Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36540 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36540 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18209 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME NOMEC.F.: CVL CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Catanzaro n. 598/2022, pubblicata in data 30 maggio 2022 (e notificata in data 4 luglio 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, dopo avere acquistato la proprietà di un immobile, in virtù di decreto di trasferimento pronunciato
Oggetto:
OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.)
Ad. 29/11/2023 C.C.
R.G. n. 18209/2022
Rep.
all’esito di un procedimento esecutivo promosso nelle forme della cd. riscossione a mezzo ruolo dall’agente della riscossione (ora RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di NOME COGNOME, ha iniziato l’esecuzione per il rilascio dello stesso, nei confronti del debitore espropriato.
Ha proposto opposizione all’esecuzione la terza NOME COGNOME, deducendo di essere proprietaria dell’immobile, per averlo acquistato in virtù di usucapione, titolo a suo dire opponibile sia al debitore esecutato che all’aggiudicatario.
L’opposizione della COGNOME, nel contraddittorio con il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE , oltre allo stesso COGNOME (il quale ultimo ha proposto, in via subordinata, per il caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALE ragioni della COGNOME, domanda di risarcimento del danno conseguente all’evizione, nei confronti dell’agente della riscossione), è stata rigettata dal Tribunale di Cosenza.
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1141, 1144, 2727 e 2697 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Secondo la ricorrente, « l’impianto giuridico della motivazione della sentenza non può essere condiviso perché incrinato ed irreversibilmente messo in crisi dal fatto che secondo la Corte di Appello ‘colui che agisce in giudizio per ottenere l’acquisto della proprietà per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, dunque del corpus
e dell’animus possidendi, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso ed il potere esercitato uti dominus ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge’, ravvisando poi una condizione ostativa all’accoglimento della domanda nella circostanza che la COGNOME non era stata in grado di dimostrare come era entrata in possesso dell’appartamento, rendendo l’omissione probatoria inoperante la presunzione di un possesso utile ad usucapire e neppure che l’atto di iniziale app rensione dell’immobile escludeva un atto iniziale o la tolleranza del proprietario ».
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
1.1 La corte d’appello ha ritenuto non provato l’esercizio, da parte della COGNOME, di un possesso dell’immobile utile all’usucapione.
Ha, in proposito, affermato che « il giudice di prime cure, nel legittimo esercizio dei propri poteri, ha offerto una valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, qualificando i fatti allegati ed acquisiti in processo integranti più una ipotesi di mera detenzione che di possesso uti dominus attraverso un ragionamento completo, logico e coerente, che questo collegio ritiene condivisibile perché conforme ai principi che regolano la materia ».
Ha, altresì, precisato che « essa COGNOME avrebbe dovuto dare prova dell’atto volontario di iniziale apprensione dell’immobile, escludente un atto iniziale o la tolleranza del proprietario che invece, per come evidenziato anche dal giudice di prime cure, è dato presumere dalla documentazione a dalla stessa COGNOME proAVV_NOTAIOa e dalla valutazione complessiva di tutti gli altri elementi emersi in processo, anche di natura presuntiva, compreso il comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal COGNOME NOME, proprietario esecutato », aggiungendo che « non è soltanto mancata la prova di un atto iniziale di apprensione dell’immobile da parte della COGNOME ma sono emersi anche elementi presuntivi concordanti che deponevano
per la sua esclusione ed inducevano a ritenere che la disponibilità dell’appartamento fosse frutto del comportamento di accondiscendenza del proprietario » e, in particolare, che « dalla documentazione versata dalla COGNOME è emerso che l’immobile oggetto di causa non fosse nell ‘ uso esclusivo della COGNOME ma di un nucleo familiare, composto da più persone (cfr. istanza del 12.0.1.2011 all. 8 fascicolo parte appellante) e che la COGNOME NOME convivesse nell’appartamento con il figlio, identificato in COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA », quest’ultimo ritenuto, già dal giudice di primo grado, sulla base di un ragionamento presuntivo, figlio del proprietario NOME COGNOME e della stessa opponente, il che « giustificava ulteriormente l’atteggiamento di tolleranza del proprietario ed il suo comportamento processuale ».
1.2 La corte territoriale, come emerge chiaramente dalla motivazione della decisione impugnata ha, in altri termini, valutato tutti gli elementi di prova acquisiti agli atti e ha ritenuto che dagli stessi emergesse, in via positiva, che il possesso esercitato dalla COGNOME non avesse i requisiti necessari per l’usucapione del diritto di proprietà, in quanto esso aveva avuto origine da un atto di tolleranza del proprietario NOME COGNOME, senza che fosse dimostrato un successivo atto di interversione.
1.3 Secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in materia, « chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della deAVV_NOTAIOa fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del ‘corpus’, ma anche dell”animus’; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà ed in tal caso sul convenuto grava l’onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un
diritto di carattere soltanto personale » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25095 del 22/08/2022, Rv. 665588 -01; conf.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010, Rv. 613396 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 22667 del 27/09/2017, Rv. 645561 – 01).
È stato, peraltro, altresì opportunamente precisato che « al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell ‘ art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l ‘ attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006, Rv. 588976 – 01) e che « la presunzione di possesso utile ‘ad usucapionem’, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell’ipotesi della mera convivenza nell’immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio; tale accertamento realizza un’indagine di fatto, rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata » (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670 – 01).
1.4 La decisione impugnata risulta senz’altro conforme , in diritto, ai principi esposti, dal momento che -come già chiarito -la corte territoriale ha ritenuto sufficientemente provato in giudizio che la relazione materiale della COGNOME con l’immobile oggetto di causa aveva avuto inizio in virtù di un atto di tolleranza del proprietario NOME COGNOME, non in virtù di un atto volontario di apprensione della stessa COGNOME, e che non era stato dimostrato un successivo atto di interversione del possesso.
Non può, dunque, affatto ritenersi invertito -nella sentenza impugnata -il corretto assetto degli oneri probatori in ordine al l’ animus possidendi , in violazione degli artt. 2697, 1141 e 1144 c.c.
1.5 Né, tanto meno, sussiste la deAVV_NOTAIOa violazione dell’art. 2727 c.c., con riguardo agli accertamenti di fatto alla base della indicata statuizione: la valutazione del complesso degli elementi indiziari emergenti dall’istruttoria risulta correttamente effettuata dai giudici del merito e le conclusioni che ne sono state tratte, in ordine alla natura della relazione materiale della COGNOME con l’immobile controverso e, in particolar e, con riguardo alla iniziale derivazione di tale relazione da un atto di tolleranza del proprietario-possessore e non da un atto volontario di apprensione, sono ampiamente ed adeguatamente motivate dalla corte territoriale.
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, sotto tale profilo, finiscono di conseguenza per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto svolti in maniera conforme dai giudici di primo e secondo grado, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tali non sindacabili nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli art. 115 e 345 III comma cpc in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc, per non avere, il Primo Giudice, preso in esame documenti risolutivi ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione e ritenuto priva di pregio ai fini della decisione l’eccezione di inammissibilità del certificato anagrafico proAVV_NOTAIOo in appello da COGNOME NOME ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 232 cpc in relazione all’ art. 360 I° comma n. 4 per non avere la Corte territoriale osservato la regola di effettuare una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prove acquisiti, anche rispetto alla direzione logico inferenziale prefigurata dalla mancata risposta della parte a rendere l’interrogatorio deferitole ». Il secondo ed il terzo motivo sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
2.1 La ricorrente lamenta, nella sostanza, una non corretta valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova emergenti dall’istruttoria, da parte della corte territoriale, la quale, a suo avviso, avrebbe omesso di considerare alcuni elementi favorevoli alla sua prospettazione ed avrebbe, al contrario, attribuito valore favorevole alla prospettazione avversa ad altri elementi che, invece, erano neutri o addirittura anch’essi valutabili in proprio favore.
2.2 Orbene, in primo luogo, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non risulta formulata con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 -01, 640193 -01 e 640194 -01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 -01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).
2.3 Va, inoltre, sottolineato che, poiché nella specie vi è stata una doppia decisione conforme nel giudizio di merito, non sarebbero ammissibili censure di omesso esame di fatti decisivi e controversi riconducibili all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e che, d’altra parte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829 – 01), come certamente avvenuto nella specie.
2.4 Fatte tali premesse, si osserva che la corte d’appello, come già chiarito, ha, in realtà, ampiamente ed adeguatamente motivato la valutazione complessiva di tutti elementi di prova disponibili (ivi inclusi quelli indicati dalla ricorrente nei motivi di ricorso in esame), al fine di accertare la natura della relazione di fatto della COGNOME con l’immobile oggetto della sua domanda, escludendo che potesse trattarsi di possesso utile all’usucapione.
Anche sotto i profili in esame, dunque, le censure della ricorrente finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto svolti in maniera conforme dai giudici di primo e secondo grado, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tali non sindacabili nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
2.5 Con particolare riguardo al certificato anagrafico proAVV_NOTAIOo solo in grado di appello (dal quale emerge la sicura conferma che il figlio della COGNOME, convivente con la stessa nell’immobile controverso, è anche figlio del proprietario di tale immobile, NOME COGNOME, come in effetti già accertato dal tribunale in primo grado, attraverso la valutazione degli indizi disponibili),
la corte d’appello ha, poi, espressamente chiarito che le argomentazioni a sostegno della decisione finale e, in particolare, la valutazione del complessivo quadro probatorio e degli elementi, anche indiziari, valutabili ai fini di tale decisione, prescindevano ed erano già di per sé sufficienti a sostenerla, anche senza considerare tale documento, il quale è stato pertanto ritenuto non decisivo e, sostanzialmente, irrilevante ai fini dell’esito del giudizio.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-