Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25161 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25161 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4246/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Siracusa in R.G. n. 5809/2019 depositato il 6/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento SoRAGIONE_SOCIALE che gli ordinava la liberazione e il rilascio di immobili da lui detenuti, catastalmente intestati alla fallita.
Sosteneva, in particolare, che tali immobili dovevano considerarsi di sua proprietà, per averli egli acquistati, ai sensi dell’art. 1158 cod.
civ., a seguito dell’esercizio di un possesso uti dominus per oltre un ventennio prima dell’apertura del fallimento.
Il Tribunale di Siracusa, con decreto del 6/12/2022, ha respinto il reclamo rilevando: i) che non era chiaro in che modo e quando COGNOME fosse entrato in possesso del bene, pacificamente di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, posto che, al contrario, dal contenuto di un verbale di sopralluogo del 27/4/95, si evinceva che l’immobile gli era stato consegnato dalla società poi fallita, in sostituzione di altro venduto a terzi, solo in tale data e che comunque l’utilizzo del cespite da parte del reclamante, anche ammessane una durata superiore al ventennio, era avvenuto su espressa concessione della proprietaria, e dunque a titolo di mera detenzione, senza che fosse stata fornita prova di una successiva interversione del possesso; ii) che, in ogni caso, la sussistenza di diritti reali di terzi sui beni immobili acquisiti all’attivo della procedura fallimentare è attratto nell’ambito degli accertamenti che devono essere compiuti in sede endofallimentare, ai sensi dell’art. 52, comma 2, l. fall. , in forza di apposita domanda di rivendica ex art. 103 l. fall., non presentata da COGNOME; iii) che, peraltro, tale domanda postula necessariamente l’esistenza di un titolo di acquisto del bene per usucapione, negoziale o giudiziale, già conseguito ed opponibile alla procedura fallimentare, cioè trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, prospettando sei motivi di doglianza.
L’intimato Fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. .1
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità del decreto e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e 1164 cod. civ.: il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provato il dies a quo del possesso uti dominus ad opera del COGNOME solo perché nel ricorso introduttivo il suo inizio era stato indicato in
una data smentita dal verbale di consegna prodotto dalla curatela, senza tener conto né del fatto che nella prima memoria autorizzata la data era stata rettificata e individuata in un periodo (dicembre ’95/gennaio’96) compatibile con tale documento, né del fatto che, anche partendo dal gennaio ’96, alla data del fallimento, dichiarato nel luglio 2016, era già spirato il ventennio necessario al perfezionarsi dell’usucapione.
4.2 Il secondo motivo denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e 1164 cod. civ.: il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l ‘avvenuta consegna del bene da parte della proprietaria escludesse de facto l’insorgere di un possesso uti dominus , non considerando che detta consegna non era stata accompagnata da alcun accordo, dato che il contratto di vendita di cosa futura in precedenza intervenuto inter partes si riferiva ad una differente unità immobiliare, e che mancava la dimostrazione della nascita del rapporto in termini di detenzione.
4.3 Il terzo e il quarto motivo prospettano la nullità del decreto e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 52 l. fall. e degli artt. 24, 52, comma 2, e 103 l. fall., per aver il tribunale ritenuto che il giudizio per ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione nei confronti del fallimento andasse necessariamente proposto dinanzi al tribunale fallimentare, mediante una domanda di rivendica avanzata nelle forme previste per l’accertamento del passivo.
4.4 Il quinto motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ., per aver il tribunale ritenuto che l’usucapione sia opponibile al fallimento solo in presenza di una sentenza di accertamento anteriore al fallimento, quando, al contrario, è necessario e sufficiente che prima della sentenza dichiarativa si sia compiuto il periodo utile all’usucapione .
4.5 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2651 cod. civ., perché il tribunale ha erroneamente
ritenuto che l’acquisto a titolo originario di un bene sia opponibile al terzo solo se trascritto, mentre la trascrizione della sentenza di usucapione ha una mera funzione di pubblicità notizia.
I motivi risultano, tutti, inammissibili per una serie di ragioni concorrenti.
5.1 Occorre rilevare, in primo luogo, che tutti i mezzi deducono in rubrica la ‘ nullità del decreto e del procedimento ex art. 360 n. 3 e comma 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione ‘ di norme codicistiche o della legge fallimentare.
In questo modo ciascuna delle doglianze intende denunciare, nel contempo, tanto la violazione di norme di diritto (sostanziali e/o processuali), quanto un vizio di motivazione, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, all’interno del ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo allo stesso, inammissibilmente, il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di
decidere successivamente su di esse (Cass. 26874/2018; nello stesso senso Cass. 3397/2024, Cass. 36881/2021, Cass. 19443/2011).
5.2 Oltre a ciò, il giudice di merito ha posto a fondamento della propria decisione motivi di merito e motivi di rito, ritenendo, da un lato, che non fosse ‘ chiaro .. in che modo il reclamante entrato in possesso del bene e quando questo avvenuto ‘ (pag. 2 del provvedimento impugnato), dall’altro che ‘ l’eventuale accertamento dell’usucapione compiuto al di fuori delle forme concorsuali non risulterebbe comunque opponibile alla curatela ‘ (pag. 4).
Si tratta di una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, l’una in fatto, l’altra in diritto, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto del reclamo.
5.2.1 I primi due motivi di ricorso intendono chiaramente rimettere in discussione il risultato dell ‘accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
In particolare, il tribunale ha ritenuto che il reclamante avesse avuto la disponibilità della cosa non in qualità di possessore, ma di detentore, senza che a ciò fosse seguita un’interversione del possesso, sottolineando, inoltre, che era rimasto dubbio che l’esercizio dell’attività del reclamante avesse avuto una durata eccedente il ventennio.
Ora, se è censurabile in diritto l’affermazione secondo cui la relazione con la cosa si configura sempre come detenzione se consegue ad un atto volontario del proprietario possessore (dato che il possesso può essere conservato solo animo purché il possessore sia in grado di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa), non può essere rivisto in questa sede l ‘accertamento del tribunale in ordine al fatto che il bene non era stato appreso da COGNOME sine titulo , ma gli era stato ‘consegnato’ dal la società poi fallita, e che pertanto non solo doveva escludersi che il reclamante avesse potuto esercitare rispetto ad esso un’attività avente natura di diritto reale, ma doveva
ritenersi dubbio che detta attività avesse avuto una durata superiore al ventennio.
L’assunto del ricorrente, secondo cui ‘ il provvedimento qui censurato non tiene conto che i mezzi di prova offerti accertano il possesso dell’immobile da parte del COGNOME quantomeno dal gennaio 1996 ‘ , si limita a proporre una diversa lettura delle circostanze esaminate dal tribunale (cambio di residenza del ricorrente, pagamento di bollette, sua partecipazione alle assemblee condominiali), ritenute però prive di rilevanza ai fini dell’interversione del possesso, nonché inidonee a individuarne il dies a quo , e si traduce quindi nell’ inammissibile richiesta di un accertamento difforme da quello compiuto dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti termini previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Al riguardo è sufficiente far richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito (Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016).
5.2.2 Ne discende l’inammissibilità de gli ulteriori motivi di ricorso.
Infatti, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 26 giugno 2024.