SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 350 2026 – N. R.G. 00000761 2024 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
R.G. n. 761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore/istruttore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e NOME NOME del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 349/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 03/05/2024 e notificata in data 15/05/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
‘Voglia la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
nel merito, in riforma della sentenza n. 349/2024 emessa in data 2 maggio 2024 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 3 maggio 2024, notificata in data 15 maggio 2024, accogliere tutte le domande formulate in primo grado dal sig. .
Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, maggiorati come per legge’.
Per la parte appellata:
‘Voglia L’Ecc.ma Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Contrariis reiectis, nel merito: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l’appello proposto da avverso la sentenza nr. 349/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RG. 3050/2021 confermando pertanto la predetta sentenza 349/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONE_SOCIALE, 11.10.2024′
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18/10/2021, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, , domandando l’accertamento dell’avvenuta usucapione, in virtù dell’asserito possesso esclusivo e continuativo per oltre trent’anni, di una porzione del terreno sito in RAGIONE_SOCIALE, frazione Mombarone, di cui al mappale n. 967, nonché della servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sui mappali nn. 938 e 968, tutti mappali di proprietà del convenuto, cugino dell’attore. Tale s ervitù sarebbe stata esercitata per un considerevole lasso di tempo, su un tracciato costruito sui predetti mappali, utilizzato per accedere al fondo di proprietà dell’attore, di cui al mappale n. 343.
In subordine, l’attore proponeva domanda volta alla costituzione coattiva della servitù sui mappali nn. 938 e 968, in favore del presunto fondo dominante.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava integralmente le richieste attoree, domandando, in sede di memoria conclusionale, il rigetto integrale delle stesse, in quanto, in primo luogo, la controparte non avrebbe mai manifestato ‘la sua volontà di comportarsi uti dominus attraverso atti che dimostrino lo ‘ius excludendi alios’, come ad esempio una recinzione’ . Inoltre, non si sarebbe potuta desumere l’avvenuta usucapione dal semplice stoccaggio di legna posto in essere dal sul fondo oggetto di controversia; tale utilizzo occasionale di una parte circoscritta del terreno, invero, sarebbe stato concesso dal proprietario dello stesso unicamente ‘in virtù del rapporto di parentela’ intercorrente fra le parti.
Per quanto attiene alla domanda di usucapione della servitù di passaggio, parte convenuta sosteneva, parimenti, che il transito sui mappali 938 e 968 ‘avveniva per ragioni di vicinato e parentela’ , posto che la strada in relazione alla quale l’attore domandava l’avvenuta usucapione era stata costruita nel 1990 dal sig. nonno del (e all’epoca proprietario dei fondi), e veniva utilizzata saltuariamente dal ‘solo perché era cugino’ .
Per quanto attiene, infine, alla domanda ex art. 1051 c.c., il convenuto contestava la tesi concernente l’asserita interclusione del fondo attoreo, in quanto l’attore avrebbe potuto accedervi utilizzando un percorso alternativo (INDIRIZZO privata ‘).
Il giudice procedeva all’audizione dei testimoni indicati dalle parti e, all’udienza del 5/02/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 349/2024, pubblicata in data 03/05/2024 e notificata in data 15/05/2024, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande formulate dall’attore, condannando quest’ultimo alla corresponsione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello datato 13/06/2024, impugnava il summenzionato provvedimento dinnanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, domandandone l’integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 11/10/2024, parte appellata chiedeva la conferma della sentenza impugnata, stante la corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi di diritto vigenti in materia di usucapione di beni immobili e di servitù di passaggio.
La causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 29/01/2026, decorsi i termini per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Allegate alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza del 29/01/2026 parte appellata produceva un accordo di mediazione intercorso tra le odierne parti processuali, sottoscritto in data 12/03/2025, in virtù del quale il sig. trasferiva la proprietà della particella n. 1011 al sig. , il quale, a sua volta, costituiva una servitù volontaria di passaggio, ‘pedonale e con qualsiasi mezzo’ , a favore del fondo n. 1010, confinante con il mappale n. 343, sostenendo che in seguito a tale atto poteva ritenersi la cessazione della materia del contendere in relazione, quantomeno, alla richiesta costituzione della servitù coattiva a favore del suddetto mappale, terreno asseritamente intercluso.
A tali note replicava parte appellante eccependo la tardività della produzione e sostenendo che il dislivello esistente tra i fondi impedisse lo sfruttamento della costituita servitù a favore del mappale 1011 anche a favore del mappale 343, insistendo nelle proprie richieste ed opponendosi ad una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato le domande formulate da parte attrice.
In primo luogo, il giudice ha attuato una ricostruzione teorica dell’istituto dell’usucapione, il quale richiede, ai fini del suo riconoscimento, che l’attore fornisca la prova sia del corpus possessionis, elemento materiale che si perfeziona per il tramite di un possesso sul bene che sia continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, sia dell’ animus possidendi , che si traduce nella ‘manifestazione dell’intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche altri atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale’ .
Tutto ciò premesso, il Tribunale ha proceduto all’accertamento della sussistenza dei summenzionati requisiti nel caso di specie.
In relazione all’asserita usucapione del fondo di cui al mappale n. 967, il giudice di prime cure, valorizzando le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalle parti, i quali hanno concordemente affermato di aver visto l’attore stoccare della legna sull a porzione di terreno su cui sarebbe intervenuta l’asserita usucapione, ha osservato che una simile destinazione del fondo, atomisticamente considerata, non risulta di per sé sintomatica della volontà di esercitare uno ius excludendi alios , il quale costituisce, al contrario, una manifestazione tipica del diritto di proprietà. Al contrario, tale circostanza sarebbe stata ascrivibile alla mera tolleranza dimostrata dal convenuto, unico effettivo titolare del diritto dominicale, posto che fra le parti intercorreva un rapporto di parentela e di vicinato. In questa prospettiva, non essendo ravvisabile, nel caso di specie, un quid pluris in grado di dimostrare l’effettivo possesso uti dominus da parte dell’attore, non era stato possibile, secondo il giudice, pervenire all’accertamento dell’usucapione ventennale sul fondo oggetto di controversia.
In relazione alla domanda di accertamento dell’usucapione del diritto di servitù pedonale e carraio sul tracciato che insiste sui mappali nn. 938 e 968, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha affermato che, in ossequio all’art. 1061 c.c., ‘possono essere oggetto di usucapione soltanto le servitù apparenti, le quali presuppongono l’esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio, rilevanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente’ . In questa prospettiva, non appariva sufficiente la mera presenza di una strada sul fondo servente, bensì si rendeva necessario allegare elementi concreti atti a dimostrare che l’utilizzo della stessa risultasse preordinato a garantire, per il suo tramite, l’accesso al fondo dominante.
Al fine di corroborare tale tesi, il giudice ha richiamato quel filone giurisprudenziale secondo cui, per ritenere integrato il requisito della ‘apparenza’ della servitù, occorre la presenza di opere permanenti o segni visibili dai quali si possa ragionevolmente desumere la sussistenza di un ‘peso’ a carattere stabile, e non già saltuario.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’attore in relazione a tali circostanze, pervenendo così al rigetto della relativa domanda.
Con riferimento, invece, la domanda subordinata di costituzione coattiva della servitù sui mappali oggetto di controversia, il giudice di prime cure, valorizzando le dichiarazioni fornite dai testi escussi, ha accertato l’impossibilità, per l’attore, di ac cedere al proprio fondo mediante mezzi agricoli; benché tale circostanza fosse risultata pacifica, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1051 c.c., in quanto l’attore non avrebbe ‘allegato né di non potersi procurare un
passaggio carraio senza eccessivo dispendio o disagio, né quale sia il conveniente uso del fondo intercluso o le eventuali esigenze derivanti dalla coltivazione del fondo, fondo del quale non è neanche stata dedotta la concreta destinazione’ . Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato anche la domanda subordinata formulata da parte attrice.
2) I motivi di appello proposti dall’appellante
Primo motivo
In primo luogo, parte appellante censura il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha respinto la domanda di usucapione di parte del fondo di proprietà del convenuto destinata allo stoccaggio della legna.
Il giudice di prime cure, ritenendo non provato dall’attore il possesso uti dominus della suddetta porzione di terreno, avrebbe compiuto un duplice errore di valutazione del materiale probatorio prodotto nel corso del giudizio; in primo luogo, egli avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sulla testimonianza resa dallo zio dell ‘appellato, sig. (cugino del , il quale ha dichiarato che lo stoccaggio di tegole sul fondo di proprietà del nipote era stato esplicitamente autorizzato da quest’ultimo. Parte appellante contesta tale circostanza, ritenendola smentita sia dalla documentazione fotografica prodotta nelle more del processo, dalla quale emergerebbe chiaramente l’utilizzo del terreno come deposito di legna (e non già di tegole), sia dalle testimonianze rese da altri soggetti non legati da vincolo di parentela con le parti. A questo proposito vengono richiamate le deposizioni dei testi , e , i quali hanno confermato di aver visto l’appellante, dal 1983 al 2011, anno in cui l’appellato ha iniziato a coltivare il te rreno oggetto di controversia, depositare la legna su quest’ultimo.
Inoltre, il Tribunale avrebbe individuato erroneamente il riparto dell’onere probatorio in relazione alla sussistenza, nel caso di specie, di atti di mera tolleranza che condurrebbero ad escludere l’avvenuta usucapione. A conforto di tale tesi, parte appel lante richiama un precedente di legittimità nel quale è stato affermato che ‘in base al principio fissato dall’art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l’onere di provare che ess o derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà’ (Cass. sent. n. 17339/2009). In questa prospettiva, dunque, avrebbe dovuto gravare sul convenuto l’onere di fornire la prova di
tale circostanza, e non già sull’attore, come sostenuto dal giudice di prime cure.
Inoltre, argomenta l’appellante, la tolleranza del proprietario del fondo deve rivestire, fisiologicamente, il carattere della transitorietà, elemento non rinvenibile nel caso di specie, stante il possesso continuato della porzione di terreno per quasi tre nt’anni.
Secondo motivo
Con il secondo motivo d’appello, parte appellante contesta il rigetto della domanda concernente la dichiarazione di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio.
Al fine di censurare le argomentazioni del giudice di prime cure sul punto vengono richiamate le testimonianze rese in corso di giudizio, le quali, comprese quelle di parte avversaria, certificherebbero l’utilizzo e il possesso uti dominus della stradina oggetto di controversia dal 1990, anno di costruzione della stessa, sino al 2017, anno in cui è stata posizionata dall’appellato una sbarra che avrebbe ostacolato il pacifico esercizio della servitù; il possesso prolungato per oltre venticinque anni, dunque , avrebbe determinato il sorgere dell’usucapione del tracciato.
Inoltre, oltre all’utilizzo esclusivo per un apprezzabile lasso di tempo, sarebbe riscontrabile anche la ‘piena dimostrazione dello scopo univoco per il quale la servitù veniva utilizzata’ , in quanto, come affermato dal teste , cognato del sig. il terreno di cui si asserisce l’interclusione è un bosco, il quale è stato abbattuto e ricoperto di terra. In seguito, sostiene l’appellante, sarebbe sorta l’esigenza di accede re al fondo per ‘tagliare la legna e/o pulire il bosco’ , dunque, al fine di rendere più agevole tali operazioni, si sarebbe reso necessario il passaggio sul sedime oggetto di controversia. Alla luce di ciò, sostiene l’appellante, sarebbe ‘evidente come vi sia stata piena dimostrazione dello scopo univoco per il quale la servitù veniva utilizzata’ .
Terzo motivo
Con il terzo e ultimo motivo d’appello si richiede la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di costituzione coattiva della servitù, sostenendo l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare, da una parte, l’impossibilità, per l’appellante, di procurarsi un passaggio carraio senza eccessivo dispendio o disagio, in ossequio all’art. 1051 c.c., e, dall’altra, il conveniente uso del fondo.
Rispetto al secondo elemento, parte appellante richiama le considerazioni già svolte, in relazione al secondo motivo d’appello, al fine di dimostrare lo scopo univoco per cui la servitù veniva utilizzata.
Per quanto attiene all’asserita impossibilità di procurarsi altro passaggio, invece, vengono
nuovamente richiamate le deposizioni testimoniali di primo grado, le quali, argomenta l’appellante, confermerebbero la circostanza che il tracciato di cui si asserisce l’usucapione appare l’unico percorribile al fine di collegare il fondo n. 343 alla proprietà dell’attore.
In questa prospettiva, a titolo esemplificativo, il teste ha affermato che ‘da altre parti non si riesce a passare perché il terreno ha una pendenza molto forte’ , circostanza confermata dalla teste (cugina del e madre nonchè dante causa dell’appellato), secondo la quale ‘la strada è l’unica transitabile con il trattore per raggiungere il fondo del sig. ‘ .
Tale difficoltà pratica nell’individuazione di sentieri o percorsi alternativi sarebbe confermata dalla fisionomia dei territori sui quali insistono le proprietà delle parti, in quanto, come affermato dal teste ‘prima del 1990 sul mappale n. 343 c’era una vigna del sig. , per vendemmiare i utilizzavano i sentieri a monte che ora non ci sono più. Dal 1990-91 la vigna non è stata più curata. Il passaggio sul mappale n. 938 non è più stato utilizzato da per la vendemmia, anche perché mio padre ha costruito la stradina tratteggiata di rosso dopo la cessazione della coltivazione della vigna’. Tale sentiero non più esistente, secondo l’appellante, era unicamente percorribile a piedi e, inoltre, era caratterizzato da una ‘fortissima pendenza’ .
Alla luce delle considerazioni svolte, l’appellante ritiene dimostrata l’interclusione del fondo: al fine di corroborare tale tesi, egli richiama un precedente di legittimità nel quale è stato affermato il principio secondo cui l’interclusione del fondo è riscontrabile ‘quando il fondo, pur avendo una possibilità di uscita diretta o indiretta sulla via pubblica, non ha ugualmente pratica possibilità di uscita diretta o indiretta sulla via pubblica con mezzi di media o grossa dimensione, perché, per l’insufficienza del viottolo di cui dispone e per l’attuale situazione dei luoghi il transito con mezzi meccanici deve espandersi nel fondo del vicino’ (Cass. sent. n. 20997/2009).
Tale statuizione, secondo il sarebbe pienamente applicabile al caso di specie.
3) Le difese di parte appellata
3.1. Sul primo motivo di appello
Parte appellata contesta la ricostruzione compiuta dall’appellante in ordine all’asserito possesso uti dominus della porzione di fondo oggetto di controversia; al fine di smentire le argomentazioni avversarie sul punto, egli, condividendo le considerazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado, afferma che ‘l’utilizzo della predetta porzione come area di stoccaggio
di legna o materiale edile non implica una relazione tale da individuare un possesso esclusivo’ . In questa prospettiva, parte appellata esclude, richiamando a sostegno di tale tesi anche le deposizioni rese dai testi in primo grado, che l’appellante o i suoi familiari abbiano mai sfruttato tale porzione di terreno per altri fini, ad esempio per la coltivazione dello stesso. Al contempo, viene ribadito che il deposito della legna era stato autorizzato dal sig. (zio del
il quale, nel 20 11, aveva intimato all’appellante di rimuovere il materiale depositato sul fondo di cui al mappale n. 967, sì da tornare a disporne e goderne pienamente, e costui aveva acconsentito senza opporre alcun rifiuto o resistenza.
In virtù di tali considerazioni, dunque, dovrebbe escludersi che il abbia ‘mai manifestato lo ‘ius excludendi alios’ dalla porzione di terreno che, secondo lui, avrebbe usucapito per possesso prolungato ultraventennale’ ; per insegnamento della Corte di Cassazione, argomenta l’appellato, ai fini dell’usucapione di un fondo agricolo si rende necessario fornire ‘la prova dell’intervenuta recinzione del bene immobile in modo da esercitare una relazione materiale configurabile in termini di ius excluden di alios’ (Cass. sent. n. 1796/2022), onere probatorio non assolto dalla controparte nel caso di specie.
3.2. Sul secondo motivo d’appello
Al fine di smentire la ricostruzione compiuta dalla controparte in relazione all’asserita usucapione della stradina che insiste sul mappale n. 938, parte appellata, pur non contestando il contenuto delle dichiarazioni rese da (e richiamate dal l’appellante), secondo le quali l’unica via percorribile per accedere al fondo di proprietà di quest’ultimo è quello costruito dal sig. puntualizza che, prima del 1990, anno di costruzione del tracciato su cui sarebbe maturata l’usucapione, ‘ il passaggio per arrivare a valle era costituito solo da sentieri e non da strade. Quindi non si può pretendere un ampliamento della servitù (mai posseduta prima) se in origine il passaggio era solo pedonale’ .
Inoltre, sul punto varrebbero le medesime considerazioni svolte dall’appellato in ordine allo stoccaggio della legna sul fondo oggetto di controversia: l’utilizzo della stradina da parte del dunque, sarebbe stato parimenti concesso dal sig. unicamente in virtù dei rapporti di parentela intercorrenti fra i due soggetti. Né tale circostanza appare smentita dalla circostanza, confermata dal teste , che il fratello del era solito percorrere la strada in parola, da bambino, al fine di raggiungere il pullmino che lo conduceva a scuola.
Parte resistente procede poi a ridimensionare le deposizioni testimoniali rese dal teste , il quale, condividendo le dichiarazioni rese in giudizio dal teste ha
affermato che il tracciato oggetto di controversia costituiva l’unica via d’accesso all’asserito fondo dominante. Si tratterebbe, secondo il , ‘di un’affermazione valutativa che non può avere accesso in un processo in quanto solo un CTU può stabilire, dato lo stato dei luoghi se e dove debba avvenire la costituzione di una servitù’ .
Destituite di qualsivoglia efficacia persuasive sarebbero anche le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte, i quali avrebbero assistito, saltuariamente, al transito dell’appellante ‘a piedi o con trattori’ sul tracciato di cui si asserisce l’usucapione; secondo l’appellato, l’utilizzo del plurale sarebbe sintomatico di una scarsa attendibilità delle deposizioni in parola, stante la genericità delle formule utilizzate.
Parte appellata si sofferma poi sulle affermazioni della teste , la quale ha dichiarato, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, che l’apposizione, da parte del proprietario del presunto fondo servente, di una sbarra di ferro atta ad impedire il transito sul tracciato costruito dal sig. risale al 1995, e non già al 2017, circostanza che avrebbe dunque impedito l’asserita maturazione dell’usucapione ventennale da parte dell’appellante.
Alla luce di tali considerazioni, l’appellato ritiene che il giudice abbia correttamente rigettato la domanda attrice di accertamento dell’usucapione concernente la servitù di passaggio pedonale e carraio; per la costituzione del suddetto diritto, invero, sarebbe necessaria la presenza di opere visibili e segni permanenti sul fondo, che rendano inequivoca la presenza di un ‘peso’ gravante, in via non meramente occasionale, sul fondo dominante, circostanza non dimostrata nel caso di specie.
3.3. Sul terzo motivo d’appello.
Quanto alla terza ed ultima doglianza formulata da parte appellante, concernente il rigetto, da parte del giudice di prime cure, della domanda di costituzione coattiva della servitù, l’appellato sostiene che essa sia destituita di fondamento, in quanto il fondo di proprietà del sarebbe raggiungibile autonomamente attraverso la strada privata ‘ ‘, circostanza che conduce ad escludere qualsivoglia forma di interclusione.
In secondo luogo, parte resistente insiste sulla necessità che la servitù di passaggio coattivo ‘sia vantaggiosa per l’attività del fondo e che risponda alle esigenze reali di coltivazione’ dello stesso.
Tali elementi non sarebbero riscontrabili nel caso di specie, posto che il terreno di proprietà del sul quale fino al 1990 insisteva una vigna alla quale si accedeva mediante dei sentieri non più esistenti, appare ormai, per volontà dello stesso appellante, incolto.
Inoltre, evidenzia l’appellato, la richiesta di costituzione coattiva della servitù appare indeterminata anche nel quantum , poiché la controparte ha omesso di indicare ‘quale somma a titolo di indennizzo sarebbe disponibile a versare per il passaggio’ .
4) I motivi della decisione
Tutti i motivi d’appello, per i motivi che seguono, devono ritenersi infondati.
4.1) Sulla domanda di usucapione della porzione del mappale n. 967
In relazione all’asserita usucapione della frazione di terreno adibita ad area di stoccaggio della legna, si deve escludere che una simile destinazione della stessa possa risultare sintomatica della volontà, da parte dell’odierno appellante, di comportarsi uti dominus , esercitando dunque quelle facoltà generalmente riconosciute dalla legge al titolare del diritto dominicale. Invero, il semplice deposito della legna, singolarmente considerato, non appare idoneo a integrare gli estremi dell’usucapione, a fortiori in un caso, come quello di specie, in cui sussiste un rapporto non solo di vicinato, ma anche di parentela tra le parti in causa. In tale prospettiva, non è vero che è stata richiesta alla parte attrice la prova di un fatto che non era suo onere provare (la tolleranza), ma è stato dedotto dalle circostanze in atti che la parte non avesse provato di aver esercitato un possesso utile ad usucapire, superando quegli elementi che, in quella concreta situazione, facevano presupporre l’esistenza di atti di me ra tolleranza, conseguenti ai rapporti di vicinanza e parentela pacificamente sussistenti tra le parti.
Inoltre, l’assenza di uno ius excludendi alios , dal quale possa desumersi l’intervenuta usucapione ventennale, risulta confermata dalla circostanza che l’appellante, dinnanzi alla richiesta, da parte del sig. (zio dell’appellato), di sgombero dell’area adibita a stoccaggio della legna, intervenuta nel 2011, ha acconsentito alla rimozione del materiale senza opporre alcun rifiuto o eccezione. Una simile condotta ‘passiva’, invero, mal si concilia con la volontà di esercitare gli stessi poteri riconosciuti al proprietario del diritto, mentre si attaglia perfettamente al riconoscimento della cessazione dell’altrui tolleranza.
Dal momento che la volontà di esercitare gli stessi poteri riconosciuti al proprietario del diritto è la condizione richiesta dalla legge, insieme al possesso continuo e ininterrotto per un determinato lasso di tempo, ai fini della maturazione dell’usucapi one, occorre concludere per l’esclusione dell’acquisto a titolo originario di tale porzione di terreno, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
4.2) Sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio.
Per quanto concerne la presunta usucapione del diritto reale di servitù pedonale e carraio sulla strada che insiste sui mappali nn. 938 e 968, si deve preliminarmente evidenziare che la costruzione di quest’ultima è avvenuta, nel 1990, per mano del sig. (nonno dell’appellato), al fine di consentire l’accesso ai fondi di sua proprie tà, come emerge dal materiale probatorio prodotto in giudizio. In tale prospettiva, possono essere estese al caso in parola le medesime considerazioni svolte in relaz ione all’asserita usucapione dell’area di stoccaggio della legna, posto che, in assenza di puntuali allegazioni contrarie, nulla osta a ritenere il passaggio saltuario, pedonale o carraio, esercitato dal sul sedime in questione, come un’ulteriore esplicazione di quella tolleranza tipicamente riscontrabile nei rapporti tra familiari.
Inoltre, non risulta provato, come richiesto dall’art. 1061 c.c., il requisito dell’apparenza della servitù, richiesto dalla legge ai fini della maturazione dell’usucapione del diritto in parola. Invero, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ‘il requisito dell’apparenza si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria’ (Cass. sent. n. 11834/2021).
Nel caso di specie, si deve escludere che la parte appellante abbia fornito una siffatta dimostrazione, posto che non sono riscontrabili indici sintomatici della circostanza che la costruzione della strada fosse preordinata a consentire l’accesso al fondo di proprietà del sig.
La strada è stata pacificamente realizzata da per l’accesso ai propri fondi e la mera esistenza di una strada che insiste sui fondi confinanti non conduce a ritenere provata l’usucapione del relativo diritto di servitù, in quanto, a tal fi ne, occorrerebbe fornire la prova, oltre che del possesso ultraventennale, della precipua destinazione del tracciato a consentire l’accesso, in maniera perpetua e non occasionale, al presunto fondo dominante, circostanza non riscontrabile nel caso in parola, in cui, comunque, è stata fornita la prova dell’accesso solo saltuario tramite il tracciato in contestazione.
Il secondo motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
4.3) Sulla domanda di costituzione coattiva della servitù
Parte appellante, con il terzo motivo d’appello, insiste sul riconoscimento di una servitù coattiva sul tracciato più volte menzionato in precedenza, asserendo la totale interclusione del fondo di
sua proprietà, di cui al mappale n. 343.
Preliminarmente, vista la richiesta di cessazione della materia del contendere su tale punto formulata dalla parte appellata con le note di trattazione scritta, occorre osservare che a prescindere dalla tardività della produzione, le osservazioni contenute nelle note di trattazione scritta depositate dall’appellante portano ad escludere che l’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti in data 12.03.2025 abbia portato ad un risultato satisfattivo delle pretese avanzate in questa causa da
Passando, pertanto, al merito della domanda, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 1051 c.c., il proprietario di un fondo ‘circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo’ . Nel caso di specie, in primo luogo, la parte appellante non ha dimostrato quale sia il conveniente utilizzo del fondo di sua proprietà, omettendo di allegare la concreta destinazione dello stesso. La circostanza, evidenziata nell’atto di appello, per cui sul mappale n. 343 era presente un bosco (successivamente abbattuto), dal quale l’appellante ricavava la legna, che procedeva poi a trasportare verso la propria abitazione, non interviene a certificare la sussistenza dell’uso conveniente del presunto fondo dominante, posto che tale azione attesta un’attività saltuaria, non idonea a giustificare un utilizzo continuo del sentiero sui cui sarebbe maturato il diritto di servitù e che potrebbe essere agevolmente attuato anche tramite l’accesso pedonale, pacificamente sussistente e che diparte proprio dal mappale, confinante, su cui insiste l’abitazione dell’appellante, cui la legna tagliata sarebbe destinata. L’appellante, inoltre, non pare aver assolto l’onere di provare l’effettiva esigenza di servirsi di mezzi agricoli a motore al fine di trasportare la legna, alla luce delle ridotte dimensioni del terreno di sua proprietà. Sul punto, merita condivisione il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 cod. civ., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall’acceso di cui già si usufruisce’ . (v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11954 del 22/05/2006 – Rv. 590092 – 01)
Inoltre l’appellante, sebbene dalle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado emerga l’attuale impossibilità pratica, per il sig. di accedere al proprio fondo per il tramite di mezzi agricoli, non ha minimamente né allegato né provato di non potersi procurare tale accesso senza eccessivo dispendio o disagio , considerato che lo stesso è proprietario di
diversi mappali confinanti con quello intercluso, primo tra tutti il mappale 344 su cui vi è la sua abitazione e che dalla planimetria allegata in relazione alla domanda di usucapione della porzione del mappale 967 adibito allo stoccaggio della legna appare contiguo ad una strada vicinale, come confermato dagli allegati alla CTP del geom. (all. 10 fascicolo primo grado ).
La medesima strada di , da cui parte la diramazione costruita da sulla quale chiede il riconoscimento della servitù, continua sul mappale adiacente (il n. 347 dall’estratto di mappa all. 3 fascicolo primo grado ) , che è contiguo al mappale 343.
Inoltre, nonostante la tardività della produzione documentale attuata dalla parte appellata con le note di trattazione scritta, con conseguente inammissibilità della stessa, dalle note scritte di entrambe le parti emerge il dato storico della titolarità da ambo le parti di ulteriori mappali adiacenti o contigui a quelli oggetto della presente causa.
Non è dato, pertanto, sapere se in altro punto del mappale 343 possa essere costituito un comodo accesso senza eccessivo dispendio o disagio , come richiesto dalla norma, proprio partendo da altro fondo di proprietà dell’appellante.
Anche il terzo motivo di appello è infondato e l ‘appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Non risultano essere stati avanzati specifici motivi di doglianza in relazione alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Le spese processuali del grado gravano sull’appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato, come dichiarato anche dalle parti, ai sensi dell’art.
15 c.p.c. richiamato dall’art. 5 D.M. 55/2014 (scaglione euro 1.101,00
-5.200,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall’applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi tra i minimi e i medi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.615,00 per compensi (euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 692,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell’appello genera a carico dell’ appellante l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE – Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso l’ordinanza ex art. 702 ter co. 5 c.p.c. n. 237/2024 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 20/02/2024;
respinge l’appello proposto, confermando integralmente l’ordinanza impugnata.
condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.615,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell’obbligo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell’appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all’atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 03/02/2026
Il Consigliere est.
Il Presidente Dr.ssa NOME COGNOME
Dr.ssa NOME COGNOME
Minuta di sentenza redatta con l’ausilio del tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 AVV_NOTAIO.