Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32104 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15695/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in POGGIBONSI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
CURATELA RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 141/2023 depositata il 20/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
NOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo sia illegittima, per violazione o falsa applicazione degli artt. 25,52 e 93 l. 16 marzo 1942, n.267, per avere la Corte di Appello di Firenze confermato la decisione del Tribunale di Siena con cui era stato ritenuto che la domanda originaria di usucapione di due unità immobiliari intestate alla spa Impresa NOME COGNOME dichiarata fallita il 3 luglio 2015, proposta da essi ricorrenti contro la curatela del fallimento, fosse inammissibile perché avanzata non in sede concorsuale ma mediante un giudizio di cognizione ordinaria;
la curatela del fallimento resiste con controricorso;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con richiesta di dichiarazione della inammissibilità del ricorso;
la parte ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
il motivo di doglianza è infondato.
I ricorrenti, a sostegno del ricorso, fanno riferimento alla tesi per cui l’accertamento dell’usucapione in sede fallimentare sarebbe preclusa dalla strutturale inidoneità ‘del procedimento fallimentare ad accogliere una domanda di accertamento di compiuta usucapione specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere’ (Cass. 12736/2021). Si osserva che, al di là del procedimento di verificazione dinanzi al giudice delegato, per cui ai sensi dell’art. 95, co. 3, l. fall. ‘il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze
di speditezza del procedimento’, nel giudizio di opposizione si procede con cognizione piena (v., tra altre, Cass.n.35254 del 18/12/2023 ‘ L’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica).
I ricorrenti sostengono inoltre che il giudizio fallimentare non potrebbe divenire il luogo di formazione di un titolo opponibile al fallimento essendo detto giudizio la sede di verificazione della sussistenza di (necessariamente pregressi) titoli opponibili.
La tesi non è condivisibile.
La Corte di Appello (in linea con il primo giudice) ha deciso in applicazione dell’art.52 della legge fallimentare (nella versione applicabile ratione temporis , trattandosi di fallimento dichiarato il 3.7.2015). La norma prevede, per quanto interessa, che:
‘1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge ‘.
Il precedente testo del secondo comma dell’art. 52 menzionava invece solo l’accertamento dei crediti, segno, questo, di una precisa volontà del legislatore di ampliare la portata dell’accertamento secondo le norme del capo V della legge fallimentare.
L’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprietà, nella specie, di un bene acquisito al fallimento è disciplinata d all’art. 103 l. fall. richiamato dall’art. 52.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (Cass. n. 28880/2023; Cass. 15137/2021). A questa affermazione è sotteso che la fattispecie acquisitiva possa perfezionarsi dopo la dichiarazione di fallimento. In secondo luogo, la possibilità di far valere l’acquisto per usucapione -acquisto a titolo originario basato su fatti- nei confronti della procedura, pur in assenza di pregressa sentenza di accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’usucapione, è stata riconosciuta dalla Corte (Cass. 13184/1999): si è osservato che la domanda di usucapione è proponibile nei confronti della curatela fallimentare senza che ciò trovi ostacolo nell’art. 42 l.fall., essendo questo articolo relativo ad un vincolo di indisponibilità, equiparato a quello determinato dal pignoramento, sui beni del fallito e non riferibile a ‘fatti’ acquisitivi di diritti reali come l’usucapione (Cass. 12790/2010; Cass. 27668/09; Cass. 13184/1999). Del resto, in sede di esecuzione individuale, i l rivendicante per acquisto a titolo di usucapione può proporre opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., facendo valere l’intervenuto acquisto a titolo di usucapione anche quando tale situazione non sia stata ancora giudizialmente accertata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.27668 del 30/12/2009: ‘In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al
momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo’). La Corte ha altresì precisato che la domanda di accertamento dell’usucapione su beni immobili non è impedita dall’art. 45 L. fall., dato che questa disposizione ‘avendo riguardo espressamente – in applicazione della stessa regola posta, per l’esecuzione individuale, dall’art. 2914 c.c., alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di atti, si rivela del tutto estranea all’ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l’accertamento dell’usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l’art. 2651 c.c., si limita a disporre al riguardo una forma di trascrizione (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario’ (v. ancora Cass. 27668/09).
In conclusione, poiché si discute dell’accertamento di un diritto reale (diritto di proprietà fondato su acquisto per usucapione, che secondo l’accertamento del giudice di merito si sarebbe oltretutto verificato dopo il fallimento: v. pagg. 9 e ss sentenza impugnata), correttamente è stata ravvisata, in applicazione dell’art. 52 della legge fallimentare, l’attrazione nella sede fallimentare e quindi il ricorso deve essere rigettato.
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 22.10.2024
Il Presidente NOME COGNOME