respinse il gravame, ritenendo non provata la dedotta usucapione del bene.
Contro la predetta sentenza, NOME NOME, personalmente e nella qualità di coerede di NOME NOME, e gli altri coeredi di NOME NOME, i figli NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorso NOME NOME e NOME NOME. Successivamente, quest’ultima ha rinunciato al controricorso, mentre la prima ha depositato memoria.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per ultrapetizione, per avere i giudici di merito dichiarato l’infondatezza del primo motivo, sul presupposto che il giudizio a rito speciale incardinato dai NOME onde ottenere il rilascio del bene, riunito al presente per la declaratoria della usucapione con ordinanza del 21/2/2013 e poi separato con successiva ordinanza di revoca della prima del 24/5/2013, fosse pregiudicato dal presente, che questo potesse proseguire indipendentemente dal primo e che eventuali profili di pregiudizialità potessero riguardare esclusivamente quest’ultimo, senza che fosse stato proposto alcun motivo di doglianza sul punto, avendo gli appellanti lamentato esclusivamente che il giudice avesse disposto la revoca della riunione tra i due procedimenti senza motivare sul punto, benché ricorresse una pregiudizialità anche giuridica, non potendo la causa pregiudicata
essere decisa senza che fosse deciso con efficacia di giudicato l’acquisto per usucapione, tant’è che nella decisione sul rilascio era stata evidenziata la mancanza di prova dell’usucapione.
1.2 Il motivo è inammissibile.
Va, preliminarmente, evidenziato come l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione, pur limitando il giudizio all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604), precluda al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).
Ciò detto, osserva il Collegio come l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – vada apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, ancor più se processuale, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle
domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass., Sez. L, 23/5/2008, n. 13373; Cass., Sez. 1, 8/8/2003, n. 11969).
Nella specie, i ricorrenti si sono dilungati nello spiegare come le argomentazioni contenute nella sentenza in merito alla separazione dei giudizi di usucapione e di rilascio non fossero precedute da alcuna censura d’appello, nel quale erano stati evidenziati semmai i risultati dell’attività istruttoria svolta, senza precisare quali riflessi le stesse avessero avuto sulla decisione riguardante la domanda in quella sede avanzata, restando dunque la questione proposta priva di risvolti pratici sul merito della vicenda, con conseguente sua inammissibilità.
2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; l’erronea applicazione degli artt. 1140 e 1141 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; il vizio di motivazione per travisamento delle prove, la manifesta incongruità e illogicità su punti decisivi per erronea applicazione degli artt. 1140 e 1141 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito svolto una carente e illogica ricostruzione della fattispecie concreta, avendo valorizzato le dichiarazioni di soli due testi e ignorato del tutto quelle di altri (in specie dei testi COGNOME e COGNOME), il contenuto della lettera del 18/6/2004 di COGNOME NOME alla sorella COGNOME NOME, la fusione immobiliare dell’immobile conteso con altro acquistato
dai coniugi COGNOME, il finanziamento con accensione di ipoteca da parte dei genitori, le ammissioni dell’attrice all’udienza del 27/11/2012, e avere pertanto travisato il contenuto delle prove senza coglierne il significato, di cui era stato omesso l’esame complessivo che avrebbe condotto a ritenere sussistente il possesso uti dominus e qualificare come detenzione nomine alieno quella dei genitori, valutandole in contrasto col criterio del prudente apprezzamento e piegandole alla tesi di un non qualificato diritto personale, così da rendere una motivazione nulla e viziata da omessa pronuncia sui medesimi punti e questioni indispensabili per la soluzione del caso concreto.
2.2 Il secondo motivo, già reso difettoso dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, è parimenti inammissibile.
Va innanzitutto chiarito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che renda, in definitiva, impossibile percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esaurendosi, nella sostanza, nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830; sul vizio di motivazione apparente, v. per tutte SSUU n. 2767/2023 in motivazione).
Tali principi non sono stati però violati, nella specie, dai giudici di merito, avendo essi dato ampiamente conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di riqualificare la disponibilità del bene in capo ai ricorrenti in termini detentivi ed escluso il dedotto possesso ad usucapionem .
Né può dirsi che vi sia stata violazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., come pure dedotto, atteso che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi soltanto allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 6-5, 5/11/2021, n. 32060), e non anche quando, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come si legge, invece, nel motivo, e che ricorre la violazione dell’art. 2697 cod. civ. unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare, come
nella specie, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
Non può sottacersi infatti come, in tema di prove, spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485).
Peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del
giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile, come si è detto, secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, 5), cod. proc. civ., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità ( ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).
Peraltro, se è vero che l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Sez. 3, n. 7187 del 4.3.2022), è altrettanto vero che il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ( demostrandum ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ( demostratum ), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che
risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocamente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 1, 6/4/2023, n. 9507; Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382).
Nessuno di tali requisiti è però ravvisabile nella specie e, soprattutto, quello di cui alla precedente lett. a), posto che la doglianza non imputa affatto ai giudici di merito di avere colto un contenuto delle prove esaminate diverso da quello reale, ma soltanto di averle mal valutate, attività questa riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857).
Le doglianze proposte risultano allora all’evidenza inammissibili, in quanto volte ad un nuovo apprezzamento della prova testimoniale e documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della proprietà del bene conteso in capo ai ricorrenti per averla acquistata per usucapione ventennale.
Va infine evidenziata l’inammissibilità anche della censura ricondotta all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che, come da tempo chiarito da questa Corte, ne ll’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo non adempiuto dai ricorrenti nella specie.
3.1 Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1144, 1141 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; il vizio di motivazione per apoditticità del giudizio e illogicità su punti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello, nonostante fosse stata fornita la prova del possesso esclusivo e continuo dell’appartamento, aveva ritenuto, con argomentazioni illogiche perché preconcette e apodittiche, che il potere di fatto esercitato dai coniugi COGNOME sullo stesso costituisse esercizio di un diritto personale di godimento in ragione dell’avvenuta sua occupazione per benevolenza dei genitori, che lo spirito di tolleranza non fosse contrastato neppure dall’opera di ristrutturazione con sua fusione all’immobile frontistante, essendo sufficiente a fondare la tolleranza il mero rapporto parentale, e che la protrazione per
anni dell’inerzia dei genitori non costituisse atto di rinuncia in assenza di atti o fatti degli stessi idonei a rivelare la volontà dismissiva del rapporto col bene. Ad avviso dei ricorrenti, la circostanza dell’accorpamento dei due appartamenti era, invece, idonea a vincere la presunzione di tolleranza ex art. 1144 cod. civ., mentre i giudici di merito l’avevano apoditticamente disattesa, reputando all’uopo sufficiente il rapporto parentale e sussumendo così erroneamente la fattispecie concreta in quella astratta prevista da quest’ultima norma attraverso la sostanziale considerazione dell’impossibilità di uno spossessamento genitore -figlio, sebbene, in presenza di un potere di fatto a lungo esercitato, spettasse alle controparti dimostrare la tolleranza stessa, in quanto atto impeditivo del possesso.
3.2 Il motivo, anch’esso reso difettoso dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, è parimenti inammissibile, in ragione della mancata correlazione delle doglianze al contenuto della decisione impugnata, di cui non coglie del tutto la ratio decidendi .
Infatti, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 31/8/2017, n. 6496, Cass.,
Sez. 3, 31/8/2015, n. 17330, Cass., Sez. 3, 11/1/2005, n. 359; Cass., Sez. 1, 14/11/2023, n. 31670).
Orbene, il motivo, come si è detto, non attinge il fondamento dell’argomentazione dei giudici di merito, i quali non hanno affatto ricondotto la decisione in ordine alla tolleranza al solo rapporto di stretta parentela esistente tra i proprietari dell’immobile e la figlia, ma hanno all’uopo altresì valorizzato, per un verso, l’origine della messa a disposizione dell’appartamento, che aveva visto i proprietari concederlo alla figlia con l’intesa della sua restituzione a semplice richiesta, e per altro verso il permanere di questa volontà, dimostrato dalla stessa condotta della figlia, che aveva chiesto ad essi il permesso di poter rendere comunicanti i due appartamenti e che aveva ammesso la circostanza in sede di interrogatorio formale, salvo poi rettificare nel prosieguo della deposizione, e dal fatto che fossero stati loro ad aprire la porta di casa al tecnico, onde consentirgli di fare il sopralluogo per l’accatastamento, reputando privi di valenza probatoria invece sia la prestazione della garanzia per l’acquisto del secondo appartamento, sia la mancata reazione al suo accorpamento con quello di loro proprietà, trattandosi di circostanze giustificabili dal rapporto di filiazione da cui era scaturito il godimento del bene.
Né può dirsi che la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dall’art. 1144 cod. civ. costituisca ipotesi di falsa applicazione della norma.
Questa Corte ha, infatti, i più occasioni affermato che le espressioni ‘violazione o falsa applicazione di legge’, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., descrivono rispettivamente i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello
afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata: il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (tra le tante, Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640; Cass. Sez. 5, 25/09/2019, n. 23851).
Non rientra senz’altro nella falsa applicazione, però, l’errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (e nei limiti in cui essa è consentita dalla «novellazione» del testo del n. 5 del medesimo art. 360 cod. proc. civ.), il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi essendo, peraltro, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 16/02/2017, n. 4125; Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass. Sez. 5, 25/09/2019, n. 23851).
E questa situazione si attaglia perfettamente a quella in esame, avendo i ricorrenti erroneamente ricondotto al vizio di falsa applicazione di legge una questione che afferisce esclusivamente alla ricostruzione della fattispecie astratta, così come operata dai giudici di merito alla stregua dell’esame del
compendio probatorio acquisito, ciò che comporta l’inammissibilità della censura.
Quanto, infine, ai rilievi sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e sull’apoditticità della motivazione, si richiamano le medesime argomentazioni svolte nel precedente punto 2.2.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ., alla stregua del principio affermato da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 cod. proc. pen., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti” (Cass., Sez. U, 21/3/2017, n. 7155).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a devono essere poste a carico dei ricorrenti limitatamente alla posizione di COGNOME NOME, mentre non devono essere liquidate quelle sostenute da COGNOME NOME in ragione della sua rinuncia al controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione