Usucapione: quando un acquisto originario prevale su uno derivativo
L’acquisto di un immobile per usucapione rappresenta una delle questioni più complesse del diritto immobiliare, specialmente quando si scontra con un successivo acquisto derivativo, come quello derivante da un pignoramento. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha acceso i riflettori su un quesito di fondamentale importanza: può chi è già proprietario di un bene, in forza di un titolo valido ma non trascritto, agire in giudizio per ottenere l’accertamento dell’avvenuta usucapione? La Suprema Corte ha ritenuto la questione talmente rilevante da meritate una trattazione in pubblica udienza.
I fatti di causa
La vicenda ha origine dall’azione legale di un Comune, il quale chiedeva al tribunale di dichiarare l’avvenuta usucapione di un immobile ai sensi dell’art. 1158 c.c. L’ente pubblico aveva, in realtà, già acquistato lo stesso immobile molti anni prima, nel 1991, con un regolare atto di compravendita che, tuttavia, non era mai stato trascritto nei registri immobiliari.
La situazione si complica quando, nel 2006, l’immobile viene pignorato a danno del proprietario originario (il dante causa del Comune) e successivamente trasferito a un soggetto terzo a seguito della procedura esecutiva, con un decreto di trasferimento del 2011.
Si crea così un conflitto: da un lato il Comune, che vanta un acquisto per usucapione (titolo originario) oltre a un precedente acquisto non trascritto; dall’altro il terzo, che ha acquistato il bene in sede di esecuzione forzata (titolo derivativo).
Il conflitto tra acquisto a titolo originario e derivativo e la decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda del Comune. I giudici di secondo grado hanno applicato un principio consolidato: il conflitto tra un acquirente a titolo derivativo (l’aggiudicatario del bene pignorato) e chi ha acquistato a titolo originario (il Comune, per usucapione) si risolve sempre a favore di quest’ultimo.
Secondo la Corte territoriale, questo avviene indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione o dall’anteriorità della stessa rispetto alla trascrizione dell’acquisto derivativo. Il principio della continuità delle trascrizioni, disciplinato dall’art. 2644 c.c., non è applicabile in questo scenario, poiché regola esclusivamente i conflitti tra più acquirenti a titolo derivativo dallo stesso dante causa, e non tra un acquisto derivativo e uno originario.
La questione rimessa alla pubblica udienza: l’interesse ad agire per usucapione del proprietario
Il terzo acquirente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una questione di diritto di notevole interesse: può una persona, che è già proprietaria di un immobile in base a un titolo valido, proporre una domanda giudiziale per l’acquisto dello stesso bene tramite usucapione?
In altre parole, esiste un interesse concreto e attuale a ottenere una sentenza che dichiari l’usucapione quando si possiede già un titolo di proprietà, seppur non trascritto? È questo il nodo cruciale che la Cassazione è chiamata a sciogliere.
Le motivazioni dell’Ordinanza della Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza interlocutoria, non ha fornito una risposta definitiva al quesito. Ha invece riconosciuto che la questione sollevata ha un “rilievo nomofilattico”, ovvero è di tale importanza da richiedere una decisione che possa fungere da guida per i futuri casi simili, garantendo un’interpretazione uniforme della legge.
Per questa ragione, anziché decidere nella consueta camera di consiglio, i giudici hanno disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza. Questa scelta procedurale sottolinea la complessità della materia e la necessità di un dibattito approfondito prima di poter statuire un principio di diritto che avrà importanti ripercussioni pratiche.
Conclusioni
L’ordinanza in esame lascia la questione aperta, ma delinea chiaramente i contorni di un dibattito giuridico fondamentale nel diritto immobiliare. La decisione finale della Corte di Cassazione, che seguirà la pubblica udienza, è attesa con grande interesse, poiché chiarirà se e a quali condizioni il proprietario di un bene possa avere interesse a rafforzare la propria posizione giuridica attraverso un’azione di usucapione. Il verdetto influenzerà la gestione dei conflitti tra titoli di proprietà di diversa natura e l’importanza della trascrizione degli atti nei registri immobiliari.
In un conflitto tra chi acquista per usucapione e chi acquista successivamente un bene pignorato al proprietario originario, chi prevale secondo la sentenza di secondo grado?
Secondo la Corte d’Appello, prevale sempre chi ha acquistato per usucapione, poiché si tratta di un acquisto a titolo originario che non è influenzato dalle regole sulla trascrizione applicabili agli acquisti a titolo derivativo.
Qual è la principale questione giuridica che la Corte di Cassazione deve risolvere in questo caso?
La questione fondamentale è se un soggetto che è già proprietario di un immobile in base a un titolo valido (ad esempio, un contratto di compravendita) abbia ancora l’interesse giuridico a intraprendere un’azione legale per far dichiarare l’acquisto dello stesso bene per usucapione.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione con questa ordinanza interlocutoria?
La Corte di Cassazione non ha deciso il merito della controversia. Ha stabilito che la questione ha una rilevanza fondamentale per l’uniforme interpretazione della legge (rilievo nomofilattico) e, per questo, ha rinviato il caso a una pubblica udienza per una trattazione più approfondita, anziché deciderlo in camera di consiglio.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 321 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6057/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (PNLDND72M26A515X)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CELANO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
-il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare -in suo favore -l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. . di un immobile che lo stesso ente aveva già acquistato con atto di compravendita del 28/10/1991 non trascritto nei RRII;
-detto immobile, nel 2006, era stato pignorato in danno dell’originario proprietario (dante causa del Comune) e trasferito a NOME COGNOME con decreto del 30/5/2011;
-La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda, richiamando il principio secondo cui, in tema di trascrizione, il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dall’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa. (Cassazione civile, sentenza n. 2162/2005).;
-avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME ponendo la questione di diritto sulla possibilità – per chi sia già proprietario di un immobile per titolo valido – di proporre domanda di acquisto dello stesso bene per usucapione;
-la questione, avente rilievo nomofilattico, va trattata in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda