Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33239 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33239 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8674/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza n. 144/2025 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2025;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
NOME COGNOME.
Udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare il suo diritto di proprietà, acquistato per usucapione, di un immobile in Firenze.
In seguito all’intervenuto fallimento della società convenuta, dichiarato dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 147/2021 del 29 settembre 2021, e all’interruzione del processo, il giudizio venne riassunto nei confronti del fallimento dinanzi al giudice ordinario, che tuttavia dichiarò improcedibile la domanda, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta avanti il giudice delegato in sede fallimentare e non riassunta nei confronti del curatore.
Il COGNOME propose appello. Il RAGIONE_SOCIALE resistette al gravame.
Con sentenza n. 144, pubblicata il 27 gennaio 2025, la Corte d’appello di Firenze confermò integralmente la pronuncia impugnata, evidenziando la volontà del legislatore di far confluire in un’unica sede l’accertamento di tutto il patrimonio del fallito, a tutela del principio della par condicio creditorum . Invero, la Legge Fallimentare R.D. n. 267/1942, così come modificata dal d.lgs. n. 5/2006, imponeva la proposizione con ricorso al giudice delegato tanto delle domande tese all’accertamento dei crediti, quanto di quelle volte all’accertamento di diritti reali nei confronti del falli mento. Il Giudice di seconde cure si pronunciò altresì sulla dedotta inidoneità strutturale del rito fallimentare ai fini dell’accertamento dell’usucapione, rilevando che anche il giudice delegato può esperire atti istruttori su richiesta delle parti ed inoltre, in sede di opposizione allo stato passivo, decide a cognizione piena, tanto che, in quella stessa sede, le parti hanno facoltà di formulare tutte le istanze istruttorie ritenute necessarie.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla scorta di due doglianze. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Attraverso la prima censura il ricorrente denunzia il contrasto di giudicati ex art. 364, c. 2, n. 2 e la violazione o falsa applicazione degli artt. 52 e 93 Legge Fallimentare R.D. 267/1942, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, essendo il giudizio già pendente al tempo della dichiarazione di fallimento, e dunque essendo il diritto già maturato, esso andava riassunto dinanzi al giudice originariamente adito, nei confronti del curatore fallimentare. Inoltre, avrebbe omesso di considerare che, con riferimento all’accertamento dell’usucapione , il rito fallimentare non consente di ottenere una pronuncia che spieghi effetti nei confronti dei terzi, essendo questa limitata all’ambito del concorso fra i creditori; peraltro, il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato e il decreto motivato con cui il Tribunale fallimentare assume la decisione in sede di opposizione non sarebbero suscettibili di trascrizione.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. Il Giudice di seconde cure avrebbe violato l’art. 156, c. 3 c.p.c., che prevede la sanatoria della nullità dell’atto quan do esso ha raggiunto il suo scopo e che sarebbe applicabile anche alla improcedibilità in ragione della sostanziale parificazione degli effetti delle due figure. Nel caso di specie, poiché la riassunzione dinanzi al giudice ordinario aveva consentito al curatore di prendere conoscenza della lite e della pretesa del COGNOME di aver usucapito un immobile intestato al soggetto fallito, l’improcedibilità della domanda non avrebbe potuto essere dichiarata.
Per ragioni di ordine logico, occorre scrutinare prioritariamente quest’ultima censura, che è inammissibile.
La sentenza impugnata ha condiviso la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui le questioni concernenti
l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda ” litis ingressum impediens “, concettualmente distinta dalla incompetenza (Sez. 3, n. 2090 del 24 gennaio 2023; Sez. 2, n. 91989 del 10 aprile 2017).
La prima doglianza del ricorrente è invece manifestamente infondata.
Come ha sostenuto la sentenza impugnata, a favore della competenza funzionale del Tribunale fallimentare milita in primo luogo la lettera degli artt. 52 e 93 del R.D. n. 267 del 1942, modificato dal D. Lgs. n. 5/2006.
Infatti, tanto l’art. 52 [
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ove l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della ” mens legis “, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo (Sez. 3, n. 24165 del 4 ottobre 2018).
E’ stato altresì chiarito che in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall’art. 24 della l. fall. e dall’art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell’amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa: Sez. 6-3, n. 15982 del 18 giugno 2018; v. altresì Sez. 2, n. 32104 del 12 dicembre 2024 ove si è ritenuta correttamente ravvisata, in applicazione dell’art. 52 della legge fallimentare, l’attrazione nella sede fallimentare dell’accertamento di un diritto reale (diritto di proprietà fondato su acquisto per usucapione).
I n altri termini, si può affermare che l’attrazione del bene conteso alla procedura fallimentare dipenda dal fatto che la res dubia è destinata comunque ad incidere sul principio del paritario
soddisfacimento di tutti i creditori e della cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, tanto da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unità e garantire la ” par condicio creditorum “.
Ed è infine del tutto condivisibile -rispetto all’obiezione poi riproposta col motivo di ricorso del COGNOME, circa l’inidoneità del procedimento fallimentare ad accertare un diritto reale immobiliare -l’affermazione della Corte d’appello che ‘ anche il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti (art. 94 l. fall.) e, ad ogni modo, è sempre ammessa l’opposizione allo stato passivo, procedimento in cui vi è una cognizione piena del giudice, con un contraddittorio pieno e con la possibilità di espletare tutti i mezzi istruttori ritenuti necessari all’accertamento ‘.
Al rigetto del ricorso non segue la condanna del COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE, in mancanza di attività difensiva da parte di quest’ultim o.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME